Questa settimana per la rubrica BL Legalità affronteremo il tema del congedo di maternità, questo argomento è stato al centro di numerose discussioni in realtà generate da titoli allarmistici e fuorvianti.
Le nuove norme sul congedo di maternità sono contenute in un emendamento, che non è stato ancora approvato, alla Legge di Bilancio 2019.
Leggendo numerosi titoli di giornale sembrava che la donna in gravidanza sarebbe stata costretta a lavorare sino al nono mese.
E’ davvero così? Cosa prevede realmente il tanto contestato emendamento?
Lo stesso stabilisce che la donna in gravidanza è libera di rimanere sul luogo di lavoro sino al giorno del parto in modo da poter usufruire, dopo la nascita del bambino, di cinque mesi di congedo.
Non esiste alcun obbligo di rimanere sul luogo di lavoro sino al nono mese semplicemente è la donna a decidere se rimanere sino al 7/8 mese sul luogo di lavoro per poi avere quattro mesi di congedo di maternità oppure rimanere sino al nono mese usufruendo successivamente di cinque mesi di congedo di maternità!
Questa proposta, peraltro, non è neanche così innovativa come potrebbe sembrare posto che, per Legge, le donne potrebbero lavorare solo sino al settimo mese e che, prima di questa proposta, era l’art. 20 del TU n. 151/2001 a consentire alle lavoratrici in gravidanza di far partire l’astensione dal lavoro dal mese antecedente alla nascita.
Sarebbe, tuttavia, errato pensare che tutte le donne potrebbero ricorrere liberamente e senza controllo a questa opzione poiché per poter lavorare sino al nono mese occorre un certificato medico.
E’ il medico competente, quindi, che, rilasciando un certificato, assumendosi tutti i rischi del caso e di Legge, attesta che la permanenza sul luogo di lavoro non arrechi danno e/o pregiudizio alla salute della donna e del bambino.
Ebbene molti ginecologi hanno già manifestato la propria contrarietà ad una tale ipotesi ritenendo che una donna in avanzato stato di gravidanza non potrebbe sostenere lo stress fisico e psicologico connesso al luogo di lavoro.
Sicuramente queste preoccupazioni appaiono corrette e giustificate se si pensa a quali donne possono accedere a tale congedo.
L’elenco è fornito dall’INPS che indica che il congedo spetta alle 1. lavoratrici dipendenti assicurate INPS; 2. alle apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo; 3. disoccupate e sospese; 4. lavoratrici agricole a tempo sia determinato che indeterminato qualora, nell’anno di inizio del congedo, siano braccianti iscritte negli elenchi dei nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo; 5. colf e badanti; 6. lavoratrici a domicilio; 7. lavoratrici in attività socialmente utili o di pubblica utilità; 8. lavoratrici iscritte alla gestione Separata INPS e non pensionate; 9. lavoratrici dipendenti pubbliche.
Il predetto emendamento, tuttavia, introduce anche altre novità, in punto di congedo di paternità, bonus nido e “lavoro agile” che, tuttavia,sono state appena accennate.
Congedo di paternità: nel 2019 il congedo obbligatorio di paternità passerà dagli attuali 4 giorni a 5 ed il padre avrà la possibilità, previo accordo con la madre ed in sostituzione della stessa, di aggiungere un altro giorno.
Questo giorno ulteriore dovrà essere individuato nei mesi di congedo riconosciuti alla madre che, come detto, potranno essere 4 o 5.
Buono nido: sino al 2021 il buono nido passerà dagli attuali € 1.000,00 ad € 1.5000,00 che saranno corrisposti in undici mensilità.
Lavoro Agile:con questa espressione si intende la possibilità di lavorare, senza vincoli di orario e senza indicazione del luogo di lavoro, concessa alle madri ed ai lavoratori che hanno figli in condizione di disabilità.
Per poter usufruire del “lavoro agile” occorre che il datore di lavoro, sia esso pubblico o provato, abbia stipulato una convenzione cui potranno accedere le madri nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ed i lavoratori, indipendentemente che siano madri o padri, che hanno figli in condizione di disabilità.
La disabilità per accedere sono solo quelle indicate dall’art. 3, III comma, della Legge 104/92.