625 views 5 min 0 Comment

Molestie telefoniche: come riconoscerle e come difendersi

- 10/11/2021


Quando si parla di molestie, in genere si pensa a quelle che possono essere subite fisicamente, tuttavia queste possono anche essere telefoniche e spesso le molestie telefoniche caratterizzano particolari tipologie di reati quali, ad esempio, lo stalking.

Quando si parla di molestia, in realtà, si fa riferimento a diversi comportamenti che possono essere messi in atto e che sono ben rappresentanti dall’art. 660 codice penale il quale prevede chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516.”

Alla luce del dettato normativo è corretto affermare che la molestia i verifica ogni qualvolta si viene tormentati da numerose telefonate siano queste provenienti da una persona fisica oppure da un call center.

Molestia telefonica proveniente da call center

Un esempio chiaro è quello di una compagnia, gas luce o telefono, che chiama tutti i giorni, a tutte le ore, per proporre la sottoscrizione di un nuovo e vantaggiosissimo contratto.

Ed ancora prendiamo ad esempio una società di recupero credito che chiama ogni giorno e spesso chiamano anche genitori o parenti.

Oppure, parlo per esperienza diretta, di un venditore di biancheria per la casa che tutti i giorni, più volte al giorno, chiamava il mio studio per propormi di comprare lenzuola e tovaglie.

Ebbene queste tre situazioni, sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sentenza n. 6064 del 08 Febbraio 2018, configura il reato di molestia telefonica.

Quali sono i segni distintivi delle molestie telefoniche?

Essenzialmente due: le telefonate devono essere numerose nell’arco della giornata e devono essere effettuate in un arco di tempo prolungato.

Molestie telefoniche provenienti da una persona

Questa è l’ipotesi che si verifica più spesso poiché sebbene l’ipotesi tipica sia quella della coppia che si lascia accade che queste molestie si verifichino anche tra ex amici oppure con i parenti del proprio partner, non necessariamente ex.

Anche in questo caso, come nel precedente, l’elemento chiave è quello della petulanza “Ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall’art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà […], per la cui integrazione è richiesta la coscienza e volontà della condotta nella consapevolezza della/ sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possano rilevare gli eventuali motivi o l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non riprovevole o per il ritenuto conseguimento della soddisfazione di una propria legittima pretesa” (Cass. Pen., Sez. I, sentenza del 12/12/2003, n. 4053; Sez. I, sentenza del 06/10/1995, n. 11855; Sez. I, sentenza del 30/04/1998, n. 7051; Sez. I, sentenza del 26/11/1998, n. 13555).

Molestie via whatsapp o altre piattaforme

Particolare menzione va fatta alle varie piattaforme ed app che quotidianamente si usano e questo perché in questo caso basterebbe bloccare la persona per eliminare la molestie.

Si potrebbe, quindi, erroneamente dedurre che avendo questa possibilità il reato non sussista.

In realtà, nelle sentenze precedentemente citate, la Corte di Cassazione ha affrontato anche questo argomento ed ha stabilito che la possibilità di bloccare il molestatore non impedisce la configurazione del reato poiché ciò che conta è l’invasività del mezzo impiegato.

I rimedi

Esistono due tipi di rimedi.

Il primo, fattibile solo se la molestia avviene sul telefonico, è quello di bloccare la persona, le telefonate provenienti da numeri sconosciuti ed attivare un filtro sul cellulare che verifichi le chiamate spam e le segnali.

Altro rimedio è il ricorso all’Autorità giudiziaria tramite una denuncia e nei casi più gravi tramite la presentazione di un esposto al Prefetto al fine di attivare la procedura per il perseguimento del reato di stalking.

<hr>Condividi:
- Published posts: 212

Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

Facebook