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Arriva la legge contro l’utilizzo della sindrome da alienazione parentale nei tribunali

- 29/09/2021
valeria valente commissione femminicidio


La cosiddetta sindrome da alienazione parentale (Pas) o della “madre malevola” in base alla quale, in passato, nei processi di separazione e divorzio i figli minori venivano sottratti alla madre non potrà più essere utilizzata nei Tribunali Italiani grazie alla proposta di riforma del processo civile.

Nell’ambito della suddetta riforma è stato introdotto un emendamento presentato dalle senatrici della Commissione d’inchiesta sul femminicidio presieduta da Valeria Valente.

Perché si è sentita la necessità di introdurre questo meccanismo?

La risposta è purtroppo semplice ed è stata esposta chiaramente nella presentazione dell’emendamento ove si legge : “una donna subisce violenza per anni e a un certo punto, anche per tutelare i figli, decide di porre fine civilmente a quella relazione. L’uomo si sente attaccato e reagisce con lo strumento più forte, l’uso dei figli. Quando il figlio rifiuta di vedere il padre, questo su suggerimento dell’avvocato accusa la madre di alienazione parentale, e alla donna vengono sottratti i figli, che lei voleva tutelare dalla violenza”.

In buona sostanza, tramite il ricorso alla Pas si sostiene che il figlio minore non voglia vedere il padre non per mancanze o cattiva condotta del padre stesso, ma perché a inculcargli l’odio per l’altro genitore è la madre.

Doverosa precisazione

Si fornirebbe un’informazione errata laddove non si precisasse che, nei procedimenti per l’affidamento dei minori, il ricorso alla Pas è effettuato tanto dagli uomini quanto dalle donne.

Quello che differisce e che rende preoccupante il fenomeno sono le percentuali.

Cosa prevede la riforma?

La riforma prevede che se un minore rifiuta di incontrare un genitore non ci si affidi più esclusivamente a un consulente ma “il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto”.

Il giudice viene così responsabilizzato nel suo ruolo considerando che deve valutare il superiore interesse del minore.

Il giudice, infatti “assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto – nella determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i figli- di eventuali episodi di violenza. In ogni caso, viene garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima”.

Questo aumento di responsabilità ed anche l’eliminazione della PAS dai Tribunali dipende, o comunque è intimamente connessa, all’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione

Cosa altro prevede il decreto?

Il decreto mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori.

Inchiesta sul femminicidio

L’emendamento, come detto, è stato fortemente voluto dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio che ha bocciato i Tribunali Civili poiché ha ravvisato che nelle decisioni da assumere in materia di affido dei minori durante le separazioni, la violenza viene letta come “conflittualità”, negando giustizia alle donne che hanno denunciato maltrattamenti.

La giudice Maria Monteleone, durante la presentazione dei lavori della Commissione, ha denunciato “la totale invisibilità della violenza contro le donne nei tribunali civili” quale «segno di arretratezza e di sottovalutazione del fenomeno»”.

È stato, altresì, evidenziato che i tribunali civili e per i minorenni non citano mai la Convenzione di Istanbul e ciò determina che nell’88,9% dei casi presso il Tribunale ordinario e nel 51,9% dei casi presso il Tribunale per i minorenni, è stato disposto l’affidamento condiviso tra i genitori anche in presenza di denunce, referti, misure cautelari emesse in sede penale, decreti di rinvio a giudizio, sentenze di condanna e relazioni del centri antiviolenza.

Molte criticità sono emerse anche relativamente all’elaborazione dei quesiti sottoposti ai CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), posto che nell’83% dei casi i quesiti loro posti dal giudice non sono definiti in base al caso preso in esame, e nel 94% dei casi non sono poste domande in merito alla violenza subita e/o assistita.

Si tratta cioè di quesiti che indagano quello che i magistrati ritengono essere un conflitto tra i genitori e non una situazione di violenza.

Il 74,1% delle avvocate dichiara che l’alienazione parentale (Pas) o altri comportamenti manipolatori da parte della madre sono citati nelle relazioni delle Ctu.

Si precisa che le percentuali riportate in questo ultimo paragrafo sono state estratte dal seguente link: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/16/la-commissione-sul-femminicidio-boccia-loperato-dei-tribunali-civili-e-la-nostra-ricerca-lo-conferma/6264126/

A cura dell’Avv. Sara Astorino e della Dott.ssa Iolanda Astorino.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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