Nei precedenti articoli della rubrica BL Legalità abbiamo parlato di come possa accadere che si venga indotti a stipulare un contratto non desiderato, e di come ciò, spesso, avvenga telefonicamente.
Abbiamo altresì parlato della novità connessa all’eliminazione del mercato tutelato della luce e del gas a partire dal 01 Luglio 2019 (potete recuperare l’articolo cliccate qui). Entro quella data, tutti coloro i quali appartengono al mercato tutelato dovranno necessariamente scegliere un nuovo operatore sul mercato libero.
Verrebbe da chiedersi che legame esiste tra queste due circostanze e i contratti indesiderati.
Ebbene, sempre più sovente accade che questi contratti vengano fatto stipulare inconsapevolmente, non per telefono ma direttamente a casa nostra!
Partiremo da alcuni esempi per evidenziare quelle che sono le situazioni che più comunemente si verificano al fine di prevenire ed eventualmente correggere tempestivamente.
Caso Uno
Stiamo tranquillamente rientrando a casa quando ci avvicina un ragazzo/ragazza di bell’aspetto e dai modi gentili che ci chiede cortesemente di poterci consegnare un catalogo.
Ci dice, altresì, che verrà a ritirarlo quanto prima perché non vuole arrecare disturbo ma che ha bisogno che noi lo aiutiamo in quanto lavora a percentuale quindi più cataloghi consegna più guadagnerà.
Per ritirarlo, tuttavia, ha bisogno del nostro nominativo.
La circostanza, soprattutto se si è di fretta o presi da altre circostanze, non appare strana, così noi, o i nostri familiari, ci fidiamo di quel ragazzo/ragazza e prendiamo il catalogo, firmando un foglio.
Ecco…il danno è fatto! Così facendo abbiamo concluso un contratto.
Firmando quel foglio, che sicuramente non abbiamo letto, abbiamo non solo accettato di ritirare il catalogo ma anche di acquistare beni per un minimo di 3 anni con l’impegno a spendere almeno 1.000,00 € l’anno.
La prima tutela è, quindi, quella di non firmare niente e di non accettare nulla.
La seconda tutela è quella di leggere il modello che ci viene lasciato ed esercitare, entro 14 giorni, il nostro diritto al ripensamento o anche diritto di recesso.
Il fulcro di questa tipologia contrattuale, che purtroppo non è assimilabile alla truffa, è che il nostro catalogo verrà ritirato ben oltre i 14 giorni e la persona che busserà alla nostra porta non sarà affatto gentile e comprensiva.
Ci dirà che abbiamo firmato un contratto e che se non provvediamo all’indicazione del primo ordine saremo inadempienti, verranno ventilate situazioni apocalittiche che ci indurranno ad effettuare errore.
Nuovamente il danno è fatto!
La terza tutela è quella di sottolineare che, se il consumatore non è informato dei propri diritti, come quello di esercitare il diritto al ripensamento, ha una estensione di tutela. Di fatti può rifiutare di ordinare la merce fino ad un anno e 14 giorni da quando si assume che lo stesso sia stato concluso.
Non rimane da chiedersi cosa accade al consumatore che non solo abbia accettato il catalogo ma che abbia anche ordinato la merce.
In questo caso sarebbe meglio rivolgersi ad un Legale, che prenderà contatto con la società che pretende l’adempimento del contratto.
Il consumatore, tuttavia, non deve per nessun motivo accettare la merce!
Caso Due
Un giorno rientriamo a casa e troviamo un avviso tramite il quale si comunica che dei delegati della nostra compagnia elettrica o del gas saranno presenti in un dato giorno ed in una data ora al fine di verificare la regolarità delle bollette.
Occhio all’inganno!
Non fate entrare nessuno in casa vostra perché non vengono a controllare le bollette ma a farvi cambiare operatore, senza saperlo!
Sebbene non si verifichi sempre, e non sia un modus operandi dettato dalle compagnie, alcuni promoter prendono dalle bollette che vengono ingenuamente mostrate i dati necessari per cambiare l’operatore. Molte volte dopo aver visto la bolletta, vi chiederanno quanti mc all’anno consumate e quale tariffa avete.
Ebbene, successivamente cominceranno a compilare un modulo.
Fate strappare quel modulo davanti ai vostri occhi o fatevi consegnare tutte le copie. Con quei dati assunti, infatti, si può operare il cambio di operatore.
Molte volte accade che si comprenda di aver fatto un cambio operatore solo all’arrivo della prima bolletta o quando, ma non accade sempre, si riceve una lettera dalla compagnia di origine in cui la stessa da atto di aver ricevuto la richiesta di migrazione che sarà effettiva da una data specificatamente indicata.
Il primo rimedio è quello di contattare la propria compagnia cercando di bloccare la migrazione.
Il secondo rimedio è quello di contattare la compagnia che ha chiesto la migrazione specificando che non si è concluso alcun contratto e che non si da l’autorizzazione a procedere con la migrazione.
Il terzo rimedio è quello di denunciare queste pratiche commerciali scorrette all’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Quelli elencati sono i due casi che si presentano più spesso. Abbiamo fatto riferimento a cataloghi di mobili, ma la stessa cosa può accadere con qualsiasi tipo di merce. Le stesse considerazioni valgono per il cambio del fornitore di qualsiasi utenza e servizio.
Il modo migliore di tutelare noi stessi e gli altri rimane quello di denunciare ogni piccolo episodio alla predetta Autorità.
La stessa, infatti, si muoverà nei confronti della singola Società e /o compagnia solo dopo aver ricevuto un numero tale di segnalazioni da indurla non solo a pensare, ma anche aiutarla a provare, che non si tratta di singoli casi ma di una vera e propria prassi aziendale.
Vale in questo caso il motto: l’unione fa la forza!