Quest’oggi, in occasione della giornata della memoria, la rubrica BL Legalità tratterà delle Leggi Razziali. Ne parleremo ricordando le vittime ebree ma anche le vittime omosessuali, che sono state per anni perseguitate, al fine di non dimenticare.
Le Leggi razziali, approvate con un Regio Decreto- Legge n. 178 del 17 Novembre 1938, al capo II denominato “ degli appartenenti alla razza ebraica”, composto da 10 articoli prevedevano:
all’articolo 8 : Agli effetti di legge:
a) È di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) È considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera;
c) È considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) È considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1°Ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.
All’articolo 9: L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l’ammenda fino a lire duemila.
All’articolo 10: I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’Art. 1 del Regio decreto-legge 18 Novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l’ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 Ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze, di concerto coi Ministri per l’Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
All’articolo 11: Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
All’articolo 12: Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila.
All’articolo 13: Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle Aziende Municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera
e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
All’articolo 14: Il Ministro per l’Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell’Art 10, nonché dell’Art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola; 2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra; 3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista; 4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924; 5) legionari fiumani; 6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell’Art.16. Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l’annotazione del provvedimento del Ministro per l’Interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l’Interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
All’articolo 15: Ai fini dell’applicazione dell’Art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
All’articolo 16: Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all’Art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell’Interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all’Interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
All’articolo 17: È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo.
Una semplice lettura delle predette norme spiega meglio di tante parole quale fosse la realtà in cui i cittadini ebree fossero costretti a vivere e come, nonostante la palese ed evidente discriminazione, nessuno si oppose ad un tale trattamento.
Le predette norme consentono di evidenziare anche un ulteriore circostanza ovvero che una previsione legislativa può essere legittima, perché approvata dal Parlamento seguendo l’iter previsto dalla stessa Legge, ma non per questo è giusta oppure deve considerarsi indiscriminatoria.
La discriminazione verso gli omosessuali
Un altro triste capitolo del fascismo e del nazismo è costituito dalla discriminazione cui furono sottoposti gli omosessuali, tuttavia di questo capitolo sin sa ben poco ed ancora meno se ne parla.
La politica razzista nei confronti degli omosessuali ebbe inizio nel 1936 e terminò nel 1939. L’inserimento degli omossessuali tra i cittadini da colpire avvenne “per tutelare la razza” ma questa inclusione avvenne in un contesto che non era preparato ed anzi costituiti una sorta di retromarcia rispetto alla politica seguita sino a quel momento.
Fino a poco prima della predetta inclusione gli omosessuali non erano riconosciuti, non erano considerati un gruppo sociale. Per circa un secolo, infatti, la tradizione giuridica italiana puntava a cancellare l’omosessualità e per tale motivo veniva evitata accuratamente ogni tipo di pubblicità.
La domanda sorge naturalmente: perché? Perché vi fu questa inclusione?
Probabilmente ciò avvenne per la volontà politica italiana di assimilazione a quella tedesca. Per anni la parola d’ordine del regime era stata: “gli italiani sono troppo virili per essere omosessuali” .
Appare evidente, si ripete, che estendere agli omosessuali le Leggi razziali, di fatto, costituì il riconoscimento di una realtà che era sempre stata negata.
Le politiche razziali contro gli omossessuali furono basate sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, promulgato con Regio decreto n. 773 del 18 Giugno 1931 e non fu oggetto, a differenza di quanto avvenne per gli ebrei, di apposita Legge.
Il Testo Unico dava alla polizia il potere discrezionale di eliminare dalla convivenza sociale un individuo che avesse un atteggiamento “scandaloso”. Per questo non era necessario un processo regolare (ne bastava uno sommario), non erano necessarie prove, in quanto le prove le doveva fornire la polizia, che proponeva il confino e la cui “parola d’onore” costituiva prova essa stessa. Bastava che la polizia affermasse che una certa persona “dava scandalo“.
Fu così che chiunque non vivesse in modo segreto, o abbastanza segreto, veniva pestato, costretto a bere bottigliette di olio di ricino, veniva licenziato se lavorava per un ente pubblico e veniva ammonito ovvero era sottoposto a qualcosa di equiparabile ad un arresto domiciliare sotto costante sorveglianza della polizia. Occorre chiedersi come si potesse scoprire l’omosessualità di qualcuno posto che tutti erano a conoscenza del Testo Unico.
La risposta, purtroppo anche oggi attuale, è che le denunce partivano dal parroco, dai parenti o dai vicini che andavano a denunciare.
La carenza di informazione dipende, come affermato in precedenza, dalla volontà di copiare la politica tedesca ma dall’impossibilità di applicarla posto che in Italia si era sempre detto che gli italiani non potessero essere omosessuali.
Non si può pubblicizzare o fare propaganda contro qualcosa che si è sempre detto non esistere.
Anche questa è una forma di violenza, forse la più brutta perchè costituisce la negazione dell’esistenza di tante persone e del loro diritto di vivere liberamente. Non posso punirti perché tu non esisti, anche questa è una vergogna che non si deve dimenticare.