L’omogenitorialità, ovvero la condizione genitoriale delle persone GLBT, si può manifestare in modi differenti.
Attraverso l’utero in affitto, l’inseminazione artificiale, il riconoscimento del figlio naturale del proprio partner nato da una precedente relazione; ma anche con istituti più antichi e consolidati, come l’affidamento e ovviamente l’adozione.
Se questo istituto giuridico vecchio di secoli è solitamente complesso, macchinoso e laborioso per le coppie (sposate) eterosessuali, le cose si complicano ulteriormente quando ad avvicinarsi a questo procedimento sono delle coppie omosessuali.
Il punto di vista delle Nazioni Unite
Da un punto di vista internazionale abbiamo dovuto aspettare il 2011 affinché in un consesso intergovernativo presso il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite si parlasse ufficialmente di “ Sexual Orientation” e di “ Gender Identity” .
Il dibattito scaturitosi dalla risoluzione adottata in tale Consiglio, la 17/19, segna l’inizio dell’interessamento da parte della Comunità Internazionale alla questione GLBT e alle violenze e discriminazioni a cui questa comunità va incontro.
Ha altresì avuto il “merito” di dare nuova identità alle persone GLBT ricomprendendole sotto la categoria di “esseri umani”,e come tali destinatari di raccomandazioni e leggi a tutela dei loro diritti, valide erga omnes, che sta prendendo sempre più campo nel diritto internazionale.
Riconoscere quindi le persone GLBT come titolari quindi di diritti, è stato il primo passo affinché si gettassero le basi per riconoscere anche la possibilità di creare una famiglia, potendo quindi avvalersi dell’adozione, nazionale ed internazionale.
Qual è la situazione a livello Internazionale ed europeo?
Ovviamente non esiste una legge vincolante a livello internazionale che imponga agli Stati l’obbligo di riconoscere alle coppie, o ai singoli GLBT, la possibilità di accedere all’istituto dell’adozione.
Le Dichiarazioni internazionali che possiamo trovare in merito “invitano” la comunità Internazionale a dare a tutti eguale accesso al c.d. “diritto alla famiglia” (diritto tra l’altro non condiviso da tutti gli Stati Membri).
È noto, infatti, che gli Stati non amino che i loro cittadini siano oggetto di leggi diverse da quelle nazionali, e che in linea di massima possono essere d’accordo sul riconoscere diritti generici ai propri cittadini.
Quando però entità esterne e organismi sovranazionali, come le Nazioni Unite o l’Unione Europea, legiferano per il riconoscimento di diritti speciali, e magari direttamente applicabili gli Stati, come nel caso dell’Unione Europea, gli Stati si irrigidiscono, rifiutando tali normative o trovando spesso “escamotage giuridici” che li mettano al riparo da eventuali sanzioni per non aver aderito o aderito in parte a leggi internazionali.
In sostanza, si invitano sempre i parlamenti nazionale a legiferare sulla base dei principi enunciati in Dichiarazioni e Proclamazioni solenni. Spesso e volentieri in molti paesi, europei e non, si è legiferato a favore dell’adozione da parte di coppie o singoli GLBT ancora prima che le sentenze della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo o la giurisprudenza europea invitasse gli Stati a farlo.
Un esempio di buon senso che esula dal diritto e dall’obbligo derivante da questo.
La situazione legislativa a livello europeo:
LGBT individual may petition to adopt: singoli lgbt possono ricorrere all’adozione
Same-sex couple may ontly petition: coppie omosessuali possono ricorrere all’adozione congiunta
Same sex partner may petition to adopt partner’s child: Partner dello stesso sesso possono ricorrere all’adozione del figlio del partner
Same-sex couples are allowed to foster or stepchild foster: Alle coppie dello stesso sesso è permesso l’affidamento o l’affidamento mediante la stepchild
Fonte: Wikipedia
Da questi dati è interessante osservare che sembra esserci un trend eterogeneo nella legislazione interna degli Stati europei in materia di adozione.
Si denota tendenza negativa verso l’adozione da parte di quelli che erano i Paesi del “blocco orientale”, dovuta presumibilmente dall’ideologia politica dell’URSS; una tendenza “mista” ma tendente al positivo in quelli dell’ex “ blocco occidentale” dove vicino a trend negativi dovuti molto probabilmente a influenze dettate dalla religione (come in Svizzera, in Grecia, in Lichtenstein o nella Repubblica di San Marino) vi sono quelli completamente positivi (Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi).
NB: L’Italia e la sua situazione è stata volutamente tralasciata perché oggetto del prossimo articolo.