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I danni da emotrasfusione, vaccini e prelievi di sangue: i rimedi

- 28/11/2018


Partiamo col precisare che la prima trasfusione fu effettuata nel 1492 a Papa Innocenzo VIII e che la stessa fu fallimentare. Sia il paziente che i donatori, infatti, non riuscirono a sopravvivere.

Ad oggi, moltissimi passi avanti sono stati fatti e sicuramente le trasfusioni sono diventate molto più sicure. Può tuttavia accadere che, a seguito di un prelievo di sangue ed ancora più spesso successivamente ad una trasfusione di sangue, a distanza di tempo si scopra di aver contratto delle malattie quali, sopratutto, epatite e HIV.

In questo articolo si cercherà di spiegare quali sono i rimedi e le tutele riconosciute alle vittime.

Quali sono i rimedi in caso di danni da prelievi o trasfusioni di sangue?

I rimedi previsti dalla Legge sono due. L’indennizzo previsto dalla Legge 210/1992 ed il risarcimento da trasfusione di sangue e da somministrazione di emocomponenti ed emoderivati infetti.

Cosa prevede la Legge 210/1992?

Preliminarmente occorre precisare che questa Legge non solo tutela i pazienti vittime di emotrasfusioni, ma anche quei pazienti che abbiano avuto problemi a seguito di vaccinazioni.

La legge prevede che tutti coloro i quali abbiano subito dei danni a causa di trasfusioni, vaccinazioni e prelievi abbiano diritto a un indennizzo. Quest’ultimo è un assegno costituito da una somma, calcolata sulla base di apposite tabelle, che è cumulabile e non alternativo con qualsiasi emolumento percepito a qualsiasi titolo sempre in virtù del predetto danno; e da una somma percepita a titolo di indennità integrativa speciale.

Solo le persone danneggiate dalle vaccinazioni obbligatorie possono, inoltre, presentare una domanda per ottenere un assegno, una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra la manifestazione della malattia e l’ottenimento dell’indennizzo.

danni da emotrasfusione

È previsto un indennizzo per chi rimane contagiato anche senza aver subito una trasfusione o effettuato un vaccino?

Sì è previsto un indennizzo anche per le persone non vaccinate che in conseguenza di un contatto avuto con una persona vaccinata riportino menomazioni permanenti dell’integrità psico-fisica. È previsto un indennizzo per gli operatori sanitari che, in virtù del loro lavoro, abbiano contratto un’ infezione da HIV o abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico fisica.

Infine, è previsto un indennizzo per coloro che risultino contagiati da HIV o epatiti virali dal proprio coniuge che deve essere titolare di un diritto all’indennizzo, così come ai figli contagiati durante la gestazione.

Qual è il danno indennizzabile?

Il danno divenuto irreversibile, ovvero si riconosce l’indennizzo a partire da quando si manifesta lo stato di cronicità e non da quando la patologia viene scoperta.

L’indennizzo è rivalutabile?

Sì, l’indennizzo deve essere rivalutato ogni anno.

Che succede se a seguito del contagio la persona muore prima di aver ottenuto l’indennizzo?

In questo caso gli eredi ricevono una quota delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte. Se il decesso avviene a seguito di vaccinazione i parenti aventi diritto possono presentare apposita domanda. I parenti aventi diritto sono il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni e quelli maggiorenni.

In questi casi i parenti possono decidere fra un assegno reversibile per 15 anni oppure un assegno una tantum. Dove e come presentare la domanda?

La domanda di indennizzo può essere inoltrata a mano, pec o raccomandata a/r al Distretto Sanitario di residenza oppure all’ufficio protocollo generale Asl.

Il tempo concesso all’Asl per decidere è di 90 giorni. Se entro 90 giorni la Asl non risponde allora deve essere presentato ricorso, che deve essere deciso in 30 giorni. Se la risposta non arriva in questo periodo allora la domanda dovrà ritenersi accolta. Ci troviamo infatti in una delle poche ipotesi di silenzio assenso.

