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DPCM del 18 Ottobre 2020: tutto sulle nuove regole temporanee

- 21/10/2020
conte dpcm 18 ottobre


Anche questa settimana, ben prima di quanto avevamo ipotizzato, parliamo di un nuovo DPCM, il cui testo potrete leggere cliccando sul seguente link .

Possiamo solo confermare che è iniziata la stagione degli stessi (abbiamo analizzato qui il dpcm del 13 ottobre), anche perché tra sette giorni, si parla della data del 25 Ottobre 2020, verrà emanato l’ennesimo provvedimento.

Perché il DPCM è stato emenato prima della data prevista, 13 Novembre 2020?

Prima di procedere ad analizzare il DPCM del 18 Ottobre 2020 occorre domandarsi, o meglio ipotizzare, la ragione per cui è stato necessario procedere all’emanazione dello stesso.

Stato centrale vs Amministrazioni locali

Sicuramente esiste un grande conflitto tra Amministrazione Centrale e Amministrazione locale.

I Comuni e le Regioni che, almeno in teoria, conoscono meglio il territorio non concordavano su alcune scelte, si fa riferimento alla chiusura dei locali oppure alla gestione della scuola.

Le Amministrazioni decentrate volevano avere un maggiore potere che consentisse loro di intervenire sul proprio territorio in maniera autonoma nel rispetto di quelle che erano le singole esigenze.

L’Amministrazione Centrale, più volte accusata di aver violato i diritti costituzionali dei cittadini, ha visto in questa richiesta, almeno a parere di chi scrive, una doppia via di uscita, e il fallimento delle proposte avanzate dai Comuni e dalle Regioni consentirebbe alla stessa di affermare la legittimità e la correttezza del proprio operato.

Sottolineando che una condotta più restrittiva, ed invisa ai cittadini, rimane l’unica soluzione percorribile per la tutela dell’intera cittadinanza. Non potrebbe essere spiegata altrimenti la scelta di emanare un decreto che ha una validità settimanale.

Altro aspetto, via di uscita, è connessa alla responsabilità giuridica nel caso in cui un cittadino, anche sulla scia della decisione presa dal Giudice di Pace di Frosinone, decidesse di agire per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito delle decisioni prese dall’Amministrazione.

Se gli ordini restrittivi partono dal Governo allora sarà questi a dover rispondere, se partano dalla Regioni o dai Comuni allora la responsabilità sarà loro.

Ed ancora deve essere svolta un ulteriore considerazione, in qualche modo già anticipata: non si può escludere che, al di la del rapporto tra amministrazioni, questo procedere per step porti via via ad una costante e sempre maggiore restrizione della libertà di movimento, giustificata dall’aumento dei contagi e dal fallimento, causato dalla condotta dei cittadini, di misure più lievi.

Infine altro motivo che ha portato alla modifica del precedente DPCM è stato, come da noi denunciato, l’eccessiva genericità dello stesso.

Una genericità che ha portato un enorme confusione: sono state diverse le chiamate al 118 per denunciare feste private non esistenti, e che ha consentito ad alcuni esercenti di aprire i propri locali dopo quindici minuti dalla chiusura.

Dobbiamo ammettere che il vuoto normativo e la genialità di alcuni hanno generato delle situazioni veramente esilaranti.

Come si compone il nuovo DPCM del 18 ottobre?

Fatte queste considerazioni, il DPCM si presenta assai scarno rispetto al precedente, solo sei pagine e due articoli.

Gli articoli sono redatti per relationem ovvero vengono semplicemente indicate le parti che debbono essere aggiunte, eliminate oppure modificate.

Articolo 1

Il primo articolo, denominato misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, prevede, in aggiunta a quanto disposto precedentemente, che nelle strade e nelle piazze dei centri urbani, dove possono crearsi assembramenti, i Comuni possono disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21.

La conseguenza? Solo chi abita in quella zona o deve recarsi nei negozi autorizzati a rimanere aperti potrà recarsi in quelle zone. A tutti gli altri l’accesso sarà interdetto.

Divieti aggiuntivi

Il comma 6 dell’articolo ha subito delle modifiche peggiorative.

In precedenza, infatti, anche gli sport amatoriali era autorizzati mentre adesso gli stessi sono vietati e vengono, altresì, sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

Le sale giochi e le sale bingo che prima potevano liberamente essere aperte e non avevano alcuna previsione oraria, adesso debbono aprire alle ore 8,00 e chiudere alle ore 21,00.

Vengono, altresì, vietate le sagre e le fiere di comunità mentre restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

Vengono anche sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali a meno che non vengano gestite con modalità a distanze.

Il nodo scuola

Su questo punto il DPCM nuovamente è totalmente inidoneo. La problematica non viene assolutamente risolta o analizzata come avrebbe dovuto.

Piuttosto che aumentare i mezzi pubblici, incentivare sistemi alternativi per consentire ai ragazzi di recarsi a scuola si è preferito, senza tenere in considerazioni le difficoltà delle famiglie, garantire la didattica in presenza per il solo primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia.

Per le istituzioni secondarie, invece, si deve incrementare la didattica digitale integrata: dimentica il Governo che i fondi per la scuola sono sempre più esigui e che sarà difficile incrementare ciò che in talune realtà manca totalmente, e che rimarrà complementare alla didattica in presenza.

Dovranno essere modulati gli orari di ingresso e dovranno essere eventualmente ipotizzati turni pomeridiani.

Pare ovvio, si ripete, che non si siano tenute in considerazione le dinamiche familiari né la struttura scolastica, poiché nello stesso articolo si stabilisce che gli accessi scaglionati non potranno essere eseguiti prima delle nove del mattino.

La domanda sorge spontanea: se l’ingresso scaglionato non può avvenire prima delle nove, come si fa a garantire il rispetto della didattica?

Ai posteri l’ardua sentenza.

Bar e Ristoranti

Come detto in precedenza alcuni esercenti, sfruttando la genericità del precedente DPCM ed il vuoto normativo, avevano trovato la legittima e legale soluzione per aggirare lo stesso: chiudevano a mezzanotte e riaprivano alle 000,15.

Ora non sarà più possibile, poiché come per le sale giochi e le sale bingo, sono stati previsti orari di apertura e chiusura.

Le attività di ristorazione, ove rientrano anche pub e bar, sono consentite dalle ore 5,00 alle ore 24,00 con consumo al tavolo ove possono essere sedute solo sei (6) persone.

La previsione è nuova, poiché nel precedente DPCM non era previsto il numero massimo di persone sedute al tavolo ma solo una differenza di chiusura legata alla possibilità di servire al tavolo o meno.

Rimane ferma la previsione di chiusura alle 18 in assenza di consumo al tavolo e che la ristorazione con consegna a domicilio può avvenire senza alcuna limitazione se non nel rispetto delle condizioni igenico sanitarie.

Dispiace evidenziare che, nonostante i buoni propositi, risulterà difficile per i ristoratori consentire la consegna a domicilio se debbono chiudere entro le 18.

La consumazione da asporto sarà consentita solo fino alle ore 24 con divieto di consumazione sul luogo o nelle adiacenze.

Autogrill

Nel precedente DPCM era stato previsto che limitazioni predette non fossero applicabili agli esercizi che somministravano cibi e bevande siti negli aeroporti e negli ospedali.

Adesso anche agli autogrill è consentito rimanere aperti anche h24, purché sia fatta rispettare la distanza di un metro. Da qui tutti i meme e le vignette che ormai spopolano sui social media.

App Immuni

Di questa app abbiamo già parlato in precedenza, sebbene in molti continuino a dare il proprio consenso praticamente per qualsiasi cosa, ancora in pochi hanno scaricato e stanno utilizzando la predetta App.

Col nuovo DPCM è fatto obbligo all’operatore sanitario in caso di positività caricare il codice chiave sul sistema.

Articolo 2

L’articolo 2 prevede che le statuizioni precedenti che non sono state oggetto di integrazione, modifica ed eliminazione rimangano in vigore.

Viene, altresì, previsto che il DPCM rimanga in vigore sino al 13 Novembre 2020 ma sappiamo, anche dalle notizie che sanno circolando in questo momento, che probabilmente il 25 Ottobre 2020 vi sarà l’emanazione di un nuovo DPCM.

Considerazioni finali

Il timore è che finché non si interverrà in maniera seria sulla problematicità legata ai trasporti pubblici ed anche alla scuola si rimarrà in balia di continui DPCM.

Inoltre, non potendo / volendo arrivare ad una chiusura definitiva, si attiveranno i coprifuoco oppure delle chiusure scaglionate.

Il timore è che si arrivi ad un lock down nel periodo natalizio, e che ad una seconda ondata non si sopravviva non solo per via del virus ma per via di decisioni che sembrano più frutto di istinti momentanei che di ragionamenti approfonditi.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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