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La Pace Fiscale: cos’è e chi può accedervi

- 09/01/2019


La rubrica BL Legalità riprende in questo nuovo anno provando ad analizzare un argomento che ha destato l’interesse di molti. Per moltissimi mesi si è parlato della pace fiscale e si sono ipotizzati vari scenari in cui la stessa avrebbe potuto applicarsi.

La Pace Fiscale (conosciuta anche come fiscal pax) è stata, dopo numerose discussioni, approvata con il decreto fiscale 2019.

Della stessa si parla nell’articolo 2 del Decreto Legge n. 119 del 23 Ottobre 2018 in base al quale tutti i contribuenti che volessero sanare le contestazioni, riferite ai procedimenti non ancora definiti alla data del 24 Ottobre 2018, potrebbero accedere alla procedura denominata pace fiscale.

Aderendo alla procedura, il contribuente avrebbe uno sconto relativo agli interessi e alle sanzioni. In alcuni casi questo “sconto” assume una grande rilevanza posto che alcune sanzioni possono arrivare sino al 200%.

Posto che nella Pace Fiscale rientrano i procedimenti non ancora definiti alla data del 24 Ottobre 2018, occorre chiedersi se vi rientrino tutti i procedimenti o solo alcuni.

La risposta è: SOLO ALCUNI, ovvero i procedimenti denominati inviati al contraddittorio, accertamenti con adesione, avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione ed atti di recupero del credito.

pace fiscale

Cosa sono questi atti?

Inviti al contraddittorio

Questi inviti si verificano quando l’Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede, invita, il contribuente a spiegare la ragione per cui ha effettuato il versamento di un tributo in una determinata misura. Questi avvisi rientrano della Pace Fiscale solo se il contribuente, successivamente alla notifica dell’avviso, non abbia ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento e non abbia sottoscritto r perfezionato un accertamento di adesione.

Accertamento con adesione

È un atto a mezzo del quale il contribuente più definire le imposte dovute ed evitare l’insorgenza di una lite tributaria. Possono essere sottoposti a questa procedura solo quegli accertamenti che non si sono perfezionati oppure quelli in cui non sono ancora trascorsi i venti (20) giorni previsti per il perfezionamento e, quindi, per provvedere al pagamento.

Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione: 

Sono tutti atti che pur essendo stati notificati o nono sono stati impugnati o non risultano più impugnabili. Questi atti, per poter accedere alla procedura, devono rientrare nella disciplina dell’acquiescenza agevolata che prevede una riduzione delle sanzioni per il contribuente che rinunciasse alla proposizione dell’opposizione.

Atti di recupero crediti che non sono definitivi o impugnati

Una volta compreso se la propria posizione rientra tra quelle assoggettabili alla pace Fiscale e verificato che il termine sia stato rispettato bisogna presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

ATTENZIONE PERO‘: la domanda per accedere potrà essere accolta solo se non state presentate precedentemente o successivamente domande incompatibili con la stessa.

Le domande incompatibili sono tutti gli atti di opposizione e/o istanza di accertamento con adesione.

pace fiscale

Il “saldo e stralcio”

È importante sapere e ricordare che qualora la Pace Fiscale non si dovesse perfezionare l’Agenzia delle Entrate – Riscossione prosegue la propria attività di recupero.

Nella Pace Fiscale è stato inserito anche il saldo e stralcio per le imposte non pagate dal 01 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2017 derivanti da omessi versamenti dovuti ad autoliquidazione o in base alle dichiarazioni annuali e da contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS.

Lo stralcio non si applica alle società ed è riservato, in base a fasce ben delimitate ed individuate, ai contribuenti in difficoltà con un ISEE inferiore ai 20.000,00 euro.

La quota di stralcio pari al 15% è riservata a coloro i quali hanno un ISEE inferiore agli 8.500,00 euro, quella pari al 20% è riservata a chi ha un ISEE compreso tra gli 8.500,00 e i 12.500,00 euro e quella pari al 35% è riservata a coloro i quali hanno un ISEE tra i 12.500,00 e 20.000,00 euro.

La rateizzazione si estende per 5 anni ed ha un interesse applicato pari al 2%.

Infine, si evidenzia come la Pace Fiscale abbia provato anche a limitare le liti tributaria favorendo la loro chiusura.

E’ stato, infatti, previsto un versamento pari al 40 % per chi risultasse vittorioso in I grado, un versamento del 15% per chi risultasse vittorioso in II grado ed un versamento del 90 % della pretesa erariale, con uno sconto del 10% su sanzioni ed interessi, per chi si sia limitato a presentare ricorso.

Ulteriore novità di cui si parlerà nel prossimo articolo è l’introduzione della rottamazione ter.


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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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