A cura di Sara Astorino
La creazione del Fondo
Con l’espressione reddito di libertà si fa riferimento all’aiuto statale previsto e concesso in favore delle donne vittime di violenza.
Si tratta di un sussidio previsto per la prima volta, a livello nazionale, nel decreto legge n. 34 del 19 Maggio 2020, cd. Decreto Rilancio, poi convertito nella Legge n. 77 del 17 Luglio 2020 mentre in precedenza esempi di questa tipologia di sussidio solo in alcune Regioni, ad esempio nel 2018 già la Regione Lazio e la Regione Sardegna lo avevano previsto.
La volontà di istituire tale sussidio a livello nazionale è intimamente connessa ai gravi episodi di violenza che si sono verificati durante il periodo di lock down che hanno messo in evidenza la criticità delle donne costrette a vivere h24 col proprio aguzzino.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Dicembre 2020, il Governo ha stanziato le somme per istituire il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, le somme verranno erogate dalle singole Regioni tenuto conto del numero di abitanti femminili di età compresa tra i 18 ed i 67 anni.
Le caratteristiche del Fondo
Il Reddito di libertà, pertanto, consisterà in un contributo pari ad euro 400 mensili e dovrà essere richiesto, presentando apposita domanda, all’INPS.
Tale importo sarà erogato per dodici mensilità e potrà aggiungersi ad altri contributi ed aiuti come ad esempio il reddito di cittadinanza.
La circolare INPS del 08 Novembre 2021
Dopo una lunga attesa, in data 08 Novembre 2021, l’INPS ha finalmente comunicato le istruzioni per richiedere l’erogazione del reddito ed ha spiegato le modalità di pagamento.
Ecco il link per accedere alla pagina INPS: https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13584
Chi ha diritto a chiedere il reddito?
Tutte le donne residenti sul territorio italiano che siano vittime di violenza, siano sole o con figli minori e che sino seguite dai centri violenza che devono essere riconosciuti dalle Regioni e dai Servizi Sociali nell’ambito dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Hanno, altresì, diritto a chiedere il reddito le donne extracomunitarie munite del permesso di soggiorno e le donne straniere cui sia riconosciuto lo status di rifugiate politiche o quello di protezione sussidiaria.
Come presentare la domanda?
La domanda può essere presentata una sola volta ed in una sola regione dalla diretta interessata che, tuttavia, deve aver precedentemente richiesto al servizio sociale di riferimenti la dichiarazione attestante la condizione di bisogno straordinaria ed urgente.
Non sarà, tuttavia, la diretta interessata a dover inviare/ spedire il modello da presentare si trova sul sito INPS.
Leggendo la circolare INPS n. 166 del 08 Novembre 2021 prevede, infatti, la compilazione del modello che si trova su sito INPS cui dovrà essere allegata 1) la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha in carico l’interessata, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e 2) la Dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, atta a rilevare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Una volta compilato il modello a nome dell’interessata ed ottenute le predette dichiarazioni , un operatore del Comune di residenza dovrà inoltrare, tramite l’apposita piattaforma di collegamento tra i vari Comuni e l’INPS.
Modalità pagamento.
Al momento della presentazione della domanda dovrà essere indicato un conto corrente oppure un libretto di risparmio o anche una carta prepagata che abbia IBAN abilitato alla ricezione dei bonifici.
Il pagamento verrà erogato tenuto in considerazione la data di ricezione della domanda che diverrà una sorta di criterio di priorità, in assenza di motivi ostativi ed entro il limite delle risorse assegnate ad ogni Regione.
La circolare precisa che entro il 31 Dicembre 2021 verranno automaticamente scartate tutte le domande presentate e non accolte per carenza o insufficienza di fondi.