In data 14 Marzo 2022 è stata approvata in prima lettura alla Camera la Legge sul fine vita, “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita“, con 253 voti a favore, 117 contrari e un’astensione.
Difficile, tuttavia, parlare di vittoria o anche di un risultato soddisfacente poiché il testo approvato, per adesso solo dalla Camera, risulta essere una sorte di riassunto, compendio se si vuole essere gentili, di ben nove proposte di legge.
Questa Legge, se mai verrà ad essere approvata, dovrebbe riempire il vuoto normativo generato dall’ordinanza 207/2018 emessa dalla Corte Costituzionale, nonché una enorme lacuna etica e morale.
Per spiegare l’iter della Legge e comprendere la portata della stessa bisogna obbligatoriamente far riferimento alla citata ordinanza, emessa sulla scia del caso di DJ Fabo (vi invitiamo a recuperare i nostri articoli sul Caso Cappato, sull’assoluzione di Welby e Cappato, sull’apertura della Corte Costituzionale al suicidio assistito e un approfondimento sulla bocciatura, proveniente dalla stessa Corte, sul referendum, sull’eutanasia legale.
Le varie posizioni ed i commenti di diversi esponenti della politica
Successivamente all’approvazione, molti esponenti politici e non hanno preso posizione.
Particolare importanza ha la posizione assunta dall’Associazione Luca Coscioni che ormai da anni ha intrapreso la battaglia per consentire ai malati, ed in realtà a chiunque ne voglia fare richiesta, ad avere una morte dignitosa.
Associazione Luca Coscioni: «Non sarebbe mai accaduto senza il coraggio di persone come Piergiorgio Welby, Fabiano Antoniani e Davide Trentini, che resero pubblica la loro scelta, senza le disobbedienze civili e senza 1.240.000 persone che hanno firmato il referendum per la legalizzazione dell’eutanasia, attiva facendo emergere una profonda consapevolezza e volontà popolare. Non ci facciamo però illusioni. Siamo consapevoli della difficoltà che rappresenta il passaggio al Senato, inclusa la possibilità di affossamento, nonché dei limiti del testo approvato alla Camera, che nella versione attuale esclude i pazienti “non tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale” come, ad esempio, molto malati di cancro terminali. Adesso è necessario che la legge sia al più presto calendarizzata al Senato, e che vengano superate le discriminazioni previste dal testo approvato alla Camera – prosegue l’Associazione – . Per questo ci mobiliteremo nelle strade e piazze italiane dall’8 al 10 aprile. Ci appelliamo ai Gruppi Parlamentari che hanno votato a favore perché iscrivano immediatamente all’ordine del giorno la legge, in modo da accelerare il necessario processo migliorativo di un testo che riprende quanto sancito dalla Consulta, rispondendo all’invito di tutelare le persone più fragili e – aggiungiamo noi sulla base dell’esperienza quotidiana dell’Associazione – non si discrimini chi non rientri nelle condizioni previste dal testo uscito dalla Camera oggi. In ogni caso, noi continueremo le azioni di disobbedienza civile in aiuto a quelle persone gravemente malate che rimangono escluse dal diritto di scegliere sulla propria vita».
Enrico Letta, segretario del PD: «E’ un fatto storico, Devo dire che non ci avrei sperato – ammette il leader dem -, ma c’è stato un ottimo lavoro del Parlamento in queste settimane. Il testo è stato approvato tra l’altro con una maggioranza abbastanza importante, larga adesso andrà al Senato e mi auguro che il Senato faccia la sua parte il più rapidamente possibile»
Giuseppe Conte, presidente del M5S : “Con il primo via libera della Camera alla legge sul suicidio assistito compiamo un fondamentale e deciso passo in avanti sul tema, complesso e delicato, del fine vita, nel perimetro”.
Simone Pillon, senatore Lega: «il testo sul fine vita che esce dalla Camera è iniquo, inaccettabile, apre all’eliminazione dei più deboli, fragili e indifesi. Oggi ha vinto la morte».
Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati: «La Camera dei deputati ha approvato la legge sul fine vita che ora passa al Senato. Un passo fondamentale per un provvedimento che il Paese attende e su cui siamo già in ritardo. Il Parlamento deve assumersi le proprie responsabilità affrontando anche i temi etici e dando risposte ai cittadini».
