Per questa settimana, nella rubrica BL Legalità, ci occuperemo di un argomento che coinvolge sempre più persone che, a causa della crisi, hanno contratto debiti, sia a titolo personale che professionale, che non sono più in grado di onerare.
A sostegno delle PMI, piccole e medie imprese, e dei consumatori, è intervenuto il legislatore con l’emanazione della Legge 3/2012 conosciuta da molti – sia chiaro che il termine è sbagliato e non condiviso – la Legge anti-suicidio o salva suicidi.
In questo primo articolo ci concentreremo sul piano del consumatore, rimandando a settimana prossima l’analisi della crisi da sovraindebitamento.
Cosa è la Legge 3/2012?
Si tratta di una Legge approvata nel Gennaio 2012, a mezzo della quale il Legislatore ha voluto rivolgersi a tutti i cittadini che, a titolo professionale o personale, hanno contratto debiti che non riescono più ad onorare.
Lo scopo della Legge era ed è quello di limitare gli effetti negativi della crisi.
Effetti negativi non solo per le persone che si trovano ad avere diversi debiti, ma anche per i creditori che non venendo pagati rischiano a loro volta di non poter correttamente adempiere ai proprio obblighi tanto nei confronti dello Stato quanto nei confronti dei privati.
La Legge, infatti, pur essendo unica, prospetta due soluzioni dedicate l’una ai consumatori e l’altra agli imprenditori delle PMI, acronimo che indica piccole e medie imprese.
In che senso sono previste due soluzioni?
Le crisi analizzate dalle Legge riguardano debiti contratti a titolo personale e debiti contratti a titolo professionale.
Nel primo caso, avendo preso in prestito una somma per acquistare un bene relativo alla propria sfera privata e personale, il soggetto assume il ruolo di consumatore a favore del quale è stato introdotto il piano del consumatore.
Una diversa ipotesi si verifica quando un soggetto chiede un finanziamento oppure contrae un altro tipo di debito non per colmare bisogni personali e privati ma per far fronte alle necessità professionali.
In questo caso, attenendo la sfera professionale, non si può più assumere il ruolo di consumatore e per questa ragione la Legge ha previsto il piano di composizione della crisi da sovra indebitamento.
Come funziona il piano del consumatore?
Posto che questa Legge non costituisce una scorciatoia per non pagare i propri debiti, occorre preliminarmente che il consumatore non abbia altro modo per risanare la propria posizione rispetto al ricorso al piano del consumatore.
Per accedere alla procedura occorre, inoltre, che il soggetto non abbia già posto in essere altre azioni finalizzate all’esclusione o all’eliminazione del proprio debito.
Per tale ragione il consumatore/debitore dovrà fornire tutta la documentazione, completa, esatta ed esaustiva, da cui si evinca la propria situazione economica e patrimoniale.
Una volta che il soggetto interessato avrà raccolto tutta la documentazione attestante la sua situazione economica e patrimoniale, si potrà e si dovrà rivolgere agli Organismi di Composizione della crisi oppure a professionisti quali commercialisti, avvocati e notai.
Unitamente ai predetti professionisti il consumatore, che abbia diritto ad utilizzare questo strumento, redige una proposta da sottoporre ai propri creditori, nella quale indicherà in che modo intende procedere all’estinzione dei propri debiti.
Naturalmente, per potersi assicurare l’adesione dei creditori, occorre che la proposta sia fattibile, o meglio che il soggetto sia in grado di onorare l’impegno assunto. Per tale ragione potrebbe rendersi necessario che una o più persone si impegnino ad assicurarne l’attuabilità.
Una volta redatta, la proposta verrà depositata innanzi al tribunale ove il consumatore risiede e il professionista o l’organismo che aiuta il consumatore la depositerà anche agli uffici fiscali coinvolti.
Oltre alla proposta, occorre presentare anche l’elenco preciso di tutti i creditori, dei debiti maturati, dei beni in possesso del richiedente ed anche degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
Cosa succede successivamente?
Occorrerà che il Tribunale approvi la proposta.
Per farlo, sarà necessario che l’organismo di composizione o il professionista alleghi una relazione nella quale verranno indicate le cause che hanno portato al sovraindebitamento e il comportamento diligente del consumatore, il quale deve dimostrare che l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte non dipende dalla propria condotta ma da circostanze estranee alla stessa.
Nella medesima relazione dovrà essere indicato in che modo il soggetto può porre rimedio alla propria crisi.
Se la proposta soddisfa i requisiti il Giudice, dopo aver verificato che la stessa non leda in alcun modo i creditori, fissa una udienza che dovrà essere comunicata a tutti i creditori unitamente alla predetta proposta.
Cosa accade ne tempo che intercorre tra la fissazione della data di udienza e l’udienza?
Il Giudice sospende i procedimenti di esecuzione forzata soprattutto se ritiene che la loro prosecuzione potrebbe tradursi in un danno.
Nel mentre, il Giudice verifica se la proposta presentata è fattibile, se esiste la possibilità di assolvere tutte le pretese creditorie e se ritiene che tutto sia a norma e che non vi siano danni per i creditori allora omologa la proposta.
Particolare importanza assume la circostanza che i creditori non devono per forza essere d’accordo con la proposta.
Per omologarla basta che il giudice sia convinto che la proposta costituisce comunque una soluzione migliore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il creditore cosa può fare?
Ben poco, in questa procedura.
Qui è il giudice che decide, la proposta per essere omologata non ha bisogno del consenso della maggioranza dei creditori.
La predetta maggioranza è, invece, necessaria nel piano di composizione della crisi da sovra indebitamento.
Una volta che il piano del consumatore è stato omologato cosa accade?
Abbiamo visto che, nell’attesa, il Giudice può sospendere le esecuzioni.
Dopo l’omologa i creditori, quelli già in possesso del titolo o che avevano già iniziato l’esecuzione, non possono più iniziare o proseguire l’azione e non possono neanche vantare alcun diritto di prelazione.
I creditori successivi, quelli cioè non inseriti nella lista che deve essere depositata obbligatoriamente, non possono essere assoggettati al piano del consumatore.
Rimangono, quidi, liberi di agire nei confronti del consumatore ma non possono attaccare in alcun modo i beni che il consumatore ha impegnato nella proposta.
Cosa accade se la proposta non viene rispettata?
Naturalmente se il consumatore non paga e/o non rispetta la proposta omologata tutti i vantaggi acquisiti andranno perduti!
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