La parola Crif per molti di noi non significherà assolutamente nulla, mentre ad altri evocherà brutti ricordi o preoccupazioni.
Il Crif, infatti, altro non è che la centrale rischi ovvero un sistema dove vengono ad essere conservati tutti i nominativi di coloro che, per i più svariati motivi, sono indicati come cattivi pagatori e che per questa ragione, una volta inseriti nell’elenco, perdono la possibilità di accedere a qualsiasi linea di credito.
L’iscrizione all’elenco del Crif e della Banca d’Italia
Essere inseriti nell’elenco del Crif, così come nell’elenco della Banca d’Italia, comporta che ogni qualvolta si farà richiesta per ottenere un mutuo o un finanziamento, anche piccolo – magari per comprare un frigorifero – la richiesta verrà automaticamente respinta.
La ragione è chiara: nessuno presta delle somme a chi sa essere un cattivo pagatore poiché è scontato che non ne vedrà mai la restituzione.
Come tutelarsi?
Occorre, quindi, porsi delle domande anche per vedere tutelati i propri diritti.
La prima è quella di capire per quale ragione si può essere inseriti all’interno di questi elenchi e conseguentemente comprendere se l’eventuale iscrizione è legittima o meno.
Spesso le iscrizioni mancano di quei requisiti previsti dalla Legge e perciò non solo si può chiedere la cancellazione ma, in alcuni casi, anche il risarcimento del danno.
Al momento esiste una differenza enorme tra ciò che ha previsto la Corte di Cassazione e la prassi tenuta da quasi tutte le società finanziarie. Le predette società infatti, nel momento in cui si ritarda un pagamento oppure si saltano alcune rate, minacciano l’iscrizione al Crif e quasi subito procedono all’iscrizione.
Sia ben chiaro: la finanziaria ha diritto a vedersi restituite le somme ma per far ciò non deve ledere i diritti e soprattutto non può violare le norme.
La posizione della cassazione
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la segnalazione al Crif o alla Banca d’Italia è legittima solo se è stata preceduta da un avviso avente natura ricettizia e se il credito sia vantato nei confronti di soggetti che si trovino in un accertato stato di insolvenza.
Per insolvenza si intende una “grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza” Cass. Civ. n. 23093/2013; Cass. Civ. n. 7958/2009; Cass. Civ. n. 21428/2007
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2276/2012 ha chiarito che “l’istituto di credito ha senz’altro l’obbligo di compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi – quali a liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo”.
Una volta compreso quando la segnalazione è da considerarsi legittima occorre capire come fare a scoprire se si è segnalati posto che molte volte le lettere di preavviso non arrivano: l’operazione è facile ed economica.
Segnalazioni e rimedi
Basta collegarsi al sito del Crif, compilare i moduli e nel termine di 15 giorni si saprà se si è segnalati o meno come cattivi pagatori al Crif.
La richiesta può essere avanzata un numero illimitato di volte con l’unico limite che tra una richiesta e l’altra devono passare 90 giorni e ciò per consentire il corretto aggiornamento dei dati.
Qualora si dovesse scoprire di essere vittime di un’illegittima segnalazione esistono tre rimedi:
- Prendere contatto con la società che ha provveduto all’iscrizione. Nella comunicazione si deve avere cura di sottolineare le ragioni dell’illegittimità della segnalazione e preannunciare una richiesta danni.
Preciso che il danno deve essere provato da chi lo ha subito e chiede di essere risarcito, e purtroppo molte volte la semplice segnalazione non si traduce in un danno. Non poter comprare un telefonino di ultima generazione o una macchina non significa automaticamente aver subito un danno
- Ricorrere all’ABF, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo.
Il costo della procedura è irrisorio poiché occorre pagare solo 20 euro e la decisione dell’ABF è vincolante nonché, in caso di inadempimento, utilizzabile in un eventuale successivo giudizio.
- Il terzo rimedio è ricorrere all’Autorità Giudiziaria con l’ausilio di un legale che conosca la materia e sappia come muoversi.
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