977 views 13 min 0 Comment

I diritti del passeggero: perdita del bagaglio e cancellazione voli

- 02/05/2018


Nel precedente articolo parlando del periodo estivo e delle vacanze abbiamo affrontato l’argomento del danno da vacanza rovinata.

Esiste, tuttavia, una ulteriore categoria di disagi che, pur non rientrando nel danno da vacanza, possono creare non pochi fastidi.

Capita, anche troppo spese, che vi sia un forte ritardo del nostro aereo o che, sciagura tra le sciagure, il nostro bagaglio vada perso.

Cosa si fa in questi casi? Come possiamo tutelarci? Le risposte, quasi tutte, sono contenute nella carta dei diritti del passeggero.

Cosa è la carta dei diritti del passeggero?

Si tratta di un testo, che dovrebbe essere distribuito in ogni aeroporto, dove sono precisamente indicati quelli che sono i diritti del passeggero.

Anche se è stata stilata la prima volta nel 2001, la carta è stata via via aggiornata in modo da accogliere tutte le nuove esigenze dei passeggeri.

La carta si occupa sopratutto delle cancellazione e dei ritardi dei voli.

Cosa chiarisce la carta dei diritti del passeggero?

Tutti gli aspetti del viaggio in aereo.

Tratta della prenotazione del volo, dell’acquisto del biglietto, del negato imbarco, del ritardo e dei diritti del passeggero che si trova ad affrontare una di queste situazioni.

Cosa è previsto in tema di prenotazione del volo ed acquisto del biglietto?

La carta chiarisce che al momento della prenotazione si ha diritto di sapere quale compagnia effettuerà il volo, le tariffe, le restrizioni, il tipo di aeromobile, l’orario di partenza, il codice di prenotazioni, cosa la compagnia risarcisce, tutte le informazioni e le limitazioni in caso di smarrimento del bagaglio o di sua distruzione ed infine tutti i dettagli connessi alle operazioni di check in.

Relativamente all’acquisto del biglietto occorre ricordare che il passeggero ha il diritto di ricevere dalla compagnia aerea la ricevuta del viaggio contenente tutti i dettagli del volo.

Quali sono le tutele previste?

Riguardano principalmente il negato imbarco connesso all’eccessivo numero di prenotazioni, la cancellazione del volo ed un eccessivo ritardo nella partenza dell’aereo.

La tutela si applica ai voli in partenza da un aeroporto comunitario, ai voli in partenza da un aeroporto situato in un paese non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

La tutela, invece, non si applica ai voli in partenza da un paese non comunitario con destinazione un paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

Cosa fare in caso di negato imbarco?

Il primo passaggio consigliato è quello di verificare se vi sia qualcuno tra i passeggeri “ ammessi” disposto a cedere il proprio posto.

Naturalmente chi cederà il proprio posto avrà dei benefici che, tuttavia, dovranno essere concordati caso per caso.

Nell’ipotesi in cui non vi siano volontari si ha diritto ad un rimborso che viene quantificato sulla base di tabelle ben precise.

Il rimborso sarà pari ad € 250 per i voli intra comunitari ed internazionali pari o inferiori ai 1500 Km, sarà pari ad € 400 per i voli intra comunitari superiori ai 1500 Km e per i voli internazionali ricompresi tra i 1500 e i 3500 km, sarà pari ad € 600 per i voli internazionali superiori ai 3500 Km.

Le predette somme possono essere ridotte del 50 % se; 1. al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto le due ore per i voli pari ad inferiori a1 500km, le tre ore per i voli tra i 1500 e i 3500 Km o le quattro ore per i voli superiori ai 3500 km.

Durante l’attesa il passeggero ha diritto ad ottenere pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

Cosa fare in caso di cancellazione del volo?

In questo caso dobbiamo necessariamente parlare di rimborso del prezzo del biglietto o ri protezione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili.

Anche in questo casi l’assistenza è la stessa prevista per il mancato imbarco.

La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui: 1. la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, 2.il passeggero sia stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso 3. nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto 4. meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Quali sono i diritti del passeggero in caso di ritardo prolungato del volo?

Ha il diritto all’assistenza, nelle stesse modalità precedentemente prescritte, con la precisazione che il diritto all’assistenza viene riconosciuto in base alla tratta e alla distanza percorsa.

Questo significa che l’assistenza scatta dopo almeno 2 ore nel caso di ritardo di voli intra comunitari e internazionali con tratta inferiore o pari ad 1500 km, sarà concesso quando il ritardo è di almeno 3 ore per i voli intra comunitaria superiori ai 1500 Km e per i voli internazionali la cui tratta è compresa tra i 1500 e i 3500 Km, sarà concessa dopo che siano passate almeno 4 ore per i voli internazionali la cui tratta superi i 600 Km.

Se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Se i miei diritti non vengono rispettati cosa devo fare?

Occorre presentare reclamo dapprima alla compagnia aerea che avrebbe dovuto effettuare il trasporto nelle rispetto delle regole contrattualmente assunte.

Se il reclamo non riceve risposta oppure la stessa è inconferente allora il reclamo può essere presentato alle sedi Enac dell’aeroporto nazionale dove si è verificato l’evento, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi avvenuti al di fuori dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera o ancora può essere presentato agli Organismi responsabili degli Stati dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e arrivo in quegli Stati.

Cosa comporta la proposizione del reclamo all’Enac?

I reclami contribuiscono ad attivare le verifiche dell’Enac per l’accertamento di possibili violazioni del Regolamento (CE) 261/2004 e servono a monitorare la qualità dei servizi offerti all’utenza.

L’Enac può sanzionare le compagnie aeree risultate inadempienti.

A ciò sia ggiunga che la possibile irrogazione di sanzioni, le conclusioni degli accertamenti effettuati vengono comunicate al passeggero che potrà utilizzarle a supporto di eventuali azioni legali nei confronti della compagnia aerea.

Cosa accade se il bagaglio non arriva oppure è danneggiato?

La tipologia di tutela è prevista per il bagagli registrati ovvero quelli che vengono consegnati alla compagnia aerea per il trasporto nelle stive e per tale motivo non sono nella disponibilità del passeggero.

Questi bagagli vengono pesati, etichettati e registrati sul biglietto del passeggero per la loro identificazione all’arrivo.

All’arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio registrato, per il quale viene emesso il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”, occorre compilare un rapporto di smarrimento o di danneggiamento.

La constatazione dell’evento deve essere effettuata, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo, utilizzando gli appositi moduli comunemente denominati PIR (Property Irregularity Report).

Se entro 21 giorni dall’apertura del PIR non sono state ricevute notizie sul ritrovamento, è necessario inviare tutta la documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.

In caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna è necessario inviare tutta la documentazione indicata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute

In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla data di apertura del PIR, è necessario inviare tutta la documentazione indicata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.

In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.164,00 euro in caso di compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal, fino a circa 19,00 euro per kg in caso di compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa.


Vi ricordiamo che è in atto la partnership tra Bearslicious e ADUC: grazie all’ADUC ogni cittadino è aiutato nella comprensione autonoma dei problemi e coadiuvato nella risoluzione delle controversie con la Pubblica Amministrazione, nella presentazione di reclami, ricorsi, nella richiesta di pareri legali e analisi approfondite della documentazione. In virtù dell’accordo siglato, Bearslicious offre ai propri lettori e sostenitori di farsi da tramite e da ponte per la segnalazione dei casi. Per ogni eventualità, scriveteci una email a redazionebearslicious@gmail.com

<hr>Condividi:
- Published posts: 212

Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

Facebook