L’articolo di oggi prende spunto da uno spiacevole avvenimento accaduto ad un nostro lettore ed amico, di cui abbiamo parlato la scorsa domenica anche sulla nostra pagina fb BL Magazine.
Mentre questi si trovava presso un bar, insieme a degli amici, è stato allontanato dallo stesso. Tralasciando le frasi palesemente omofobe che sono state pronunciate, con questo articolo cercherò di spiegare se è possibile o meno essere allontanati da un’attività commerciale e se può essere impedito di entrare nella stessa.
Sin da subito si precisa che nessuno può essere allontanato da un’attività commerciale né può essergli impedito di entrare poiché, salvo rarissime eccezioni esposte successivamente, tutti noi abbiamo diritto di essere serviti a fronte del pagamento del prezzo e del servizio.
Quanto detto trova conferma e disciplina nel Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931 che prevede “ gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.
Cosa succede, quindi, secondo questa norma se io ricevo un rifiuto?
All’esercente potrà essere comminata una sazione pecuniaria ricompresa tra gli € 516 e gli € 3,098.
Cosa sono i legittimi motivi?
Secondo la Cassazione, cui bisogna far riferimento stante il silenzio della norma sul punto, ha stabilito che è legittimo allontanare un cliente qualora questi, col proprio atteggiamento, turbi la sicurezza o la quiete degli altri avventori / clienti.
Nel caso in cui il gestore, trovandosi innanzi alla situazione precedentemente descritta, rimanga inoperoso potrò essere chiamato a rispondere del reato del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
Come deve fare, in caso di legittimi motivi, il gestore ad allontanare il cliente molesto/pericoloso dalla propria attività?
Sicuramente non allontanandolo in maniera autonoma ma rivolgendosi all’Autorità Giudiziaria e sempre mantenendo, per quanto lo concedano le circostanze, un atteggiamento rispettoso ed educato.
Cosa accade al gestore che manda via un cliente in malo modo?
La Corte di Cassazione ha risposto a questo quesito.
Con la sentenza n. 44021/2017 ha precisato che allontanare in malo modo un cliente dal proprio negozio non configura una semplice scortesia ma configura il reato di violenza privata.