Oggi, 25 Novembre 2021, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
Nonostante il Codice Rosso, la Legge sul Revenge Porn, il reato di stalking e molto altro ancora ad oggi troppe, veramente troppe, donne sono vittime di violenza.
Sebbene ancora oggi questa violenza, barbara e meschina, molte volte venga minimizzata tramite titoli di alcuni giornali e addirittura articoli che colpevolizzano la vittima, vorrei poter dire che nelle aule di Tribunale la vittima finalmente trova giustizia ma purtroppo questa affermazione sarebbe falsa.
È invece più giusto dire che, nelle aule dei Tribunali, solo alle volte viene fatta giustizia. Nella giurisprudenza, costituita dalle varie decisioni prese da Giudici in tutta Italia, si trovano tante sentenze che costituiscono favorevoli precedenti e che danno fiducia, ma si trovano anche tante sentenza vergognose.
Rilevo che anche dietro una sentenza favorevole si nasconde l’immensa tristezza e dolore di donne che sono colpite da uomini convinti di essere superiori ed impunibili.
Ad oggi, nei Tribunali, quando si parla di violenza sulle donne o violenza contro le donne si ricomprendono tutti gli atti di violenza contro il genere femminile. Si fa riferimento a tutti quei comportamenti che si traducono in lesioni o sofferenze psicofisiche, sessuali, esistenziali.
Si precisa che, indipendentemente dal fatto che l’atto di violenza possa costituire reato, questo espone il soggetto violento all’obbligo del risarcimento del danno ex art. 2043 e 2059 c.c..
Partendo da questo principio vari Giudici, anche europei, hanno individuato varie forme di violenza, anche quella dello Stato, nei confronti delle donne!
La Corte europea diritti dell’uomo sez. I, 02/03/2017, n. 4 ha sancito che “ Gli art. 2, comma 1 e 3 Cedu vanno letti ed interpretati unitamente all’art. 14 della Convenzione, che vieta ogni tipo di discriminazione, ed in particolare quella fondata sul sesso: un atteggiamento inerte, da parte della autorità nazionali, nei confronti delle violenze domestiche sulle donne, può costituire una forma di discriminazione sessuale”
La Corte Costituzionale, 14/12/2018, n .236 ha dichiarato che la tutela deve essere a tutto tondo e deve poter essere esercitata da tutti i giudici presenti sul territorio nazionale. Pertanto “ Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 4, comma 1, lett. a), d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 2, comma 4-bis, d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), conv., con modif., nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582, comma 2, c.p., per fatti commessi contro l’ascendente o il discendente di cui al n. 1) del comma 1 dell’art. 577 c.p., nonché, in via consequenziale, la medesima disposizione nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello dilesioni volontarie, previsto dall’art. 582, comma 2, c.p., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al n. 1) del comma 1 dell’art. 577 c.p., come modificato dall’art. 2 l. 11 gennaio 2018, n. 4”
Anche la Corte di Cassazione, Sezione Penale, è intervenuta più volte sul tema dando delle indicazioni fondamentali su diversi aspetti, anche procedurali, che debbono essere affrontati nei casi di violenza contro le donne,
La Cassazione penale, SU, 29/01/2016, n.10959 ha chiarito che “ La disposizione dell’art. 408, comma 3-bis, c.p.p., che stabilisce l’obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con “violenza alla persona”, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 c.p., in quanto l’espressione “violenza alla persona” deve essere intesa alla luce del concetto di “violenza di genere”, risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.”
Intervenendo su casi aventi ad oggetto maltrattamenti in famiglia perpetrati dai partner, ove vengono ricompresi anche i partner precedenti la Cassazione penale sez. II, 08/06/2017, n. 46996 ha chiarito che “L’obbligo di comunicazione dell’istanza di revoca o di sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, previsto dall’articolo 299, commi 2 bis e 3 del Cpp, non è da intendere esteso onnicomprensivamente a tutti i delitti commessi con violenza alla persona, ma, onde contemperare razionalmente le esigenze di tutela della persona offesa con quelle dell’imputato a non vedere ingiustificatamente negato o sospeso l’esame della propria istanza de libertate, riguarda solo quelli rispetto ai quali sia apprezzabile una tutela qualificata della persona offesa. Al riguardo, dovendosi tenere conto che la disciplina di garanzia si pone nell’alveo dei principi e delle scelte di politica legislativa espresse dalla Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2012/29/Ue del 25 ottobre 2012 (norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) e dalla Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata dall’Italia con legge n. 77 del 2013), per determinare i casi cui è applicabile la disciplina dell’obbligo di comunicazione il giudice dovrà tenere conto della “tipologia di parte offesa” (potendosi considerare il fatto che si tratti di parte offesa di delitti connessi alla tratta di esseri umani, al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla violenza o sfruttamento sessuale, o di delitti basati sull’odio, ovvero il fatto che si tratti di parte offesa minorenne) o del “movente del reato” (potendosi considerare che si sia trattato di cosiddetta violenza di genere) ovvero del “contesto” in cui il reato è stato commesso (potendosi considerare rilevante il fatto che si sia trattato di vittima di violenza in “relazioni strette”, come dettagliato nel par. 18 delle premesse della direttiva 2012/29/Ue, ossia avendo riguardo al fatto che la violenza sia stata commessa dall’attuale o precedente coniuge o partner dellavittima o da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dalla circostanza che l’autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima, anche in relazione alla sfera economica della vittima medesima) (da queste premesse, in una fattispecie de libertate in cui la contestazione riguardava il reato di rapina, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che, invece, aveva ritenuto necessaria la previa comunicazione dell’istanza di revoca della misura cautelare).”
La Cassazione penale sez. un., 29/01/2016, n. 10959 ha ulteriormente precisato
“La disposizione dell’art. 408, comma 3-bis, c.p.p., che stabilisce l’obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con “violenza alla persona”, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 c.p., in quanto l’espressione “violenza alla persona” deve essere intesa alla luce del concetto di “violenza di genere”, risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.”
Le sentenze appena citate sono molto rilevanti, perché chiariscono che la donna ha diritto di essere informata al fine di tutelarsi e prevenire eventuali reazioni del suo aguzzino.
Quando la giustizia ha fallito
Oltre a sentenze che hanno consentito di fare enormi passi avanti ve ne sono altre, ad onor del vero molto più risalenti nel tempo, che costituiscono una vergogna.
La Corte di Cassazione, sentenza n. 6329 del 20/01/2006 ha stabilito che “Una ragazzina quattordicenne, non più vergine, avrebbe subito una violenza limitata dopo lo stupro del patrigno, un uomo di 40 anni.”
Sempre la Corte di Cassazione, sentenza n. 1636 /99 ha negato l’esistenza dello stupro “perché la vittima “indossava i jeans”. ovvero “un indumento che non si può sfilare nemmeno in parte senza la fattiva collaborazione di chi lo porta“.
Con la sentenza 40565 del 16 ottobre 2012 la Corte di Cassazione ha deciso che “ durante una violenza di gruppo, uno sconto di pena deve essere concesso a chi “non abbia partecipato a indurre la vittima a soggiacere alle richieste sessuali del gruppo, ma si sia semplicemente limitato a consumare l’atto”.