729 views 2 min 0 Comment

Cassazione annulla nozze per l’omosessualità della coniuge

- 21/04/2020
cassazione


Fa discutere l’ordinanza della prima sezione civile della Corte di Cassazione depositata ieri. Ad una coppia pugliese è stato convalidata l’efficacia civile della sentenza di nullità di un matrimonio celebrato nel 1990, emessa dal Tribunale ecclesiastico regionale della Puglia e recepita dalla Corte di Appello di Lecce nel 2017.

La coppia, che in trent’anni di matrimonio ha avuto tre figli, si era separata anche a causa dell’omosessualità della moglie e nel 2012, a seguito del ricorso al Tribunale ecclesiastico, era stata sancita la nullità delle nozze.

“Biasimata a causa del suo orientamento sessuale”

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Procuratrice Generale della Cassazione Francesca Cerioni, magistrata specializzata in diritto della famiglia e delle persone, nel quale, tra le altre cose, si sosteneva la tesi della giurisprudenza secondo cui non si ammette l’annullamento delle nozze con oltre tre anni di convivenza. La sentenza ecclesiastica si sarebbe quindi fondata esclusivamente sull‘omosessualità della coniuge, con “una ragione che si muove tra giudizio e pregiudizio“.

La signora sarebbe stata “biasimata a causa del suo orientamento sessuale” e per questo considerata “affetta da disturbo grave della personalità“. A causa di questo, il Procuratore Generale della Suprema Corte avrebbe rilevato la violazione del “limite dell’ordine pubblico interno e internazionale“, con riferimento al “diritto fondamentale di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva sancito dalla Costituzione, dalla Cedu (la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonchè con riferimento al principio di non discriminazione“.

In base all’ordinanza dei giudici della Corte, tuttavia, il “vizio di nullità del matrimonio è dipeso dalle condotte di entrambi i coniugi, in base a quanto accertato nella sentenza impugnata“, per cui “non rivestono rilevanza alcuna, nella specie, il principio di non discriminazione o il diritto di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva nel senso prospettato nel ricorso“.

Fonte: La Repubblica, SkyTg24

<hr>Condividi:
- Published posts: 674

Sono nato in Puglia, terra di ulivi e mare, e oggi mi divido tra la città Eterna e la città Unica che mi ha visto nascere. La scrittura per me è disciplina, bellezza e cultura, per questo nella vita revisiono testi e mi occupo di editing. Su BL Magazine coordino la linea editoriale e mi occupo di raccontare i diritti umani e i diritti lgbt+ nel mondo... e mi distraggo scrivendo di cultura e spettacolo!

Facebook
Instagram