A cura dell’Avv. F. Sara Astorino
Qualche giorno fa ha fatto scalpore il caso del Conad di Pescara, https://www.blmagazine.it/conad-di-pescara-solo-perche-la-titolare-sia-donna-non-rende-il-fatto-ancora-piu-grave/, e lo stesso ha riattivato il dibattito su quali siano i diritti dei lavoratori.
Spesso si sente far riferimento alle telecamere ed al loro uso sul luogo di lavoro.
La domanda, quindi, viene naturale.
le telecamere possono essere usate sul luogo di lavoro?
La risposta è più complessa di quanto si sospetta.
Le telecamente, infatti, possono essere installate se sussistono i requisiti indicati dallo Statuto del Lavoratori.
Quali sono i requisiti previsti dallo Statuto dei Lavoratori?
Sono necessarie per la tutela del patrimonio aziendale.
Garantiscono la sicurezza nei luoghi di lavoro;
Dipendono da esigenze tecniche, organizzative e produttive che devono essere descritte e documentate.
Prima dell’installazione è necessaria, inoltre, l’autorizzazione dei sindacati.
Se mancano i sindacati serve l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente che deve conoscere in anticipo il progetto di installazione dettagliato.
I dipendenti devono essere informati della presenza delle telecamere.
L’informativa deve avere requisiti ben specifici ovvero indicazione precisa sul trattamento dei dati personali che vengono raccolti ed elaborati con il sistema di videosorveglianza
Infine deve essere apposto un cartello che segnala in modo visibile l’ingresso in una zona videosorvegliata a distanza.
Dove possono essere installate le telecamere?
Non in tutti i luoghi perchè altrimenti verrebbe meno la ragione per cui l’installazione è stata autorizzata.
Non va MAI violata la privacy del lavoratore.
Per questa ragione le telecamente non potranno essere presenti nei bagni o negli spogliatoi.
Eppure qualche furbo esiste sempre.
Cosa accade, quindi, se le telecamere sono installate in assenza dei requisiti previsti dallo Statuto dei Lavoratori?
La risposta è stata fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17065 del 02 Maggio 2022.
La Corte ha chiarito che in assenza dei requisiti di Legge l’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro è illegittima.
Ha, altresì, previsto che la condotta deve essere sanzionata, in via amministrativa e penale, come violazione della normativa sulla privacy.
Il Garante della Privacy, più volte, si espresso contro l’utilizzo delle telecamere in luoghi sensibili come i bagni e gli spogliatoi.
La violazione contestata è quella dell’art. 615 bis del codice penale ovvero il reato di «interferenze illecite nella vita privata».
Reato commesso non solo nei confronti dei dipendenti, ma anche, in via ipotetica, nei confronti di chi estraneo alla struttura si trovi a frequentare i servizi igienici riservati al personale.
Cosa prevede la norma?
La pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni,