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Rimborso viaggi: cosa cambia l’intervento della Commissione Europea

- 08/07/2020
rimborsi voucher


Qualche giorno fa, sulla nostra pagina facebook, abbiamo dato spazio e visibilità al comunicato Aduc che annunciava che l’Italia era stata sottoposta ad una procedura di infrazione presso la Corte di Giustizia di Lussemburgo.

Preliminarmente ricordiamo che in virtù di un accordo stipulato tra l’Associazione NICHE (di cui BL Magazine è uno dei progetti) e ADUC, potete segnalare i casi di violazione dei diritti dei consumatori che vi riguardano al nostro indirizzo email redazione@blmagazine.it, e che
tutti coloro che ci contatteranno godranno di una corsia preferenziale nella segnalazione dei casi ai legali di ADUC.

Precisato quanto sopra, ripercorriamo una vicenda iniziata subito dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria, che ha consentito di sottolineare l’ennesimo contrasto tra la normativa italiana, sfavorevole al consumatore, e quella europea, favorevole allo stesso.

Come detto, lo scoppio della pandemia ha causato giustamente l’impossibilità di viaggiare da un paese ad un altro.

In molti, tuttavia, avevano in quel periodo prenotato dei viaggi, che fossero viaggi di nozze, di studio o di piacere a nulla rileva.

Successivamente è stato chiaro che non ci si sarebbe più potuti muovere liberamente, basti anche pensare alle limitazioni connesse alle distanze sociali, e che molti paesi non avrebbero consentito l’ingresso sia perché ancora vittime del contagio sia per timore che lo stesso potesse incrementarsi nuovamente.

Il consumatore, quindi, secondo la normativa prevista dal codice civile, avrebbe avuto il diritto di vedersi rimborsata la somma versata per un viaggio di cui incolpevolmente non aveva potuto usufruire.

Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo.

Il rimborso viaggi prima della procedura d’infrazione

Per la Legge Italiana, infatti, chi ha pagato un servizio turistico, da usufruirsi nel periodo ricompreso tra il 23 Febbraio ed il 31 Luglio, di cui non ha potuto godere non ha il diritto di richiedere il rimborso, né quello di scegliere, ma dovrà sottostare alla decisione dell’operatore.

Quali sono le opzioni? Sono due: il rimborso in denaro o l’emissione di un voucher con validità annuale.

Occorre, tuttavia, precisare che la maggior parte degli operatori offrono i voucher, con il rischio che lo stesso non venga utilizzato e, pertanto, il consumatore perda tutto.

Sin da subito i consumatori hanno cominciato a segnalare l’ingiustizia di tale decisione, ed in verità anche ADUC ha segnalato e contestato sin dall’emanazione del decreto Cura Italia la suddetta scelta che a fine Aprile è divenuta Legge, stante la conversione del decreto.

A ciò si aggiunga che le segnalazioni dei consumatori hanno consentito di evidenziare ulteriori violazioni dei loro diritti.

Sono stati segnalati casi di diminuzione del valore del voucher al netto di penali inventate, di validità del voucher per periodi più limitati rispetto all’anno, di obbligo di fruire del voucher solo per servizi con prezzi indicizzati al momento della fruizione, con conseguente obbligo di dover pagare altri soldi per fruirne.

A nulla è servito far notare che la normativa europea vietava una tale condotta e che con la sentenza n. 389/1989 la Corte Costituzionale aveva stabilito che “ i giudici italiani, nel caso di norme europee dotate di efficacia diretta sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili al diritto dell’Unione

Mentre in Italia la voce dei consumatori rimaneva inascoltata, altri paesi dell’Unione hanno deciso di adottare lo stesso sistema.

L’intervento della Commissione Europea

La Commissione Europea, che in un primo tempo non aveva delineato una condotta precisa e decisa, in data 15 Maggio ha deciso di far valere il diritto europeo.

In che modo?

Dando termine agli Stati Membri, sino al 28 Maggio, per adeguare la normativa nazionale a quella europea, ovvero solo il viaggiatore può decidere tra il rimborso della somma ed il voucher.

Veniva, altresì, precisato che per chi non si sarebbe adeguato sarebbe scattata la procedura d’infrazione.

L’Italia non si è adeguata e per questo, in data 28 Maggio, l’Antitrust è intervenuta sottolineando anche essa come la normativa italiana violasse quella comunitaria.

In data 22 Giugno sull’argomento è intervenuta l’ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, annunciando che sarebbero stati emessi dei provvedimenti sanzionatori per tutti i vettori che avessero imposto i voucher.

Nonostante gli avvertimenti predetti, tuttavia, nessun cambiamento è stato operato a livello legislativo.

In data 02 Luglio la Commissione UE ha denunciato alla Corte di Giustizia di Lussemburgo lo Stato Italiano. Per capire come terminerà la vicenda occorrerà attendere la sentenza.

Cosa accade nel mentre?

Partiamo col dare una bella notizia: anche coloro i quali hanno accettato il voucher possono agire in tutela dei propri diritti.

Il consumatore che si veda costretto ad accettare il voucher rinunciando, anche mediante sottoscrizione di un atto, al rimborso DEVE pretendere il rispetto della normativa europea, facendo riferimento anche alla presa di posizione dell’Antitrust (a questo link), e dell’Enac (a questo link) .

Dovrà, pertanto, inviare, a mezzo pec o raccomandata a/r, una lettera di messa in mora alla sede legale dell’operatore.

In caso di mancata risposta, o risposta incompleta, dovrà segnalare, affinché vengano sanzionati, gli operatori all’Antitrust e qualora si tratti di vettori aerei anche all’Enac.

Successivamente potrà ricorrere alla procedura di negoziazione assistita.

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Non faccio l'Avvocato ma lo sono. Calabra di nascita e "fiorentina" per adozione.

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