Laura Boldrini, deputata PD: «Bene l’approvazione della legge sul suicidio assistito. Importante che il Parlamento si sia pronunciato sul fine vita che da anni attende risposta normativa. Il diritto alla vita sia compatibile con il diritto di chi, in condizioni di estrema sofferenza, chiede di morire».
Simona Malpezzi, senatrice PD: «Con il via libera della Camera alla legge sul fine vita si dà un segnale importantissimo in tema di diritti e dignità della persona. Al Senato faremo la nostra parte per dare al Paese questa legge di civiltà».
Legge fine vita, il testo approvato – la sintesi
Cosa dice esattamente il testo? Questo si compone di undici (11) articoli.
Riassumendo possiamo dire che la richiesta potrà essere avanzata da chiunque sia maggiorenne, capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere.
La richiesta dovrà, inoltre, basarsi su informazioni chiare e approfondite e precedentemente la persona dovrà essere coinvolta nel percorso delle cure palliative.
Se da una parte queste previsioni, già in parte contenute nella legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento, sono condivisibili perché una scelta per essere piena e consapevole deve essere fondata sulla piena conoscenza di tutte le informazioni e opzioni, anche quelle più recondite, dall’altra non possono essere condivise.
Non si ritiene giusto che il richiedente per poter presentare la richiesta debba trovarsi nelle seguenti condizioni, che devono essere concomitanti (l’assenza anche solo di una di esse renderebbe inammissibile la domanda):
- aver raggiunto la maggiore età al momento della richiesta;
- essere capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli;
- essere adeguatamente informata; essere stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e averle esplicitamente rifiutate o volontariamente interrotte;
- essere affetta da una patologia attestata, dal medico curante o dal medico specialista che la ha in cura, come irreversibile e a prognosi infausta oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, e che tali condizioni cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che il richiedente trova assolutamente intollerabili;
- essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
La proposta prevede che la richiesta debba essere manifestata per iscritto, nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Se le condizioni della persona non consentono il rispetto di queste forme, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di 2 testimoni.
Il medico avrà il compito di redigere un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e inviarlo al comitato per la valutazione clinica territorialmente competente.
In caso di parere favorevole, questo dovrà essere inviato presso la direzione sanitaria della Asl o Azienda ospedaliera di riferimento che dovrà garantire il decesso al domicilio del paziente laddove possibile o presso la struttura.
Per il personale sanitario è prevista la possibilità di obiezione di coscienza ma la regione dovrà ad ogni modo assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla legge. I reati di aiuto al suicidio e omissione di soccorso non si applicano al personale sanitario e amministrativo coinvolto nell’intera procedura.
Il dettaglio del disegno di legge articolo per articolo
Art.1: nello stesso vengono chiarite le finalità della Legge.
Art.2: definisce il concetto di morte volontaria ovvero un atto autonomo con il quale si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale.
Art.3: nello stesso vengono ad essere indicate le condizioni concomitanti, precedentemente indicate, che devono sussistere per poter avanzare la richiesta.
Art.4: disciplina le modalità e la forma della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita.
Art.5: disciplina le modalità in cui la morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire ovvero nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi.
Art. 6: introduce l’obiezione di coscienza. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione.
Art. 7: disciplina la composizione dei comitati per la valutazione clinica. Devono essere organismi multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.
Art. 8: esclude la punibilità per il personale sanitario e amministrativo coinvolto in questa procedura che, pertanto, non potrà più essere indagato e/o imputato per i reati di cui agli articoli 580 (aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale ovviamente la procedura deve rispettare la Legge altrimenti questa esclusione di responsabilità decade.
Art. 9: contiene una clausola di invarianza finanziaria.
Art. 10: disposizioni finali in base alle quali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto:
a)individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita;
b)definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita;
c)definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari; d)determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa in modo digitale;
e) definisce le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219;
f)definisce le modalità di monitoraggio e di implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale.
Art. 11: spiega che la legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fine vita: scarica qui il disegno di legge
potete scaricare il ddl Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita qui:
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