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Costituzione e Legge Scelba: cosa prevede la Legge Italiana relativamente al fascismo e al nazismo?

- 12/10/2021
Disposizioni antifasciste


Dopo i fatti di Roma risalenti a sabato sera, quando dopo la manifestazione contro il green pass in Piazza del Popolo decine di contestatori hanno assaltato con violenza la sede della CGIL e un corteo non autorizzato intendeva avvicinarsi a Palazzo Chigi sfidando le forze dell’ordine, le forze politiche hanno condannato la matrice squadrista delle azioni eversive contro le forze dell’ordine.

Il Partito Democratico, in particolare, ha depositato ieri in Senato una mozione per chiedere al governo di “sciogliere Forza Nuova e le altre formazioni che si richiamano al fascismo”, dopo gli arresti dei principali esponenti del partito estremista Roberto Fiore e Giuliano Castellino, incassando il sì del M5S e l’opposizione dell’intero arco del centrodestra, che ha rilanciato proponendo un’altra mozione, più generica, “contro tutte le realtà eversive”.

Un’altra mozione è stata depositata a Palazzo Madama da Nencini (Psi) e Faraone (Iv), e dal gruppo LeU – Misto. Intanto, l’esecutivo sta valutando lo scioglimento di Forza Nuova per decreto.

Intanto, anche il sito internet di Forza Nuova è stato posto sotto sequestro per il reato di istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici.

Vogliamo fare un po’ di chiarezza sulle disposizioni legislative che in questo periodo interessano il contrasto all’estremismo di destra, specificamente previsto nella nostra Costituzione elaborata, tra gli altri, dai protagonisti della Resistenza.

Il reato di apologia del fascismo

L’apologia al fascismo è punita dallo Stato e vietata dalla Legge, ma da dove nasce questa previsione?

Il reato di apologia al fascismo è stato dapprima inserita nella XII disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione, e tale disposizione successivamente è stata attuata con l’emanazione della Legge Scelba che al suo articolo 4 prevede esplicitamente il reato di apologia al fascismo.

Cosa prevede la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana?

La disposizione chiarisce che

è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partita fascista. In deroga all’art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista”.

La volontà espressa nella disposizione è chiarissima nella sua semplicità.

I costituenti volevano evitare che il partito potesse essere ricostituito ed al fine di evitare che ciò accadesse hanno previsto limitazioni, per quanto temporanee, al diritto di voto e alla possibilità di eleggere soggetti che nel regime avevano avuto un ruolo rilevante.

antifascismo
Corteo antifascista della prima metà del Novecento

La legge Scelba

Quella che viene definita Legge Scelba è in realtà la Legge n. 645 del 23 Giugno 1952.

Si tratta di una Legge molto snella che si compone di soli 10 articoli nei quali si cerca di applicare e rendere effettiva la XII disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione.

Occorre sottolineare che tutta la Legge è rivolta ad eliminare ed evitare il risorgere del fascismo e del nazismo e non solo l’articolo 4 che comunque rimane l’articolo più conosciuto ed incidente.

L’articolo 1 indica quali sono gli elementi identificatori di un partito e/o associazione collegabili, direttamente o indirettamente, al partito fascista.

Nello stesso si legge

si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.

L’articolo 2  definisce le sanzioni penali che saranno applicate a carico di chi violerà le disposizione della Legge.

Prevede delle differenziazioni tra chi promuove e chi partecipa, se l’organizzazione assume le caratteristiche di un’organizzazione armata o paramilitare, indicando quando l’organizzazione si deve considerare armata, se si fa uso della violenza o meno.

L’articolo 3 prevede la confisca dei beni del partito/gruppo e lo scioglimento indipendentemente dalla forma e dalla denominazione assunta.

L’articolo 4 prevede il reato di apologia del fascismo:

Il reato di apologia del fascismo si configura quando chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell’articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa. La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell’articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo di cinque anni. La misura della multa è stata così elevata dall’art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689”.

L’articolo 5 sancisce che le manifestazioni fasciste e la partecipazione alle stesse costituisce reato

Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (1). Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell’articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni”.

L’articolo 6 l’aggravamento delle pene ed in particolar modo risulta interessante che tale aggravamento sia disposto a carico di chi finanzi l’associazione, il movimento, il gruppo o qualunque denominazione venga assunta.

L’articolo 7 prevede la competenza del Tribunale a decidere per tutti i fatti che possano violare le previsioni della Legge Scelba.

L’articolo 8 indica quali siano le misure cautelari da assumere in materia di stampa.

L’articolo 9 bandiva concorsi finalizzati a pubblicare quella che era stata l’attività antidemocratica del partito fascista in modo che non si potesse dimenticare l’accaduto e che soprattutto i giovani, nelle scuole, fossero obiettivamente informati su un periodo molto oscuro della nostra storia.

L’articolo 10 è dedicato alle norme di coordinamento e finali.

Osservazioni sulla legge Scelba

Quando la Legge Scelba fu promulgata il ricordo e la memoria erano ancora vivi ed indelebili, non occorreva parlare del fascismo poiché la popolazione lo aveva vissuto sulla propria pelle.

L’idea esposta nell’articolo 9 della predetta Legge era, forse rimane, la migliore soluzione alla problematica.

La volontà che venissero creati dei testi che spiegassero cosa fosse stato il fascismo e quanto fosse stato antidemocratico era finalizzato a lasciare una traccia nel momento in cui la memoria avesse cominciato a offuscarsi ed i ricordi si fossero spenti insieme alle persone che avevano vissuto tutto l’orrore dell’epoca.

Oggi si ha l’impressione che chi parla di fascismo non abbia idea di ciò che è stato, che non abbia contezza non solo del contenuto delle Leggi Razziali ma anche di come a quelle si è arrivato e di come ci si sia arrivati, che non si sappia cosa sono le fosse ardeatine, la Repubblica di Salò, l’eccidio di Cefalonia e cosa sia stato realmente l’8 Settembre 1943.

Personalmente credo che la strada da seguire sia duplice.

Da una parte aumentare la consapevolezza facendo si che la storia si conosca ma la si conosca realmente. Non bastano giornate istituzionali che i ragazzi vivono come una sospensione dalla scuola o l’ennesima noiosissima rappresentazione.

Occorre narrare tutto quello che è stato il fascismo dalla sua origine alla sua fine in modo nuovo, più adatto a quella che è la nostra realtà così diversa da quella del 1952.

Dopo occorre non solo inasprire le pene ma far rispettare la Legge Scelba che forse rappresenta l’unico testo che veramente consente di comprendere cosa fu il fascismo.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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