A cura dell’Avv. F. Sara Astorino Landi
Periodo di riferimento.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova Definizione agevolata, cd rottamazione quater, attinente i debiti, del cui recupero l’Agenzia delle Entrate è già stata incaricata, sorti tra il 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022.
Attenzione rientrano in questa nuova definizione anche i debiti ricompresi in precedenti misure agevolate.
Che cosa comporta aderire alla definizione agevolata?
La facoltà per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza provvedere al pagamento degli interessi e delle sanzioni, nonché senza provvedere al pagamento del cd. Aggio
Cosa si dovrebbe pagare?
Solo le somme dovute titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Come di aderisce?
Il termine ultimo di adesione è la data del 30 Aprile 2023.
Chi è interessato dovrà presentare una domanda di adesione che può essere depositata solo telematicamente.
In che modo è possibile pagare gli importi?
È possibile pagare gli importi:
• in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023
• oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 Luglio e il 30 Novembre 2023.
Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 Febbraio, 31 Maggio, 31 Luglio e 30 Novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Attenzione: La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Quale è il tasso di interesse applicato?
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° Agosto 2023.
Quali sono le ipotesi di decadenza dalla definizione agevolata?
Si perderà il diritto di usufruire della definizione agevolata, anche se ammessi, in caso di:
1) omesso versamento anche di una sola rat;
2) insufficiente versamento;
3) tardivo versamento, il ritardo deve essere superiore a 5 giorni.,
Cosa succede alle somme già versate se si decade?
Verranno trattenute a titolo di acconto sulle somme dovute.
Ci sono delle somme / debiti che non rientrano nella definizione agevolata?
Le esclusioni sono sempre le stesse e più precisamente:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
ATTENZIONE !!!!!!
Nella predetta legge di Bilancio è stato altresì previsto un annullamento automatico.
Ciò significa che alla data del 31 Marzo 2023, senza bisogno di richieste, verranno annullate tutte le cartelle d’importo residuo fino a 1000 euro emesse dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015.
La Legge prevede che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali edagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” .
La comunicazione di mancata adesione doveva avvenire entro la data del 31 Gennaio 2023.
Sono escluse dallo Stralcio le seguenti tipologie di debito:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione?
Entro il 30 Giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà:
- se la domanda è stata accolta
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Cosa succede alle procedure già attivate dall’Agenzia Entrate – Riscossione se si presenta la domanda di adesione?
In riferimento SOLO ai debiti che rientrano nella definizione la predetta Agenzia:
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Per avere maggiori informazioni si consiglia di utilizzare i seguenti link:
La foto di copertina è stata tratta dal sito:
Definizione agevolata quater, la guida dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione