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Gli animali d’affezione: diritti e risarcimenti (10 Days Of Human Rights)

- 09/12/2018


Col passar del tempo gli animali, soprattutto quelli da compagnia, hanno assunto un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana, tanto che anche le tutele poste nei loro confronti sono via via mutate.

In epoca romana gli animali erano equiparati alle res ed il valore loro riconosciuto era solo patrimoniale. Col passar del tempo il legislatore si è reso conto che non si poteva parlare di semplici “cose” perché essi avevano una valore maggiore e soprattutto accompagnavano costantemente l’uomo.

In un primo momento, quindi, sono stati creati degli istituti che garantissero tutti coloro i quali fossero rimasti danneggiati a causa di un animale e successivamente sono state proclamate sempre più Leggi a tutela degli animali.

Quello che è sconosciuto a molti è che esiste una tutela anche a favore del proprietario che è privato, a causa di una condotta illecita, della compagnia del proprio animale. L’articolo di oggi ha lo scopo di vedere l’evoluzione della Legge in favore degli animali e soprattutto di evidenziare in che modo è possibile avanzare richiesta di risarcimento per la perdita del proprio animale d’affezione.

Quali sono le Leggi a favore degli animali?

Sono principalmente la L. 14 Agosto 1991 n. 281 nella quale è previsto che lo Stato disciplini la tutela degli animali di affezione ed è, altresì, prevista l’espressa condanna verso gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e l’abbandono. Il D.Lgs n. 116 del 27 Gennaio 1992, invece, regola la normativa in materia di utilizzazione degli animali ai fini sperimentali.

La Legge n. 473 del 22 Novembre 1993, inoltre, prevede le pene in materia di maltrattamento degli animali ed, infine, la Legge n. 189 del 20 Giugno 2004 che ha introdotto nel codice penale un nuovo insieme di norme a “protezione del sentimento per gli animali”.

Come si può chiedere il risarcimento per la perdita del proprio animale?

Il metodo per richiedere il risarcimento del danno è quello di ricorrere all’Autorità Giudiziaria. Anche in questo caso il danno patrimoniale verrà riconosciuto ogni qualvolta si dimostrerà che la perdita dell’animale di affezione si è tradotta in un mancato guadagno, in un lucro cessante o una perdita di chance.

Il danno non patrimoniale, invece, può essere dimostrato anche in via presuntiva e può consistere anche nel particolare rapporto che legava il padrone al proprio animale. Quello che si va a risarcire non è un valore economico ma un valore morale ovvero il legame.

E’ sempre possibile ottenere un risarcimento?

E’ possibile ottenere, come detto, sia il danno patrimoniale, se adeguatamente provato, che quello non patrimoniale. Occorre, tuttavia precisare che il danno non patrimoniale successivamente alle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione nel 2008, quelle attinenti il danno biologico e la sua ripartizione, è stato molto limitato.

Perché si parla di limitazione?

Nel 1968 la Corte di Cassazione aveva affermato che l’uccisione di alcuni animali da cortile da parte di un cane aveva determinato non solo un danno patrimoniale ma anche un danno morale risarcibile. Nel 1994 la giurisprudenza di merito aveva riconosciuto il diritto a veder risarcito il danno morale in favore della proprietaria il cui animale era stato investito volontariamente.

Sembrava, quindi, che fosse pacifico che la perdita del proprio animale andasse risarcita anche su un piano diverso da quello patrimoniale. Nel 2008 la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere su quali danni potessero essere risarciti senza che la liquidazione di diverse voci configurasse duplicazione. Per evitare la duplicazione si è arrivato al risultato di negare il risarcimento in tante situazioni meritevoli di tutela.
Il danno per la perdita dell’animale d’affezione è rimasto, ma è stato molto limitato. E’ possibile ottenerlo solo la domanda è limitata ad una somma predefinita.

Qual è questa somma?

Se la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale è limitata a 2.500,00 euro ed è provata anche in via presuntiva allora si otterrà il risarcimento. Al contrario, se il proprietario ritiene che il pregiudizio subito è superiore ai 2.500,00 euro comunque non potrà ottenere nulla di più ed anzi rischia di vedersi negata qualsiasi forma di risarcimento.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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