Sempre più spesso sentiamo parlare di stalking.
Alle volte in maniera appropriata, altre volte, invece, si fa riferimento a questa fattispecie penale in modo del tutto scorretto ed improprio col rischio di abusare delle forme di tutela previste.
Si configura, infatti, lo stalking solo quando una persona è vittima di condotte persecutorie che possono consistere in comportamenti eccessivamente invadenti che sfociano spesso in minacce, continue telefonate, messaggi, pedinamenti e più in generale in tutte quelle condotte che limitano la vita della vittima.
Occorre precisare che, sebbene la maggior parte delle vittime siano delle donne, anche gli uomini sono vittime di tali condotte.
Tutte le vittime non riescono più ad avere una vita propria poiché vivono in un costante stato di ansia e di paura.
Tale precisazione è fondamentale perché il malessere provocato nella vittima non è valutato secondo i parametri del danno biologico, ma secondo la valutazione dello scompenso dell’equilibrio psico-fisico della persona che non deve sfociare necessariamente in una vera e propria patologia.
L’articolo 612 bis del codice penale prevede che per la consumazione del reato occorre che la vittima viva in un perdurante e grave stato di ansia e di paura, oppure che abbia il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva o anche che vi sia un’alterazione delle proprie abitudini di vita.
In genere gli stalker attuano le condotte persecutorie tramite il telefono, le lettere, gli sms, le e-mail ed i contatti con la propria vittima possono essere sia diretti che indiretti.
Molti sono gli studi che sono stati sviluppati sul fenomeno e, sebbene non si possano catalogare gli stalker, è stata creata una lista che consente di inserire questi soggetti in diverse categorie.
Il risentito: colui che è spinto dal desiderio di vendicarsi per un danno o un torto che ritiene di aver subito e, per tale motivo, cerca la vendetta;
Il bisognoso d’affetto: è il molestatore motivato dalla ricerca di attenzioni e di una relazione che possa riguardare sia l’amicizia che l’amore ed il cui rifiuto dall’altra parte viene negato e reinterpretato;
Il corteggiatore incompetente: colui che tiene un comportamento opprimente ed esplicito e quando non riesce a raggiungere i risultati sperati diventa anche aggressivo; in genere questa tipologia è meno resistente nel tempo ma tende a cambiare la persona da molestare;
Il respinto: colui che diventa persecutore a seguito di un rifiuto, generalmente è un ex che mira a ristabilire la relazione o a vendicarsi per l’abbandono;
Il predatore: si tratta del molestatore che ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima pedinandola, inseguendola e spaventandola. La paura, infatti, eccita questo tipo di stalker che prova un senso di potere nell’organizzare l’assalto.
Chi è vittima del reato di stalking per ottenere tutela deve denunciare i fatti entro sei mesi da quando la condotta è stata reiterata, ma è possibile che l’Autorità proceda d’ufficio quando il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità; il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio; il soggetto sia stato ammonito.
Infatti è previsto che,fino a quando non viene proposta querela per il reato di stalking, la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta avanzata viene trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale, assunte, ove necessario, le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Lo invita, quindi, a tenere una condotta conforme alla legge e redige, di ciò, processo verbale; copia di tale verbale viene rilasciata al richiedente l’ammonimento nonché al soggetto ammonito.
E’ stato, inoltre, istituito un numero verde attivo 24 h al fine di offrire immediata attenzione e tutela alle vittime, questo numero è il 1522.
Occorre, infine, precisare che l’attuale normativa che si occupa di stalking è solo un primo passo fatto lungo una strada estremamente tortuosa.
Denunciare è fondamentale, ma molte donne hanno paura anche perché molto, troppo spesso, lo stalker viene allontanato ma i messaggi e le chiamate continuano.
Sarebbe auspicabile un potenziamento delle tutele da effettuarsi non solo in termini economici ma anche di risorse a più livelli.