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Ergastolo Ostativo: ecco perché nulla è ancora deciso

- 21/04/2021
corte strasbirgo ergastolo


La data del 15 Aprile 2021, dal punto di vista giuridico, è destinata ad assumere una particolare importanza.

In questa data, infatti, la Corte Costituzionale, tramite comunicato stampa, ha riconosciuto l’illegittimità del rifiuto della liberazione condizionale agli ergastolani condannati per mafia che non collaborano con la Giustizia.

La notizia, riportata in maniera parziale, ha generato un’ondata di reazioni contrapposte.

Da una parte chi ritiene corretta questa conclusione poiché la pena deve essere rieducativa, come peraltro previsto dal nostro ordinamento, e non punitiva. Dall’altra chi, pur riconoscendo i valori del nostro ordinamento, evidenza che l’eliminazione dell’ergastolo ostativo determinerebbe una ulteriore violenza nei confronti delle vittime e dei loro familiari nonché la certezza, anche per i reati più gravi, di poter tornare in libertà, sfruttando tutti gli strumenti previsti, in brevissimo tempo.

È davvero così? Veramente la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’ergastolo cd. “ostativo”? La risposta è NO, perché nello stesso comunicato la Corte Costituzionale rinvia la decisione al mese di Maggio 2022.

La stessa Corte, inoltre, afferma che a dover cambiare la Legge, più precisamente il regime penitenziario, deve essere il Legislatore che dovrà trovare il giusto bilanciamento tra i principi costituzionali e l’efficiente contrasto della criminalità organizzata.

È una sentenza che stupisce? La risposta è NI.

Nel 2019 la Corte Costituzionale, infatti, aveva disposto che anche gli ergastolani, sottoposti all’ergastolo ostativo, avevano diritto ai permessi premio. Secondo la sentenza, infatti, l’esclusione del beneficio penitenziario ai condannati all’ergastolo per reati di mafia, che non collaborano con la giustizia, sarebbe contrario all’art. 27 Cost., che introduce il principio della funzione rieducativa della pena, e art. 3 della CEDU. E l’attuale Ministro della Giustizia, Cartabia, era tra i Giudici di Legittimità che hanno emanato la predetta sentenza.

Agli osservatori più attenti, tuttavia, queste considerazioni lasciano molti dubbi posto che l’ergastolo ostativo è stato introdotto nel 1992 per arginare il fenomeno della criminalità organizzata.

Quali sono le origini storiche dell’Ergastolo Ostativo e perché è stato introdotto?

Come detto, era il 1992 quando nacque il regime dell’ergastolo ostativo.

La strage di Capaci era appena avvenuta, il fenomeno della criminalità organizzata preoccupava tantissimo e, pertanto, il Legislatore, al fine di arginare il predetto fenomeno, introdusse l’ergastolo ostativo per escludere i condannati per reati di mafia, terrorismo ed eversione, che rifiutavano di collaborare con la Giustizia, dai benefici penitenziari.

Precisiamo che il termine ergastolo ostativo non compare in nessuna norma, semplicemente al fine di definire la differenza rispetto all’ergastolo, la Dottrina ha coniato questo termine per mandare un messaggio chiaro: Se non collabori con la Giustizia non uscirai mai più di galera e non godrai di alcun vantaggio.

I condannati, pertanto, non potranno godere della liberazione anticipata,dei permessi premio, del lavoro all’esterno, della semilibertà e della liberazione condizionale.

Queste esclusioni sono rilevanti perché ogni qualvolta che il detenuto accede ad uno di questi benefici il periodo di espiazione in carcere sarà ridotto.

È la prima volta che si parla di incostituzionalità? No, la questione di costituzionalità fu sollevata la prima volta nel 2003, quando i giudici della suprema corte respinsero la questione di costituzionalità con una motivazione che, a parere di chi scrivere, risulta valida, legittima e condivisibile.

I Giudici di Legittimità sostennero che gli ergastolani che rifiutavano di collaborare con la giustizia esercitavano una propria “scelta” e non erano dunque esclusi definitivamente dai benefici. Nessun automatismo: bastava in fondo che il condannato decidesse di cambiare “idea” sulla volontà di collaborare con la Giustizia.

Nel 2013, quando nuovamente la questione fu sollevata, i Giudici la respinsero nuovamente con la medesima motivazione.

41bis carcere duro mafiosi

Perché la Corte oggi afferma di aver ravvisato l’illegittimità costituzionale?

Secondo alcuni Giudici, il precedente ragionamento non teneva in adeguata considerazione alcune circostanze.

La prima: alcuni scelgono di non collaborare per il timore di ritorsioni sulla propria famiglia, quello di dover accusare amici e parenti, o di peggiorare il proprio quadro processuale.

La seconda: in alcuni casi in cui il condannato, pur avendo collaborato con la Giustizia, ha dimostrato con la propria condotta di conservare inalterati i rapporti con la cosca mafiosa.

È difficile anticipare cosa accadrà, visto che numerose sentenze sembrano anticipare un cambio di pensiero, rispetto al 2003 e 2013, all’interno della Corte Costituzionale.

Il parere

Chi scrive, tuttavia, non è d’accordo con i timori espressi.

Può accadere che vi siano delle ritorsioni ma se basta un timore per evitare di collaborare allora il messaggio che si manda è sbagliato. Nessuno, nascondendosi dietro alla paura, collaborerà più e verranno vanificati tutti i progressi sinora fatti.

Ancora più assurda, sempre a parere di chi scrive, è la seconda ragione legata ad una falsa collaborazione. Se è vero che collaborando si può accedere ai benefici, allora è altrettanto vero che se si fa finta di collaborare questi benefici possono essere revocati.

Va precisato, infatti, che prima di considerare collaboratore un soggetto appartenente alla criminalità organizzata viene effettuato un vaglio finalizzato a comprendere la sua credibilità per ben 180 giorni.

In questo periodo viene redatto il cd. verbale illustrativo, che consentirà di comprendere se il soggetto è effettivamente attendibile ed in grado di fornire informazioni utili per il contrasto della criminalità organizzata.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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