In quest’ultimo articolo si analizzerà l’istituto della negoziazione assistita. Questa forma di risoluzione delle controversie, unitamente all’ARERA, è stata applicata e creata solo di recente. La stessa, tuttavia, viene utilizzata molto più volentieri rispetto alla mediazione. L’ambito di applicazione di questa adr è previsto dalla legge in sole due ipotesi: i danni da sinistri stradali ed il recupero delle somme fino a 50.000,00 euro.
All’interno delle due ipotesi di applicazione vi sono delle esclusioni?
Le esclusioni esistono e sono ricondotte a casi ben specifici. La negoziazione non si applica nella cause ove la parte può stare personalmente in giudizio senza l’ausilio di un Avvocato, nella cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili, nei procedimenti in camera di consiglio, nei procedimenti di opposizione all’esecuzione forzata, nelle materia lavoro, nel procedimento di ingiunzione o in quello di opposizione all’ingiunzione, nelle cause che si basano su contratti stipulati tra un consumatore ed un professionista, nelle cause ove la CTU preventiva è svolta al fine di definire la lite prima che si arrivi in giudizio ed infine nell’azione civile esercitata nel processo penale.
Quale è la prassi da seguire in caso di negoziazione assistita?
Prima di rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria l’Avvocato invierà una pec o una raccomandata alla controparte con la quale annuncerà l’attivazione della procedura e la inviterà a sottoscrivere la convenzione di negoziazione. La comunicazione dovrà essere sottoscritta tanto dalla parte quanto dall’Avvocato. Alla controparte sono riconosciuti trenta (30) giorni per rispondere all’invito. Nel caso in cui la controparte non risponda oppure rifiuti allora la sua condotta potrà essere valutata dal giudice ai fini delle spese di giudizio. Questo significa che potrebbe, il condizionale è d’obbligo, che la controparte pur vincendo la causa potrebbe essere condannata al pagamento di tutte le spese. Questo perché, si presume, che partecipando alla negoziazione la causa non si sarebbe instaurata. Se la parte rifiuta o non risponde allora la causa potrà e dovrà essere tempestivamente iniziata. Se, invece, risponde gli Avvocati redigeranno un convenzione di negoziazione assistita che ha lo scopo di determinare quali sono le regole da seguire nel corso della procedura, quelle che sono le reciproche richieste e che soprattutto indicherà quanto tempo le parti hanno a disposizione per trovare un accordo. L’accordo non può essere raggiunto prima che sia trascorso un mese e deve essere raggiunto entro tre mesi. Alle parti, tuttavia, è consentito un solo rinnovo per un periodo massimo di 30 giorni. Se si trova un accordo questo verrà messo per iscritto altrimenti si redigerà un verbale di mancato accordo ove non si potrà riferire nulla circa la negoziazione assistita. Quello che avviene nella procedura di negoziazione non può essere divulgato con la conseguenza che tutte le notizie e i documenti eventualmente acquisiti non potranno essere utilizzati in un successivo eventuale giudizio.
Che valore ha il verbale di accordo?
L’accordo costituisce titolo esecutivo. Utilizzando lo stesso, quindi, si potrà procederà al recupero delle somme notificando l’atto di precetto.
Cosa accade se la negoziazione non viene esperita?
La causa è improcedibile ma tale circostanza deve essere rilevata, come termine ultimo, nel corso della prima udienza o dalla controparte con apposita eccezione o di ufficio dal giudice. Se è la controparte a sollevare l’eccezione dovrà essere il Giudice a verificare che l’eccezione sia corretta e fondata. Il Giudice, quindi, darà un termine di 15 giorni per avviare la negoziazione. Se, invece, la controparte eccepisse che il termine fissato per la conclusione della negoziazione non è spirato allora il Giudice rinvierà la causa ad una data successiva alla scadenza del termine.
Che rapporti ci sono tra la negoziazione e la mediazione?
Le due strade, sebbene siano entrambe adr, non sono sostitutive o intercambiabili. Per tale ragione nelle materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria si dovrà fare esclusivamente riferimento alla stessa. Tutto ciò che non è sottoposto ad altre adr potrà essere risolta con la negoziazione assistita.
Quali sono i costi della procedura?
Difficile rispondere a questa domanda poiché a differenza della mediazione non esiste una tabella di riferimento. Posto che la procedura deve essere seguita da Avvocati il criterio di riferimento è quello fissato dalle tabelle ministeriali per le cause stragiudiziali. Ciò non toglie comunque che tra Avvocato e cliente posso essere raggiunto un accordo che dovrà essere parte integrante del preventivo.
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