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Il recupero dei crediti e le procedure esecutive

- 03/10/2018


Questa settimana per la rubrica BL Legalità parleremo di come soddisfare il proprio credito o, visto sotto una diversa ottica, cosa può accadere a chi è debitore.

Sempre più spesso, a causa della crisi economica o anche di una cattiva gestione delle proprie risorse, molte persone rimangono indietro col pagamento dell’affitto, del mutuo, delle rate o degli oneri condominiali.

La scorsa settimana abbiamo parlato della segnalazione nelle banche dati dei cattivi pagatori ma questa non è l’unica “arma” nelle mani dei creditori.

Questa settimana, quindi, ci concentreremo sugli altri rimedi riconosciuti ai creditori.

Buoni creditori e cattivi creditori

Il recupero dei crediti

La messa in mora

Quando si è creditori di una somma o debitori in genere il primo passo è quello di inviare / ricevere una lettera di messa in mora a mezzo raccomandata a/r oppure pec (posta elettronica certificata).

Tramite questa comunicazione il debito viene ad essere quantificato, correttamente individuato ovvero riportato ad uno specifico rapporto e si indica un tempo massimo, in genere quindici giorni, entro il quale provvedere al saldo.

L’invio di questa comunicazione non è obbligatorio ma consigliabile perché consente una riduzione dei costi laddove col debitore / creditore si riesca a trovare un accordo.

In questo caso tra le parti verrà sottoscritto un accordo ove il credito verrà accettata e cristallizzato e verranno pattuite le modalità di pagamento.

Questa soluzione è ottimale solo se si ottiene una riduzione del debito e solo se veramente si ha la possibilità di onorare l’accordo altrimenti diviene un boomerang.

Se in caso di mancato accordo il creditore non sempre potrà ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, soprattutto esecutivo, con un accordo sottoscritto il creditore agirà direttamente col decreto ingiuntivo che sarà sicuramente esecutivo.

Firmando l’accordo, infatti, ci si riconosce debitori.

Il decreto ingiuntivo

Il secondo passo, come facilmente intuibile, è quello di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Naturalmente se il creditore non invia la lettera di messa in mora questo costituisce il primo passo.

Cosa comporta questa procedura?

Un aumento dei costi che verranno dapprima sostenuti dal creditore ma che poi saranno conteggiati, con relativi interessi, a carico del debitore.

Il decreto ingiuntivo, come già detto in precedenza, può essere immediatamente esecutivo, ovvero il creditore può immediatamente attivare la procedura esecutiva finalizzata al recupero del proprio credito, o non immediatamente esecutivo ovvero il creditore prima di attivare una qualsiasi procedura deve attendere quaranta giorni.

In questi quaranta giorni il debitore può proporre opposizione, proponibile anche in caso di decreto immediatamente esecutivo ma con difficoltà maggiori, ricorrere al piano del consumatore o alla crisi da sovra-indebitamento, trovare un accordo o pagare.

Il pignoramento degli immobili

La fase esecutiva (pignoramento)

Il terzo passo è quello di attivare la vera e propria fase esecutiva i cui i costi, si ribadisce, dapprima vengono sostenuti dal creditore che tuttavia li addebiterà al proprio debitore.

Così facendo anche un debito iniziale di poco conto alla fine della procedura sarò cresciuto almeno tre volte!

La fase esecutiva consiste nel temuto pignoramento che può essere mobiliare, immobiliare oppure presso terzi.

Il pignoramento immobiliare, come suggerisce il nome, è quello che porta ad aggredire case e terreni e che può portare all’iscrizione di un’ipoteca giudiziale e addirittura alla perdita della proprietà che potrebbe essere messa all’asta.

Il pignoramento mobiliare attiene qualsiasi tipologia di bene dalla macchina, al motorino, al televisore, ai mobili, gioielli etc etc.

Occorre, tuttavia, precisare che gli articoli 514, 515 e 516 cpc pongono dei limiti al pignoramento mobiliare.

L’articolo 514 cpc indica quelli che sono le cose mobili assolutamente impignorabili ovvero

  1. le cose sacre e quelle che servono al culto;

  2. l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe e i fornelli della cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

  3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone con lo stesso conviventi;

  4. gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere;

  5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento in un pubblico servizio;

  6. le decorazioni di valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

I successivi articoli 515 cpc e 516 cpc fanno riferimento alle cose mobili relativamente impignorabili e alle cose pignorabili in particolari circostanze di tempo che costituiscono ipotesi residuali e di difficile applicazione.

L’ultima procedura esecutiva, quella più usata e temuta, è quella del pignoramento presso terzi.

Il ricorso a tale procedura comporta se rivolta ad una Banca, fino al momento dell’assegnazione delle somme, il blocco delle carte di credito, dei bancomat, dei conto correnti e di tutte le somme ivi contenute o che saranno versate.

Se, invece, è rivolto al datore di lavoro comporta il prelievo di un quinto, anche del TFR nel caso in cui il lavoratore decidesse di licenziarsi o semplicemente abbia da poco cambiato lavoro, dallo stipendio dal momento della ricezione della comunicazione sino al completo soddisfo della somma pignorata.

Molti pensano che operando delle cessioni volontarie, tipo la cessione del quinto per ottenere un finanziamento, non saranno aggredibili.

SBAGLIATO come non ritirare le raccomandate!!!!

Una cessione volontaria del quinto rende perfettamente aggredibile lo stipendio che si ridurrà nella misura di 1/5 a causa della cessione volontaria e nella misura di 1/5 a causa del pignoramento.

Ancora per i debiti di natura alimentare la riduzione di 1/5 è autorizzata anche se la precedente non ha natura volontaria trattandosi di credito privilegiato.


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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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