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Molestie telefoniche: come tutelarsi?

- 22/05/2019
molestia telefono


Quando si parla di molestie telefoniche si può pensare tanto agli operatori di call center che chiamano sempre al momento meno opportuno e richiamano anche quando hai detto di no per almeno un milione di volte, ma si può pensare anche a chi continua a telefonarci anche quando abbiamo chiaramente detto che le chiamate non sono apprezzate.

La tutela fornita in ambo i casi, anche se può apparire strano, è la medesima.

Difendersi dalle chiamate indesiderate

Le chiamate indesiderate configurano il reato di molestia, disciplinato dall’art. 660 codice penale, che si concretizza ogni qualvolta: “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516”.

Questo particolare reato è procedibile anche d’ufficio, ciò significa che se noi andiamo a denunciare una persona perché continua a chiamarci senza un reale motivo – si pensi ad un rappresentante che chiama ogni giorno per venderci delle lenzuola – noi potremmo anche trovare un accordo e ritirare la denuncia, ma se il PM dovesse ritenere particolarmente molesta la condotta il giudizio andrebbe avanti comunque.

molestie telefoniche

Il registro delle opposizioni

Quali sono, tuttavia, le precauzioni che possiamo adottare per evitare di essere disturbati?

Sicuramente bloccare tutti i numeri che identifichiamo come provenienti da un call center. Successivamente iscriverci al registro delle pubbliche opposizioni che determina la manifestazione del soggetto di non ricevere alcuna chiamata a scopo commerciale o ricerca di mercato.

L’iscrizione può avvenire:

1. compilando su internet l’apposito modulo;
2. comunicando i nostri dati al numero verde 800.265.265;
3. inviando il modulo, scaricabile da internet, a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni – Abbonati. Ufficio Roma Nomentano. Casella Postale 7211. 00162 Roma RM; 4. Inviando il suddetto modulo a mezzo fax al numero 06/54.22.48.22; 5. inviando il modulo all’indirizzo mail rpo@fub;

Nel caso dovessimo cambiare idea o avere necessità di modificare i nostri dati potremmo utilizzare i medesimi mezzi per iscriversi tanto per procedere alla rettifica quanto per procedere alla cancellazione.

Occorre precisare che, pur essendo iscritti nel registro, potremmo ricevere delle chiamate ma non le riceveremo dai call center che le effettuano utilizzando gli elenchi pubblici.

Potremmo, invece, ricevere chiamate da soggetto cui noi, anche inconsapevolmente, abbiamo dato il nostro consenso. Ricordate, quindi, i consigli forniti in uno dei primi articoli di questa rubrica.

call center molesti

E se le molestie dovessero continuare?

Si possono percorrere due strade.

Se la molestie proviene da un call center occorrerà fare una segnalazione al Garante della Privacy se, invece, proviene da un soggetto fisico allora andrà sporta una denuncia all‘Autorità Giudiziaria.

Per quanto concerne la denuncia al Garante della Privacy ricordiamo che si può compilare un’apposita istanza, anche questa rintracciabile su internet, da inviare al call center interessato chiedendo la cancellazione dei nostri dati personali, chiedendo a chi sono stati forniti e/o ceduti ed esercitare un ulteriore diritto di opposizione ad ulteriori e successive chiamate.

Il call center deve rispondere entro 15 giorni dalla ricezione della istanza e deve inserire il numero del richiedente nella lista di non contattabilità.

Se il call center non risponde o non dovesse rispettare la nostra volontà allora si potrò inviare un’apposita segnalazione al Garante della Privacy oppure proporre un reclamo o ricorso per violazione della privacy.

Per quanto concerne il ricorso all’Autorità Giudiziaria, come detto in precedenza, sarà necessaria una denuncia sulla base dell’articolo 660 cp, e si avrà anche il diritto di chiedere il risarcimento del danno, una volta che il soggetto verrà condannato, per tutto il tempo in cui la vittima ha subito le reiterate molestie e e per il danno esistenziale patito.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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