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Il giudice di pace: quando il cittadino si difende da solo

- 04/04/2018


Nell’ultimo articolo di BL Legalità abbiamo parlato delle multe e soprattutto dei rimedi contro le multe. Oggi svilupperemo un argomento soltanto citato nel corso del precedente articolo: il Giudice di Pace.

Cercheremo di spiegare alcuni aspetti di questa Autorità soprattutto perché il singolo cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace da solo, senza ausilio di un Avvocato, per risolvere i problemi di varia natura.

In che modo rivolgersi al Giudice di Pace aiuta a difendersi dalle multe?
Abbiamo detto precedentemente che qualora la multa sia impugnabile occorre rivolgersi al Giudice di Pace o al Prefetto.
Se la multa non viene impugnata questa diventa titolo esecutivo, ed anche se si ha ragione poi si rischia di vedersi arrivare una cartella esattoriale, di importo molto più elevato, nei confronti della quale nulla può essere fatto.
La Legge, infatti, prevede che se il cittadino si deve opporre lo deve fare in un arco temporale determinato. Se non lo fa, decade e non potrà successivamente più dire nulla: in questo caso si applica la frase, utilizzata in ben altro contesto, se qualcuno a qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre!

Il cittadino può rivolgersi autonomamente al Giudice di Pace?
Si, l’art. 82 codice di procedura civile prevede che “ davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100”.
Per le multe quindi, il cittadino, se vuole, può rivolgersi ad un Avvocato ma ben potrebbe anche presentare il ricorso da solo. La stessa regola si applica in ogni contesto, anche nei confronti delle cartelle esattoriali.

Come si impugnano le multe?
Presentando un ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.
Nel ricorso verranno indicati i dati anagrafici di chi propone il ricorso, i dati identificativi dell’Autorità che ha elevato la sanzione e quelli della contravvenzione che si intende impugnare.
Successivamente verranno indicati i motivi per cui si impugna la multa e si chiederà che la stessa venga ad essere annullata.

In che modo il Giudice di Pace può essere di aiuto per l’impugnazione delle cartelle?
Fermo restando quanto detto in precedenza, ben può accadere che la cartella sia impugnabile per vizi propri, legati alla notifica o alla prescrizione.
In questo caso si può e si deve proporre opposizione alla cartella.
Se la cartella si fonda su una multa allora la competenza sarà quella del Giudice di Pace cui il cittadino si rivolgerà personalmente nel termine di impugnazione indicato all’interno della stessa cartella.

Se un cittadino deve fare una causa in che modo aiuta rivolgersi al Giudice di Pace?
Sinora abbiamo parlato di multe e cartelle ma potrebbe accadere che un cittadino debba magari riscuotere delle somme di denaro, abbia bisogno che un lavoro, pagato, sia finito o ancora che un difetto venga risolto.
In questi casi la soluzione è offerta dall’articolo 316 codice procedura civile.
Questo articolo prevede che “davanti al Giudice di Pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il Giudice di Pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato con citazione a comparire ad udienza fissa”.

Come mai ci sono due istituti diversi?
Essendo molto complesso cercherò di semplificare al massimo, mi scuso, quindi, anticipatamente se il mio discorso potrà sembrare semplicistico e non completo.

I ricorsi possono essere presentati solo relativamente ad alcune questioni:
– Quelli innanzi al Giudice di Pace si rivolgono soprattutto alle opposizioni alle multe ed alle cartelle. In questo caso, quindi, abbiamo un documento cui si muovono delle contestazioni. E’ tutto fissato, identificato e non vi sono molti margini di errore.
– Le citazioni, invece, attengono una sfera di diritto molto molto più ampie ed situazioni non chiare o facilmente delineabili. La citazione orale consente al Giudice di intervenire al fine di evitare errori. Il cittadino narra quello che accade ed il Giudice, che ne ha la competenza, lo inquadra giuridicamente. L’aiuto del Giudice, tuttavia, finisce qui non è ipotizzabile, infatti, che il Giudice spieghi ad una delle parti, anche se non è Avvocato e si rappresenta da solo, cosa deve fare.

Proprio per questa ragione sconsiglio di ricorrere ad un ulteriore ipotesi in cui il cittadino può difendersi da solo innanzi al Giudice di Pace.

A quale ipotesi fa riferimento?
Sempre l’articolo 82 codice di procedura civile prevede che per le cause superiori ad € 1.100,00 l’assistenza di un Avvocato sia obbligatoria.I l cittadino, tuttav ia, può chiedere di essere autorizzato a rappresentarsi da solo nelle cause che per valore sono affidate al Giudice di Pace. Si parla di causa il cui valore massimo è ricompreso in € 5.000.00.Il Giudice di Pace, tenuto conto dell’entità e della natura della causa , con decreto emesso su richiesta della parte, può autorizzarla a stare in giudizio da sola.

Il cittadino può difendersi da solo anche quando è citato in giudizio?
Sicuramente si, indipendentemente se si chiami o si sia chiamati in causa il cittadino, col limite dei 1.100,00 euro, può stare in giudizio personalmente. Preciso che il cittadino può sempre cambiare idea, pertanto potrà successivamente decidere di farsi assistere da un Avvocato così come decidere di difendersi da solo.

Vi ricordiamo che è in atto la partnership tra Bearslicious e ADUC: grazie all’ADUC ogni cittadino è aiutato nella comprensione autonoma dei problemi e coadiuvato nella risoluzione delle controversie con la Pubblica Amministrazione, nella presentazione di reclami, ricorsi, nella richiesta di pareri legali e analisi approfondite della documentazione. In virtù dell’accordo siglato, Bearslicious offre ai propri lettori e sostenitori di farsi da tramite e da ponte per la segnalazione dei casi.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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