In data 24 Febbraio 2022 la Corte Costituzionale, che ancora non ha provveduto al deposito delle motivazioni della sentenza, ha diffuso un comunicato (link qui), tramite il quale ha chiarito che «La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato oggi la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono, nelle adozioni di minori “in casi particolari”, l’esistenza di “rapporti civili” tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante (articolo 55 della legge n. 184 del 1983 e articolo 300, secondo comma, del Codice civile)».
«L’adozione “in casi particolari” – continua la Corte – riguarda bambini orfani, anche con disabilità, bambini che già vivono con il coniuge del genitore biologico, bambini non altrimenti adottabili. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le disposizioni censurate sono state dichiarate incostituzionali nella parte in cui prevedono che “l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante”. La Corte ha affermato che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante discrimina, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.”
L’importanza della sentenza
In attesa di conoscere le motivazioni sottese a questa decisione possiamo sin da subito sottolinearle l’importanza della stessa.
È doveroso, tuttavia, precisare che questo comunicato non si riferisce alle adozioni, ove il diritto del minore ad avere rapporti con i parenti dei genitori adottanti è ormai principio consolidato del nostro ordinamento, ma alle adozioni di minori in casi particolari ovvero quelle adozioni che riguardano i bambini orfani di uno solo dei genitori, quelli con disabilità e tutti gli altri casi in cui il bambino non sarebbe adottabile secondo le procedure ordinarie.
Le adozioni in casi particolari, ricordiamo, sono le uniche per cui anche i single possono fare domanda.
L’importanza di questa decisione è duplice.
Il primo aspetto da valutare è l’allineamento dei diritti dei bambini adottati indipendentemente dal tipo di adozione e il secondo aspetto, da tenere in adeguata considerazione, è la sempre maggiore attenzione data al concetto di genitorialità e famiglia.
Anche dal punto di vista pratico questa decisione potrebbe, il condizionale è d’obbligo, garantire una maggiore diffusione dell’istituto nonché garantire a sempre più bambini di trovare una nuova casa/famiglia.
In precedenza il genitore adottante non poteva liberamente affidarsi ai propri familiari e, pertanto, la possibilità di adottare un bambino si riducevano drasticamente in virtù di incompatibilità lavorative con le esigenze del minore.
Premesso che chi scrive non comprende perché i figli nati in costanza di matrimonio possano essere lasciati a nonni o terze persone senza che nessuno parli di conflitto e perché lo stesso principio valga per le adozioni “normali” e non per quelle rivolte a casi particolari, occorre sottolineare che adesso il bambino potrà godere della presenza nella propria vita di figure ulteriori che spesso, si pensi ai nonni, hanno un ruolo fondamentale.
Rimane viva la curiosità di leggere le motivazioni della sentenza che potrebbero partire da considerazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggi formulate e che potrebbero costituire un ulteriore passo in avanti nel diritto di famiglia.
Foto archivio Ansa
Tratta da https://www.today.it/attualita/adozioni-single-bambini.html