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MIGRANTE VINCE LA CAUSA CONTRO UN PUNTO CARDINE DEL DECRETO SALVINI

- 20/03/2019
Migrante vince sul decreto salvini


Il primo caso in Italia e succede a Firenze. Grazie all’ordinanza di un Giudice, il migrante in questione potrà ottenere l’iscrizione anagrafica nel Comune di Scandicci.

Già prima della sua approvazione questo decreto aveva sollevato e generato diverse polemiche poiché soprattutto alcune norme, sembravano porsi in contrasto con le previsioni costituzionali.

Nella pratica uno tra gli scontri più duri tra le previsioni del decreto sicurezza e i diritti degli stranieri è stato generato dall’interpretazione, o meglio dalla corretta lettura, dell’art. 4, comma 1 bis, del decreto legislativo 18 Agosto 2015 n. 142.

Più semplicisticamente la domanda era se, una volta entrato in vigore il Decreto sicurezza del Ministro Salvini, un richiedente asilo ( che per ragioni di privacy non possiamo rivelare) potesse o meno avere diritto all’iscrizione anagrafica e con ciò potesse avere diritto all’accesso ai servizi ed alle misure di politiche attive del lavoro, accesso ad ogni corso formazione professionale o richiedere l’apertura di una partita iva, scuola guida, l’apertura di un conto corrente e che potesse accedere alle prestazioni sociali e sanitarie nei comuni dove vivono. L’iscrizione anagrafica è necessaria per il rilascio del certificato di residenza e del documento d’identità.

decreto salvini

L’iscrizione anagrafica è necessaria per il rilascio del certificato di residenza e del documento di identità. Questi due documenti di prassi sono il presupposto per il godimento di alcuni servizi pubblici, in particolare dei servizi sociali, come ad esempio la presa in carico da parte degli assistenti sociali, l’accesso all’edilizia pubblica, la concessione di eventuali sussidi o agevolazioni.
Tali documenti sono normalmente richiesti per l’erogazione di prestazioni e servizi da parte di soggetti privati (ad esempio datori di lavoro per il contratto di lavoro, proprietario di casa per il contratto di affitto, scuola guida per il conseguimento della patente di guida estera, banca per l’apertura di un conto bancario, FIGC per l’iscrizione a competizioni sportive, etc.).

Subito dopo l’approvazione del decreto di fatto, molti Comuni hanno cominciato a rifiutare le iscrizioni all’anagrafe dei richiedenti asilo sostenendo, che la nuova legge lo impedisse.

Grazie al sostegno degli avvocati, il richiedente asilo, ospite presso un Centro di accoglienza straordinaria a Scandicci, ha deciso di rivolgersi al Tribunale di Firenze, presentando apposito ricorso, per chiedere che venisse accertato il suo diritto di essere iscritto all’anagrafe.

La difesa del migrante si è basata sul fatto che l’art. 4, comma 1 bis, del decreto legislativo 18 Agosto 2015 n. 142. non prevedeva alcun divieto espresso in tal senso, nè avrebbe potuto, poiché, in alternativa, sarebbe stato contrario alle norme costituzionali, ed europee nonché a diverse norme presenti nel nostro ordinamento.

La difesa del Comune di diverso avviso, sosteneva che la corretta interpretazione del predetto articolo evidenziava il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo.

Entrambe le parti chiedevano il ricorso alla Corte Costituzionale affinché la stessa statuisse o comunque indicasse la corretta interpretazione della norma.

Il Tribunale di Firenze, con una sentenza molto articolata e dettagliata, ha dichiarato per la prima volta che il decreto sicurezza NON ha posto alcun di divieto di iscrizione anagrafica, più precisamente nelle motivazioni della sentenza si afferma che ” il nuovo comma 1 bis dell’art. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 è che tale disposizione non prevede in modo espresso alcun divieto di iscrizione anagrafica per il richiedente asilo”.

Le motivazioni proseguono evidenziando ” tirando le fila di quest’analisi sul significato delle parole utilizzate e delle norme richiamate nel nuovo comma 1 bis dell’art. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, si deve giungere alla conclusione che il testo della disposizione in esame non consente di enucleare alcun divieto di iscrizione all’anagrafe per lo straniero, e ciò neppure in forma implicita, stante l’evidente contrasto con gli stessi principi generali in materia di immigrazione che trattano di iscrizioni anagrafiche e che non sono stati modificati dal cd. decreto sicurezza, In questa prospettiva appare ragionevole sostenere che, per sancire tale divieto il legislatore, avrebbe dovuto modificare il comma 7 dell’art. 6 TUI prevedendo un esplicita eccezione per i richiedenti asilo”

Ed ancora si legge ” non v’è dubbio, quindi, che il divieto di iscrizione anagrafica per il richiedente asilo finirebbe per compromettere il godimento di diritti di rilevanza costituzionale ai sensi degli art. 2,3,4 e 38 Cost”

L’importanza dipende dal fatto che da ora in poi tutti i richiedenti asilo politico potranno fare appello a questa sentenza per chiedere l’iscrizione all’anagrafe di tutti i comuni in Italia

La sentenza è fondamentale inoltre perché spiega dettagliatamente in che modo debba essere interpretata la norma e come sia impossibile ricavarne qualsivoglia divieto, ma soprattutto nelle motivazioni vi è un passaggio che merita una particolare menzione:Interpretare nel segno della Costituzione non è compito esclusivo della Corte Costituzionale ma obbligo che si impone a diversi livelli, ed in particolare nei confronti del giudice, oltre che dell’amministrazione e, prima ancora, del legislatore, nella sua opera di svolgimento e attuazione della Costituzione, con l’unico limite rappresentato dal divieto di disapplicazione.

Questo passaggio nella sua semplicità esprime un concetto molto importante: la nostra Costituzione rimane garante dei nostri diritti e tramite i principi in essa contenuti si devono interpretare tutte le Leggi.

decreto Salvini

Grande soddisfazione per il lavoro di squadra. Il migrante ringrazia gli operatori e gli avvocati che lo hanno sostenuto in questa difficile battaglia.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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