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Il patrocinio a spese dello Stato

- 14/02/2018


L’articolo di oggi si concentra su un istituto, quello del Patrocinio a Spese dello Stato prima conosciuto come Gratuito Patrocinio, che sin dal 1990 vige nel nostro ordinamento. A prevedere tale istituto fu, infatti, la Legge n. 217 del 30 Luglio 1990. Questo istituto aiuta e soccorre molte persone che, pur avendo necessità di vedere tutelati i propri diritti, si trovano nell’impossibilità economica di provvedere al pagamento delle spese di giustizia e delle spese legali.

Che aiuto fornisce il Patrocinio a Spese dello Stato?
Con l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato il cliente riceve la tutela da parte di un Avvocato, che deve essere iscritto nelle apposite liste, senza però dover provvedere al pagamento del compenso spettante allo stesso e al pagamento delle spese di giustizia quali contributo unificato, marca di iscrizione, spese di notifica, spese connesse ai diritti di copia e cancelleria.

Chiunque può essere ammesso al Patrocinio?
La condizione principale per essere ammessi al Patrocinio è quella reddituale. Sono ammessi tutti i cittadini italiani, tutti gli stranieri regolarmente soggiornati sul territorio italiano, gli apolidi, gli enti e le associazioni che non perseguano scopo di lucro e non esercitino attività economica, il cui reddito è ricompreso nella somma pari ad € 11.528,42. Occorre precisare che in caso di convivenza con altre persone, siano questi figli, genitori, compagni, il reddito di ammissione è calcolato sommando i redditi di tutti i componenti della famiglia. I redditi non si sommano solo nel caso in cui il procedimento si basi su un conflitto che veda coinvolti più membri della stessa famiglia.

Come e quando si può chiedere di essere ammessi al patrocinio?
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del procedimento ed è valida per tutti i gradi di giudizio connessi a quel procedimento. Può capitare, per esempio, che al momento della proposizione della domanda la parte abbia un reddito superiore a quello di € 11.528,42 e che poi, a causa di vari fattori, questi abbia una riduzione del reddito. In questo caso la domanda di ammissione non si farà prima della costituzione in giudizio ma successivamente.

Chi fa la richiesta?
Può essere fatta direttamente dall’avente diritto o dall’Avvocato ammesso nelle apposite liste. La domanda, costituita dalla compilazione di appositi formulari, deve essere presentata presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. In base a dove deve svolgersi il giudizio, alla tipologia dello stesso e alla fase si determina in che luogo avanzare la domanda.

Cosa accade dopo aver proposto la domanda?
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati valuta la fondatezza delle pretese che si intendono far valere in giudizio, verifica se sussistono le condizione di ammissibilità. Entro dieci giorni, da quando si tiene la seduta, un provvedimento di accoglimento, di non ammissibilità della domanda oppure di rigetto.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta?
Se ci troviamo innanzi ad una dichiarazione di inammissibilità per mancanza di un documento allora si procederà all’integrazione. Se, invece, ci troviamo innanzi ad un rigetto allora l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio che emetterà apposito decreto.

Cosa succede terminato il giudizio?
Occorre fare una distinzione. Se colui che è stato ammesso al Patrocinio vince la causa egli nulla dovrà pagare. In taluni casi il Giudice prima di provvedere alla liquidazione delle spese provvederà a verificare che i requisiti di ammissione sussistono. Se i requisiti sussistono non vi saranno problemi mentre se non sussistono il Giudice emetterà un provvedimento nel quale spiegherà come debbono essere ripartite le spese. In caso di soccombenza, si verifica quando si perde la causa, la parte ammessa al patrocinio dovrà personalmente provvedere al pagamento delle spese legali anche di controparte.

Come ci si può tutelare in caso di soccombenza?
Posto che un Avvocato ha l’obbligo di informare il proprio cliente del diritto di essere ammesso al Patrocinio, che esistono, in alcuni casi, modalità alternative per la risoluzione della controversia nonché di redigere preventivo qualora richiesto io consiglio di accordare col proprio Avvocato il compenso allo stesso spettante in caso di soccombenza.

Vi ricordiamo che è in atto la partnership tra Bearslicious e ADUC: grazie all’ADUC ogni cittadino è aiutato nella comprensione autonoma dei problemi e coadiuvato nella risoluzione delle controversie con la Pubblica amministrazione, nella presentazione di reclami, ricorsi, nella richiesta di pareri legali e analisi approfondite della documentazione. In virtù dell’accordo siglato, Bearslicious offre ai propri lettori e sostenitori di farsi da tramite e da ponte per la segnalazione dei casi.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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