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Le leggi che hanno cambiato la vita delle donne in Italia: da obblighi imposti a diritti acquisiti

- 08/03/2022
leggi per le donne in italia


Per questa edizione speciale tutta dedicata alle Donne, la rubrica BL Legalità dimostrerà come la Legge sia cambiata grazie al riconoscimento sempre maggiore del ruolo delle Donne e dei loro diritti.

Alcuni riferimenti tra i seguenti potranno evocare vaghi ricordi solo in alcune persone ma dietro all’eliminazione di alcune espressioni ed istituti giuridici si nasconde un percorso lungo e di fondamentale importanza, costituito da riconoscimenti di diritti e soprattutto di eguaglianza tra uomo e donna.

Leggendo oggi i nostri codici non troveremo più al loro interno, o se presenti vi sarà solo il titolo con la successiva dicitura ABROGATO, diversi articoli che, in passato, sono stati dei veri e propri capisaldi.

In studio ho un testo di Istituzioni di Diritto Privato edito nel 1938. Leggendo quelle pagine ho ritrovato, potendo approfondire i concetti, alcuni istituti che avevo studiato mentre frequentavo la facoltà di Giurisprudenza, e che non ho mai visto applicati.

Questi istituti ormai sorpassati danno bene la misura di come fosse considerata la Donna e di quanta strada è stata fatta.

Rammarica, tuttavia, dover affermare che, sebbene si sia andati avanti, ancora molta molta strada deve essere percorsa prima di poter affermare che vi sia totale eguaglianza/uguaglianza tra uomo e donna.

Ora caliamoci in un recente passato e scopriamo come era concepita la Donna non soltanto a livello giuridico.

La patria potestà diventa potestà genitoriale

A parere di chi scrive, l’evoluzione più rilevante è legata al concetto di potestà, e più specificatamente al concetto di patria potestà.

Fino al 1975 esisteva nel nostro ordinamento solo ed esclusivamente la patria potestà, che era il diritto giuridicamente riconosciuto solo al padre di proteggere, educare ed istruire il figlio minorenne e curarne gli interessi, senza però usufruire della violenza sul minore.

Può sembrare una sciocchezza, ma pensiamoci bene. Fino al 1975, e non è poi così lontano, era il padre, che spesso poteva essere assente, a prendere tutte le decisioni della famiglia e, quindi anche sui figli.

Era lui che decideva se il figlio poteva studiare, sposarsi, era solo il padre che gestiva, a pieno diritto, la vita del figlio.

Fa impressione, vero?

La madre, che quasi sempre era quella che trascorreva più tempo coi figli, non aveva voce in capitolo, né alcun diritto, non aveva alcun potere, nemmeno quello di esprimere la propria opinione. E badate bene che l’unico limite alla suddetta potestà era che il padre non poteva usufruire della violenza.

Sappiamo bene che il concetto di violenza era ben diverso da quello di oggi: all’epoca sussistevano ancora il delitto d’onore, il matrimonio riparatore ed anche l’uxoricidio!

Dopo il 1975 si è passati dalla patria potestà alla potestà genitoriale. Il cambiamento? In termini giuridici, la realtà dei fatti è cosa diversa, non era più il padre a prendere le decisioni, ma entrambi i genitori, ed in caso di contrasto ci si rivolgeva al giudice; questa regola è ancora in vigore.

Solo nel 2013 siamo arrivati al concetto di responsabilità genitoriale, che finalmente sancisce non solo l’assoluta identità di diritti e doveri dei genitori ma comporta anche che l’interesse principale ed unico da proteggere è quello del minore.

Altra evoluzione, assolutamente da non sottovalutare, è connessa all’uxorcidio e delitto d’onore.

divorzio all'italiana
Una scena del film “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi (1961)

L’uxoricidio e il delitto d’onore

In molti oggi non ricordano cosa sia l’uxoricidio, che è stato abrogato solo nel 1981!

Col suddetto termine si intende specificatamente l’omicidio della propria moglie che, tuttavia, viene considerato meno grave rispetto ad altre forme di omicidio, e questo perché il nostro ordinamento legittimava l’uccisione della coniuge adultera, dell’amante oppure di entrambi.

La legittimazione di una tale comportamento trovava le sue radici nel sentimento del rispetto e della dignità familiare che portava ad affermare che la causa d’onore e lo stato d’ira dovevano essere circostanze scusanti.

Una tale norma fa venire i brividi ma spiega benissimo come la donna fosse considerata inferiore all’uomo.

Al contempo il passaggio dall’uxoricidio all’approvazione del codice rosso, che ha le sue criticità come esposto in un precedente articolo, spiega come, nonostante i grandi passi in avanti, serve ancora maggiore tutela e maggiore riconoscimento di diritti.

Sempre nel 1981, ed in realtà con la stessa Legge, viene ad essere abrogato il matrimonio riparatore.

Il matrimonio riparatore

Pensando al matrimonio riparatore non si può che pensare al grande coraggio di Franca Viola, che fu la prima donna in Italia a rifiutare il matrimonio riparatore, ne abbiamo parlato anche in questo articolo.

Cosa era il matrimonio riparatore, esplicitamente previsto dall’art. 544 cp.?

Per capire cosa fosse bisogna prima comunicare un dato piuttosto sconvolgente: in Italia il reato di stupro è stato riconosciuto come reato contro la persona solo nel 1994.

franca viola
Franca Viola

Una tale lentezza nel riconoscere lo stupro come reato contro la persona dipendeva anche dal fatto che, sino al 1981, il reato di stupro veniva riconosciuto solo se la penetrazione fosse stata di una certa entità, e solo se lo stupratore non fosse ricorso al matrimonio riparatore.

