Con l’arrivo di Settembre, tornano anche gli approfondimenti di BL Legalità.
Questa settimana parleremo di un argomento che coinvolge molte più persone di quanto si possa apparentemente immaginare: l’esercizio abusivo della professione.
Quando se ne parla, infatti, si pensa immediatamente ad una persona che si finge Avvocato oppure Medico, ma nella realtà capita sempre più sovente che ci siano moltissime persone le quali, pur inconsapevolmente, rischiano di vedersi contestato il reato di esercizio abusivo della professione.
Diventa, quindi, naturale chiedersi come ciò sia possibile.
Ebbene avete mai pensato a tutte quelle persone che, senza avere alcun titolo riconosciuto, danno consigli di natura medica?
Per natura medica si intende un qualsiasi consiglio avente a che fare con la salute dell’individuo, che spazia conseguentemente dai consigli ricevuti in palestra per migliorare la propria salute oppure la propria forma fino a coloro i quali danno consigli sull’alimentazione.
Per intenderci: dare consigli, senza avere un titolo riconosciuto dallo Stato, su come curare patologie anche lievi mediante l’esecuzione di particolari esercizi, costituisce reato. Lo stesso vale per qualsivoglia consiglio finalizzato a curare patologie cliniche o come sempre più spesso accade consigli per perdere peso.
La Legge n. 3 del 11 Gennaio 2018 ha inasprito le pene che erano previste dall’art. 348 del codice penale e si estende a tutte le professioni per cui di richiede l’abilitazione dello Stato.
L’emanazione della predetta Legge ha costituito, di fatto, un’inversione di tendenza poiché a partire dal 2015 era stata prevista per tutti i reati per i quali era prevista la solo pena pecuniaria oppure la sola pena detentiva non superiore a cinque anni la depenalizzazione.
Con la Legge 67/2014 moltissimi illeciti penali divennero illeciti amministrativi e fra questi vi era anche l’esercizio abusivo della professione.
Con la promulgazione della Legge 3/2018, entrata in vigore dal 15 Febbraio 2017, è stato previsto che chiunque eserciti abusivamente una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
E’ prevista, inoltre, la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che furono destinate a commettere il reato.
Inoltre, è disposto che la condotta venga ad essere punita anche quando l’esercizio abusivo riguarda un’arte ausiliaria alle professioni sanitarie ma in questo caso la pena prevista è quella della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.
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