Cosa è il risarcimento di trasfusione di sangue e da somministrazione di emocomponenti ed emoderivati infetti?

Il risarcimento è un rimedio diverso dall’indennizzo precedentemente citato. L’indennizzo ha funzione assistenziale mentre nel caso di risarcimento si parte dal presupposto che sia stata accertata la responsabilità del Ministero della Salute.

Perché si fa riferimento al Ministero della Salute?

È onere del Ministero della Salute controllare non solo che il sangue venga correttamente conservato, ma anche che lo stesso, prima di essere utilizzato, sia sottoposto a tutti i controlli necessari per evitare che il contagio e la diffusione di malattie non dichiarate dal donatore o sconosciute allo stesso. In realtà la richiesta di risarcimento è astrattamente proponibile anche nei confronti della struttura sanitaria e nei confronti della casa farmaceutica.
Essendo tre soggetti diversi, le responsabilità agli stessi imputabili son o diverse.

Come si calcola il risarcimento?

Le voci di danno che compongono questa tipologia di risarcimento sono diverse: vengono ricompresi sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali. Tra i danni non patrimoniali rientrano i danni morali, il danno alla salute e il danno alla vita di relazione.

Precisazioni

Il rischio biologico attiene l’esposizione a virus e tossine. Quando si fa riferimento a questo rischio ed al suo indennizzo si guarda ad una particolare tipologia di persone e di interesse tutelare. Al rischio biologico sono esposti, infatti, medici, infermieri, tecnici di laboratorio etc, a tutela dei quali devono essere prese determinate misure di sicurezza. Il contagio causato dalla violazione o omissione di queste misure prevede un indennizzo.

Quando si parla di danni da emotrasfusione, l’interesse tutelato è differente come differenti sono le persone che vengono ad essere coinvolte. Si parla di persone contagiate non in virtù del proprio lavoro ma perché vittime di omessi o superficiali controlli, che non hanno scelto una professione ma che nella stra grande maggioranza dei casi doveva subire una trasfusione.

Esiste, quindi, una netta differenza: non è corretto trattare come similari due situazioni completamente diverse.

Nell’incipit dell’articolo è stato scritto che il rischio di rimanere contagiati da una trasfusione si è notevolmente ridotto, ma affermare che sia pari allo zero non è possibile. Il Ministero della Salute è stato condannato più volte per non aver effettuato in modo corretto i controlli, si parla di responsabilità omissiva per contagio. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10291 del 20 Maggio 2015, ha chiarito ulteriormente la questione: non bisogna, inoltre, dimenticare che dal momento del contagio a quello della manifestazione dell’ malattia possono anche passare anni

Si tiene qui a precisare che in questo articolo non si vuole muovere alcuna critica alle trasfusioni o alle vaccinazioni, soprattutto se obbligatorie. Lo scopo era quello di informare e far riflettere e soprattutto dare consigli a chi si è trovato o si trova ad affrontare una tale problematica.

I danni da vaccino esistono: si guardi la sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 14 dicembre 2017 ed anche la sentenza della Corte di Giustizia EU, sez II, sentenza 21 Giugno 2017 n. C_621/15. La casistica si riferisce a partite avariate o difettate che una volta iniettate causano malessere o l’insorgenza di malattie.

La sentenza della Corte di Giustizia si basa su un caso reale: un uomo che decideva di immunizzarsi dell’epatite b, a distanza di qualche tempo manifestava i sintomi della sclerosi multipla che portavano al decesso. Non esistevano patologie preesistenti eppure qualcosa in quel vaccino ha portato a questa conseguenza.

L’epatite B, come altre malattie, non si trasmette solo tramite trasfusione ma anche sessualmente: pensiamo ad una persona che è convinta di essere immunizzata. Mettiamo caso che un soggetto credendosi immune non usi protezioni e così facendo diffonda il contagio. Si può affermare che una persona non vaccinata sia al sicuro? Assolutamente no. Anche una persona non esposta al vaccino da cui è partito il contagio può riportare lesioni alla propria sfera tanto fisica quanto psichica.


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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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