In parole semplici, il colpevole del reato estingueva lo stesso se si rendeva disponibile a sposare la vittima.

Chi voleva il matrimonio? Verrebbe da pensare al colpevole del reato ed invece… spesso erano proprio i famigliari della ragazza che volevano il matrimonio.

Si trattava di una terribile onta cui bisognava rimediare per ripristinare l’onore perduto. La cosa terribile era proprio questa: a perdere l’onore non era il violentatore ma la vittima!

Deve, inoltre, ricordarsi che la ragazza non aveva la possibilità di ribellarsi e, pertanto, un uomo poteva decidere di sposare qualsiasi donna senza il suo consenso. Sarebbe bastato rapirla, violentarla e poi attendere che la sua famiglia chiedesse di sposarla.

Tutto cambiò, e fu un cambiamento epocale, grazie a Franca Viola che rifiutò categoricamente di sposare il suo aguzzino.

Solo molti anni dopo, siamo nel 1994, lo stupro divenne un reato contro la persona e non più contro la morale.

Reato di adulterio e autorità maritale

Vi era poi il reato di adulterio che è stato abrogato nel 1968.

Partiamo col dire che sin dal diritto romano era previsto il reato di adulterio. Già, sin dai tempi dall’Impero Romano solo la donna era colpevole di questo reato.

L’uomo, invece, era libero di avere tutte le relazioni che voleva in quanto egli non avrebbe mai potuto violare l’art. 559 cp.

Il suddetto articolo prevedeva “La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito”.

Fu necessario l’intervento della Corte Costituzionale per evidenziare quanto la previsione fosse discriminatoria.

Questa previsione, tuttavia, unitamente a quelle precedentemente elencate non fa che ulteriormente confermare come il ruolo della Donna sia cambiato e come il riconoscimento di sempre più diritti in Suo favore abbia anche profondamente cambiato la Legge ed il suo linguaggio.

Passando ad un aspetto più civilistico una particolare menzione va all’autorità maritale che fu abrogata, unitamente alla patria potestà, nel 1975. Mentre il concetto di patria potestà può evocare, almeno in alcuni, dei ricordi, quasi tutti non hanno idea di cosa sia l’autorità maritale.

Questa prevedeva e consentiva all’uomo di assumere all’interno della famiglia, oltre alla patria potestà, anche un ruolo predominante rispetto alla moglie cui aveva il diritto di impartire ordini e divieti e, altresì, anche il diritto di punirla.

Era previsto che il marito desse il nome alla famiglia, fissasse la residenza della famiglia e che egli avesse il potere preminente nel regolare la situazione economica della famiglia, che fosse preminente sulla moglie nell’esercizio della patria potestà e aveva il dovere di proteggere la moglie.

Leggendo i testi dell’epoca non si può che sottolineare come il marito venisse sempre descritto come il lato attivo del rapporto e titolare di diritti mentre la moglie venisse sempre descritta come il lato passivo del rapporto e titolare di obblighi.

Era specificatamente previsto che la moglie avesse il domicilio legale presso il marito e che seguisse la cittadinanza del marito.

I poteri della donna?

Cito direttamente il testo di Istituzioni di Diritto Privato, Adolfo Ravà, Cedam – Padova, edizione 1938 “ a questa potestà del marito come capo famiglia, corrisponde in altre legislazioni uno speciale potere della moglie di direzione interna della casa. Il nostro ordinamento non stabilisce nulla di simile, e sembra affidarsi in ciò interamnete al costume. Tuttavia qualche scrittore ritiene che possa dedursi anche dalle disposizioni del nostro Codice una specie di potestà domestica della moglie”.

Concludendo sul punto possiamo dire che almeno in cucina la donna poteva decidere, e che anche da questo breve passaggio ben si capisce quali erano i diritti della donna.

L’istituto della “dote”

Infine dobbiamo necessariamente parlare di un’altra grande differenza tra uomo e donna, costituita dalla dote, abrogata anche questa nel 1975.

Tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta dell’istituto della dote.

Forse, tuttavia, non tutti sanno che molte volte le donne, che erano le uniche ad avere questo obbligo, non potevano sposarsi proprio perché non avevano la dote!

Cosa si intendeva per dote? Nient’altro che l’insieme dei beni conferiti dalla famiglia della sposa, o dalla sposa stessa, al marito.

Tutte le donne erano tenute alla dote indipendentemente dal ceto di appartenenza. La dote, quindi, apparteneva alla donna, ma una volta che la stessa si sposava perdeva ogni controllo su i suoi beni. Ad essa subentrata suo marito, che diventava amministratore della dote che rientrava nella disponibilità della donna solo alla morte del marito, sempre che ne fosse rimasto qualcosa!

Questo istituto, ormai abrogato, avente natura prettamente civilistica fa comprendere una realtà completamente diversa da quella attuale. Una donna per sposarsi doveva avere dei beni, poco importava che fosse bella oppure brava, contava che avesse dei beni. Maggiore era la dote e maggiore erano le probabilità di sposarsi.

Una volta sposata, tuttavia, la donna perdeva ogni attrazione poiché era il marito a gestire i beni.

La dote, unitamente agli altri istituti di cui abbiamo parlato, rappresenta molto bene il concetto che si aveva della Donna, che era considerata più come una proprietà che come una persona.

L’abrogazione, come detto, di questi istituti, sebbene lenta e tutto sommato recente, è connessa al mutamento dell’idea della Donna, ad una maggiore consapevolezza della stessa che ha portato anche al riconoscimento di ulteriori diritti.

Vi sarebbe anche da menzionare il diritto al divorzio o all’aborto ma, a parere di chi scrive, sarebbe limitativo in questi casi parlare di battaglie delle Donne per le Donne.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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