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Il destino degli ovuli in caso di separazione dei coniugi: la sentenza del disaccordo

- 03/03/2021


Oggi poniamo la nostra attenzione sull’ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 27 Gennaio 2021 il cui contenuto, piuttosto controverso, è emerso, grazie ad un comunicato Ansa, solo qualche giorno fa (ripreso dall’Avvenire).

Per la prima volta il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso sulle sorti degli ovuli fecondati in caso di separazione dei coniugi.

Il Caso

Una coppia sposata decide di ricorrere alla PMA, acronimo di Procreazione Medicalmente Assistita.

La coppia, pertanto, segue tutto il difficilissimo e lungo percorso stabilito dalla Legge 40 del 19 Febbraio 2004 anche e soprattutto in tema di espressione del consenso.

La procedura prevede che l’ovulo venga fecondato da uno spermatozoo al fine di ottenere un embrione. Non potendo, tuttavia, garantire che la procedura funzioni e che, pertanto, dall’ovulo fecondato si ottenga un embrione si procede alla fecondazione di quanti più ovuli possibili.

Il passo successivo è che l’ovulo venga impiantato e dal successo di questa operazione, in termini semplicistici, dipende la formazione dell’embrione e la nascita del bambino.

Nel caso in analisi il primo tentativo fallisce ma gli ovuli fecondati vengono congelati in attesa di un nuovo tentativo. La coppia, tuttavia, si separa e nasce una controversia legata proprio agli ovuli fecondati in quanto, nonostante la separazione, la moglie non vuole rinunciare al progetto di diventare madre.

Non riuscendo a trovare un accordo, posto che il marito si opponeva all’impianto, l’unica strada percorribile era quella di rivolgersi al Tribunale.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha dato ragione alla moglie ed ha autorizzato l’impianto nonostante la separazione e la contrarietà del marito.

Perché si è arrivati ad una tale decisione?

In un primo momento verrebbe da pensare che il Tribunale abbia deciso che sia la donna ad avere l’ultima parola e a decidere sulle sorte degli ovuli ma tale conclusione sarebbe errata. Vanno, infatti, effettuate delle precisazioni prima di addivenire ad una risposta.

La Legge n. 40/2004 prevede, infatti, che “il consenso può essere revocato fino alla fecondazione dell’ovocita”

Cosa significa questo assunto? Significa che se l’ovulo è stato espiantato ma non fecondato l’uomo può opporsi alla fecondazione e, quindi, all’impianto mentre se l’ovulo, come in questo caso, è stato fecondato l’uomo, futuro padre contro la propria volontà, non potrà opporsi.

Appare evidente che alla base della decisione non ci sia una semplice volontà di dare ragione alla donna ma l’applicazione della Legge.

Quali sono le conseguenze sul padre?

Per la Legge Italiana nel momento in cui si diventa genitori, in questo caso contro la propria volontà, si è responsabili nei confronti del figlio a livello morale e materiale.

In soldoni: il padre sarà tenuto ad educare, crescere e mantenere il figlio qualora l’impianto vada a buon fine.

La decisione è giusta?

La risposta, mai come in questo caso, è soggettiva. Sicuramente va tenuto distinto il piano legale da quello morale.

Sul piano legale la decisione è giusta, corretta e legittima: la Legge chiarisce fino a che momento il consenso può essere revocato ed in questo caso non era più possibile. Sul piano morale la partita è aperta.

La risposta è intimamente legata alle convinzioni della persona e, pertanto, chi scrive si astiene da ogni commento e giudizio. È, tuttavia, doveroso porsi una domanda finale.

È questo l’unico caso ove la volontà di uno vale più di quella dell’altro? La risposta è no.

Precisiamo che si effettuerà un paragone tra situazioni completamente diverse ma che, grazie a questa decisione, hanno trovato un punto di incontro.

Ricordiamo che la legge sull’aborto prevede che, se la donna vuole abortire mentre l’uomo si oppone prevarrà la volontà della donna ed il suo diritto ad interrompere la gravidanza.

Se la donna vuole tenere il bambino e l’uomo si oppone nuovamente prevarrà la volontà della donna. L’uomo, in questo caso come in quello appena trattato, sarà tenuto a riconoscere il figlio, a curarlo, educarlo e mantenerlo.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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