Il diritto alla salute, considerato fondamentale, dovrebbe essere garantito in maniera completa e senza alcuna esclusione ed in effetti l’Italia è stata la prima nazione al mondo a promuovere e garantire il diritto alla salute per ogni individuo comunque presente sul territorio.
Partendo da questo assunto la conseguenza dovrebbe essere che anche gli stranieri extracomunitari, irregolarmente presenti sul territorio nazionale, dovrebbero e potrebbero usufruire dell’assistenza sanitaria.
È davvero così?
La risposta purtroppo è No o forse, per maggiore completezza e chiarezza, si dovrebbe dire NI.
Perché esiste questa incertezza?
Per due ordini di ragioni.
Il primo è che la legislazione sul punto non è rimasta sempre costante ma è stata modificata ogni qualvolta si è rimesso mano sulla Legge che regola l’immigrazione. E ancora oggi esistono proposte di Legge che, contrariamente all’assunto che il diritto alla salute dovrebbe essere garantito a chiunque, hanno lo scopo di limitare l’accesso al Sistema Sanitario.
Il secondo legato alla totale discrezionalità dei sanitari relativamente all’applicazione delle disposizioni di Legge in punto di denuncia degli immigrati irregolari.
Cosa è previsto attualmente?
Attualmente gli stranieri extracomunitari irregolari non possono essere iscritti al Sistema Sanitario Nazionale ma possono usufruire di “cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia ed infortunio”.
Cosa si intende per cure urgenti?
A chiarirlo è stata la circolare ministeriale n.5/2000 chiarisce che definisce urgenti le cure che non possono essere procrastinate senza pericolo per la vita della persona.
Ad esempio le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non mortali nel breve periodo ma che nel tempo potrebbero arrecare danno alla vita.
Vi sono poi alcune tipologie di cura e alcune categorie di individui cui deve essere sempre garantita una tutela particolare.
Tra queste ha certamente rilievo la tutela della gravidanza e della maternità.
Cosa è previsto al riguardo?
Durante la gravidanza e per i primi 6 mesi dopo il parto, la donna extracomunitaria irregolare, ha diritto a un permesso di soggiorno che permetta l’iscrizione temporanea al SSN.
L’accesso alla prestazione avviene con una preventiva sottoscrizione di una dichiarazione di indigenza, valida per sei mesi. Tale dichiarazione esonera solo dalla quota di prestazione che, per il cittadino italiano, risulterebbe a carico del SSN.
La registrazione delle prestazioni sanitarie si effettua tramite l’assegnazione di un codice regionale con sigla STP (straniero temporaneamente presente).
Tale codice che è valido per 6 mesi, rinnovabile, viene inserito sia sulla richiesta, su ricettario regionale, di esami, visite specialistiche e farmaci prescrivibili, sia per la rendicontazione, ai fini del rimborso, per le prestazioni fornite dalle strutture accreditate del SSN.
Va precisato che il codice è del tutto anonimo e che per ottenerlo è necessario fornire le proprie generalità, con data e luogo di nascita, senza l’obbligo di dover esibire alcun documento d’identità. Tale scelta legislativa pone l’essere umano, in quanto tale, al centro della tutela sanitaria.
La ragione per cui si ricorre all’anonimato è per la quale si consente di non esibire il documento di identità è chiara.
Lo straniero non può e non deve essere segnalato, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.
La prima stortura: le denunce non legittimate
Nonostante lo straniero non debba essere segnalato capita purtroppo che alcuni sanitari in realtà effettuino la segnalazione anche al di fuori dei casi obbligatoriamente previsti dalla Legge
La seconda stortura: il riconoscimento del bambino
L’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 286/98, come modificato dall’articolo 1 della Legge n. 94/09 (“pacchetto sicurezza”), stabilisce che lo straniero deve esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno (al fine del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero).
Egli, quindi, rischierebbe di essere segnalato alle Autorità di pubblica sicurezza.
Il rimedio
Con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’articolo 6 , comma 2, non può riguardare le dichiarazioni di nascita e il riconoscimento del figlio naturale in quanto non di solo interesse dello straniero ma anche del figlio minore e dello Stato.
Il cittadino straniero irregolare che presenti tale dichiarazione non può essere segnalato alle Autorità, analogamente a quanto prevede l’articolo 35, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286/98 (articolo 35, comma 5: “L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano“).
Pertanto, il padre o la madre senza permesso di soggiorno hanno diritto a fare dichiarazione di nascita presso le strutture ospedaliere entro tre giorni dal parto oppure entro dieci giorni dal parto presso il Comune, e che non verranno segnalati alle Autorità.
Proposte di Legge per la modifica dell’art. 6
L’On. Debora Serrachiani ha depositato una proposta di Legge per la Modifica all’articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno”.
Tale proposta è stata presentata il 22 Aprile 2021, ed annunziata il 23 Aprile 2021.
Cosa prevede?
1. Il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati».
Conclusioni.
Il problema non è di poco conto e neppure di facile soluzione.
Da un parte, infatti, occorre fornire tutela alle donne ed ai bambini dall’altro sussiste il problema legato al controllo dell’immigrazione irregolare oltre che quello, non di minore importanza politica, del costo sul sistema sanitario nazionale.
Non può sicuramente, a parere di chi scrive, essere seguita la strada della denuncia e del censimento poiché la conseguenza inevitabile sarebbe quella che le donne, per paura, rifiutino di andare in ospedale.
Francamente sarebbe necessario trovare una soluzione che garantisca tanto il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, che la possibilità di verificare la situazione degli stranieri irregolari.
Questo non solo e non tanto per quelle che sono le previsioni in materia di immigrazione ma per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini.
Si ringrazia per la segnalazione di questo argomento di grande impatto sociale la Signora Augusta di Udine, cognome che omette per tutela della privacy, e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale la Dott.ssa Iolanda Astorino
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