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È stato depositato oggi presso la Commissione Giustizia il testo di Legge unificato avente ad oggetto la Legge contro l’Omotransfobia. Approderà presto in aula, il 27 luglio, per cominciare l’iter di approvazione.
Appena diffusa la notizia del suddetto deposito abbiamo, purtroppo, assistito a diverse contestazioni, perlopiù provenienti dalla CEI e dai gruppi anti-lgbt.
Il nuovo disegno di legge, in cui vengono riunificati bene cinque (5) ddl, Boldrini-Zan-Scalforotto-Perantoni e Bartolozzi, ha lo scopo di amplificare, estendendola, la normativa sulla protezione della popolazione Lgbt.
Tale scopo vuole essere raggiunto introducendo l’orientamento sessuale e l’identità di genere all’interno dei reati caratterizzati dall’odio.
Laddove approvato, il ddl consentirebbe di ottenere un’estensione della Legge Mancino che, sebbene preveda delle sanzioni ed identifichi i reati d’odio, per il tempo in cui fu emanata prevede questi reati solo connessi alla nazionalità, all’origine etnica e alla confessione religiosa dell’individuo.
Ddl Zan contro l’omotransfobia: l’analisi
Il disegno di legge originario è stato ampliato e, pertanto, oltre agli articoli 1 e 2, che prevedevano la modifica degli art. 604 bis cp e 604 ter cp, sono stati previsti ulteriori otto (8) articoli.
La struttura di questi articoli potrebbe risultare particolare poiché, nonostante sarebbe stato auspicabile la formulazione degli stessi con riferimento specifico a casi concreti, contengono una semplice indicazione delle modifiche che verranno apportate alle varie leggi.
Analizzando gli articoli da 1 a 5, come detto, sono elencate le modifiche che verranno apportate all’art 604 bis cp, art. 1, all’art. 604 ter cp, art. 2, al d.l n. 122/93, art. 3, all’art. 7 del DPR 115/02, art. 4, ed all’art. 90 quater cpp, art. 5.
Vale la pena fare una precisazione sull’art. 3.
In questo caso viene espressamente indicato il testo che sostituirà l’antecedente. Per chi istiga a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza anche per motivi legati all’orientamento sessuale o all’identità di genere è prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la possibilità di accedere a pene alternative.
Ebbene, chi scrive non è assolutamente d’accordo con la previsione di poter scontare la pena tramite il ricorso ad un servizio di pubblica utilità. Un crimine d’odio, cosi debbono essere definiti quelli che si basano su una discriminazione, non può essere punito riconoscendo al colpevole la possibilità di scontare la propria pena eliminando le scritte dai muri o dalle panchine oppure facendo del volontariato.
Sarebbe stato più opportuno ipotizzare un percorso terapeutico prendendo, magari, ad esempio i centri di ascolto e di aiuto che si occupano degli uomini maltrattanti.
All’art. 6 viene confermata la previsione di istituire, in data 17 Maggio, la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.
Si deve, tuttavia, evidenziare la contraddizione intrinseca presente nell’articolo, sin da subito evidente laddove si confrontino i vari commi che costituiscono l’articolo.
Al I comma si prevede a chiare lettere l’intento di promuovere “la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”.
Al II comma si precisa che “ la Giornata [..omissis…] non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituiscono giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole.
Al III comma si legge “ ..[omissis]..sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile…[omissis]…”.
Non credo che fosse necessario realizzare tre commi per esprimere un concetto, in realtà, assai semplice: sarebbe bastato dire che nel corso della giornata del 17 Maggio dovevano, o avrebbero potuto essere organizzati eventi, e non solo, finalizzati a promuovere la cultura del rispetto degli altri.
L’eccessiva prolissità rischia di essere la rappresentazione della confusione su come deve essere gestita questa giornata: si parla di un argomento estremamente delicato, ove non basta organizzare un incontro o una manifestazione ma va mutato il tessuto sociale, il modo di pensare.
In sostanza vanno abbattute le barriere.
Il mezzo per ottenere un tale risultato, in realtà, non è previsto dalla Legge che all’art. 7 si limita a prevedere “ una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni..”.
La suddetta strategia deve essere elaborata con cadenza triennale ma manca, all’interno della Legge, qualsiasi spunto per comprendere come dovrebbe svilupparsi la strategia.
All’art. 8 si prevede di finanziare il programma per la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. Questi centri dovranno essere in grado di offrire un’assistenza a tutto tondo ovvero legale, sanitaria e psicologica.
Particolare menzione va alla previsione di una mediazione sociale e alla disposizione, ove necessaria, di fornire adeguate condizioni di vitto ed alloggio al soggetto bisognoso di assistenza.
Sarebbe opportuno, anche al fine di evitare scontate quanto prevedibili contestazioni, indicare cosa si intenda con la frase “ove sia necessario”.
Ottima anche la previsione dell’anonimato.
L’art. 9 prevede, sempre con cadenza triennale, che vengano svolte attività di raccolta dati a fini statistici per verificare e registrare discriminazioni e violenze.
All’art. 10 sono contenute le previsioni legate alla copertura finanziaria.
DDL Zan: un testo migliorabile
Le criticità di questa Legge sono ancora moltissime e sarebbe stato opportuno, a parere di chi scrive, essere meno fumosi sebbene rispettosi del principio di genericità.
Sarebbe stato auspicabile anche provare ad introdurre, nel testo della legge, direttive su come affrontare il tema della sessualità nelle scuole: sarebbe bastato introdurre un’ora di educazione sessuale nel corso della quale parlare ai ragazzi dei vari orientamenti sessuali.
Sarebbe stato utile, inoltre, prevedere pesanti punizioni avverso i crimi di odio e prevedere un percorso di recupero anche solo allo scopo di comprendere dove e quando intervenire per evitare il nascere, o il cristallizzarsi, della discriminazione.
Ddl Zan contro l’omotransfobia e la misoginia: il testo completo adottato in commissione
Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale)
1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;
b) al primo comma, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;
c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
Art. 2.
(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale)
1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere,».
Art. 3.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)
1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1-bis, le parole «reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962» sono sostituite dalle seguenti: «per uno dei delitti di cui all’articolo 604-bis, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale, nonché per il delitto previsto all’articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 962 e per quelli indicati dall’articolo 2»;Pag. 215
2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività secondo quanto previsto dai commi successivi. Per i medesimi delitti nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi successivi»;
3) al comma 1-quater, le parole «, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla parola «è»;
4) al comma 1-quater, dopo la parola «giudice» sono inserite le seguenti «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;
4) al comma 1-quinquies, le parole «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale»;
5) alla rubrica, dopo la parola «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;
b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere»;
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Art. 4.
(Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale)
1. All’articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
Art. 5.
(Istituzione della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere)
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere».
Art. 7.
(Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno alle vittime)
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime.
2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
3. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l’anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l’assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 3.
Art. 8.
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)
1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento, con cadenza almeno triennale, di una rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione. La rilevazione dovrà misurare anche le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di Statistica a partire dal 2011.
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.