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Caro datore di lavoro, questo non puoi chiedermelo!

- 20/02/2019
colloquio di lavoro


Questa settimana, per la rubrica BL Legalità, approfondiremo un argomento che avevamo accennato nel corso di un precedente articolo, parlando dei diritti dei lavoratori con particolare attenzione ai diritti delle persone sieropositive.

Abbiamo precisato che il datore di lavoro non può chiedere ad un dipendente se è affetto da qualsiasi patologia e abbiamo ribadito che un licenziamento connesso allo stato di salute di un dipendente è discriminatorio.

Questa settimana ci poniamo una domanda diversa, forse più ampia, il datore di lavoro, anche solo nel corso di un colloquio, cosa può chiederci?

Sicuramente la raccolta dei dati personali all’interno di un rapporto di lavoro è fondamentale per lo svolgimento dello stesso ma questo non significa che vi debba essere la compromissione totale della privacy o che ogni domanda sia ammessa o legittima.

Ciò che deve essere tutelata è la privacy del lavoratore.

colloquio di lavoro

Cosa prevede la legge?

Per cominciare a capire cosa può essere chiesto o meno, occorre far riferimento alle linee guida approvate dal Garante della Privacy in data 23 Novembre 2006 ed aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro privato e pubblico.

Viene stabilito che il datore di lavoro deve trattare i dati dei dipendenti seguendo i criteri di liceità, trasparenza, pertinenza e finalità. Vale a dire che ogni informazione che esula dai criteri predetti diviene illegittima.

Appare, quindi, chiaro che chiedere al proprio dipendente quale sia il suo orientamento sessuale è illegittimo poiché una tale informazione non è certo funzionale allo svolgimento dell’attività lavorativa. La questione è stata sollevata, nella fattispecie, anche recentemente da un articolo del quotidiano La Repubblica, in seguito a una segnalazione dell’Associazione Mixed LGBTI – Bari.

La diffusione dei dati raccolti è consentita solo per eseguire gli obblighi del contratto di lavoro ed in ogni caso è vietato richiedere informazioni sullo stato di salute oppure l’accesso alle cartelle sanitarie.

Per quanto concerne i lavoratori pubblici è stato stabilito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che in caso di assenza per malattia deve essere consegnato all’amministrazione il certificato medico ma lo stesso non deve contenete l’indicazione della diagnosi.

Ciò che deve contenere è l’inizio e la durata dell’infermità.

In sostanza che si tratti di un posto di lavoro privato o pubblico, il datore di lavoro incontra dei limiti costituiti dal diritto alla privacy in base al quale non possono essere chiesi i dati sensibili quali sono le informazioni attinenti le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l’orientamento sessuale o, ancora, lo stato di salute personale

Sulla base delle predette linee guida nonché sulla base dello Statuto dei Lavoratori e del Codice delle pari opportunità sono vietate tutte le domande che possono consentire di indagare sulle relazioni del candidato o del lavoratore. L’articolo 27 del Decreto Legislativo 198 del 2006, infatti, vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sull’orientamento sessuale, sullo stato matrimoniale, sulla famiglia o sulla volontà di avere dei figli.

Particolare attenzione va prestata al termine famiglia poiché con riferimento alla stessa si escludono non solo le domande sulla propria attuale famiglia ma anche su quella di origine, incluse quelle finalizzate a sapere, in caso di presenza di bambini, se i nonni aiutano oppure se in casa si ha una tata.

Le domande del tipo “è sposato/a”, “è fidanzato/a”, quale lavoro fanno o facevano i suoi genitori”, “ha dei figli”, “ vuole avere dei figli”, “ha una tata”, “ i suoi genitori la aiutano nella gestione della famiglia” sono tutte illegittime e non possono essere formulate né nel corso di un colloquio né nel corso del rapporto di lavoro. Allo stesso tempo non possono essere fatte domande aventi ad oggetto lo stato di salute del candidato.

cosa fare in un colloquio di lavoro

Unica eccezione a questa regola è costituita dai candidati che appartengono alle categorie protette poiché in questo caso sono proprio loro nel curriculum ad indicare l’appartenenza alla categoria.

Sono, quindi, assolutamente vietate le domande finalizzate, ad esempio, a scoprire se la persona soffre di depressione, di diabete, di disturbo bipolare oppure semplicemente se segue una particolare terapia farmacologica.

L’articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori vieta espressamente di porre domande sulle opinioni politiche e/o religiose. Per tali motivi non possono farsi domande sul tipo di religione che viene professata oppure chiedere pareri sulla situazione politica in generale o su determinati esponenti politici. Infine sottolineiamo le previsioni dell’art. 10 del decreto Legislativo n. 276/2003 che pone il divieto di porre domande attinenti possibili ed eventuali controversie insorte coi datori precedenti a meno che queste informazioni non siano un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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