A cura dell’Avv. F. Sara Astorino
Se si abita in condominio, o anche in case con giardino, capita spesso che oggetto di litigi tra vicini sia l’abbaiare del cane.
I proprietari affermano che abbaiare è un diritto del cane.
I vicini di casa affermano che l’abbaiare costituisce disturbo della quiete pubblica.
Entrambi citano sentenze della Corte di Cassazione.
Chi ha ragione?
Entrambi o, da un punto di vista differente, nessuno dei due.
La Corte di Cassazione non ha MAI fatto chiarezza sull’argomento e, nel tempo, si sono succedute varie sentenze contraddittorie.
In questo contrasto giurisprudenziale, tuttavia, è stato possibile individuare delle costanti che, col tempo, sono divenute una sorta di vademecum, delle linee guida.
Cosa è legittimo e cosa no?
Riassumendo possiamo affermare che il cane ha il diritto di abbaiare, soprattutto quando percepisce un pericolo, ma deve sempre rispettare le previsioni dell’art. 844 c.c.
In buona sostanza, per evitare di incorrere in contestazioni, l’abbaiare del cane non deve superare la normale tollerabilità.
Tollerabilità che varia a seconda degli orari ed anche in ragione del contesto.
Sono considerati ” illegali” i rumori che superano 5 decibel dalle ore 6.00 del mattino alle 22.00 mentre lo sono quelli che superano i 3 decibel nelle ore notturne.
Va, tuttavia, precisato che nella valutazione della tollerabilità rientrano anche fattori come il rumore di fondo della strada intorno, l’insistenza del rumore e la loro imprevedibilità.
Cosa significa?
Significa che uno stesso rumore, l’abbaiare sarà considerato molesto se si vive in campagnia e non si odono altri rumori.
Lo stesso rumore non potrà essere considerato molesto se nel contesto dove vi è una strada trafficata piuttosto che un bar e/o una discoteca.
Quando si può parlare di disturbo della quiete pubblica?
Quando l’abbaiare del cane provoca disturbo a molte persone, quindi non solo ai vicini, ma anche agli altri condomini.
La pena prevista è l’arresto fino a tre mesi e al pagamento di una multa fino a 309 euro.
Si tratta di un reato procedibile d’ufficio ergo basterà una segnalazione o una denuncia da parte di un vicino.
Possono portare via il cane?
Si, ma solo se sussitono determinate condizioni.
Le forze dell’ordine potranno intervenire e potranno provvedere al sequestro in caso di pericolo di reiterazione del reato.
Il cane potrà essere sequestrato qualora venga accertato che il suo abbaiare dipende da condizioni di abbandono o quando eisulta essere vittima di maltrattamenti.
Quando l’abbaiare costituisce un mero illecito?
Quando, come facilmente deducibile, il rumore disturbi solo poche persone.
In questo caso, non si potrà procedere con la la denuncia, ma solo tramite avvocato e ricorrere in tribunale.
In questo caso potrebbe essere disposto dal Giudice che il proprietario insonorizzi l’appartamento.
Come si fa ad accertare se il cane abbaia troppo ed arreca disturbo?
La risposta a questa domanda è stata offerta dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione.
La Corte ha confermato che è un reato non intervenire sul proprio cane cha abbaia eccessivamente, disturbando i vicini.
I Giudici, in riferimento all’onere della prova, hanno stabilito che non serve una perizia né alcun accertamento tecnico ma sono sufficienti le deposizioni dei testimoni, in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.
La responsabilità può essere riconosciuta sulla base di dichiarazioni.
Le dichiarazioni devono risultare attendibili: devono essere assenti di motivi di astio o risentimento nei confronti del proprietario dell’animale.
Su quale norma si basa la responsabilità del padrone?
La responsabilità del padrone è statuita dall’art. 2052 cc, danno cagionato da animale.
Il proprietatio è sempre responsabile dei danni arrecati dall’animale.
Non importa la tipologia di danni perchè il proprietario sarà chiamato a risponderne sia quando questi siano concreti sia quando, invece, incidano sulla sfera della sensibilità intangibile di altre persone.
La giurisprudenza più rilevante sul punto.
Va detto che negli ultimi anni si sono moltiplicate le norme a tutela degli animali, ricordiamo il nostro artciolo sull’affidamento degli animali:https://www.blmagazine.it/chi-ha-il-diritto-a-ottenere-laffido-degli-animali-domestici-in-caso-di-separazione/
La prima sentenza sul punto è quella del Giudice di Pace di Rovereto (Sentenza del 11.8.2006) che ha stabilito che abbaiare è un “diritto esistenziale” dei cani.
Il collare anti-abbaio, quindi, deve essere considerato uno strumento lesivo dei diritti di questi animali.
A seguire vi fu la sentenza del Tribunale di Lanciano che ha ribadito che “abbaiare è un diritto sacrosanto del cane, specie quando aiuta l’uomo nella difesa della sua proprietà̀” (Trib. Lanciano, 2012)
La Cassazione Penale, Sentenza n. 715/2011, ha puntualizzato che rispondono del reato di disturbo della quiete pubblica i proprietari di cani che non ne impediscono “il molesto abbaiare anche in ore notturne”. Ciò̀ anche se non c’è l’intenzione esplicita di causare il suddetto disturbo.
Particolare, importanza, infine asumme la sentenza, n. 715/2010 della Corte di Cassazione che ricorda come il proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa, onde evitare di essere imputato per la contravvenzione prevista e punita dall’art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.