Molto più spesso di quanto dovrebbe e di quanto si sospetti mi capita di ricevere telefonate o richieste di appuntamento perché il cliente “deve o vuole divorziare”.
Al momento dell’incontro, tuttavia, emerge che la persona che ho di fronte non deve, nemmeno può, divorziare ma si trova in una fase antecedente, ovvero quello della separazione.
Mi trovo, quindi, a dover spiegare che in America si procede direttamente col divorzio, ma che in Italia l’iter procedurale è diverso.
Primo step Separazione / Secondo step Divorzio
Se non si procede con la separazione mai si arriverà al divorzio.
Vale la pena ricordare che divorzio” è un termine errato ma di uso comune che indica diverse realtà.
Primo step: la separazione
Le separazioni, come i divorzi, possono essere consensuali o giudiziali.
Si definiscono consensuali quelli dove marito e moglie hanno trovato l’accordo su ogni singolo aspetto mentre sono giudiziali quelli ove anche su un solo aspetto, ma in genere sono diversi, non è stato possibile accordarsi.
Se la separazione è consensuale possono essere seguire tre opzioni.
- La prima è quella di fissare un appuntamento nel Comune di residenza della coppia, oppure nel Comune di residenza di una dei coniugi o ancora nel Comune ove il matrimonio è stato trascritto, in maniera tale da trovarsi innanzi un ufficiale del Comune, Sindaco o Ufficiale dello Stato Civile, che procederà alla trascrizione dell’accordo e all’annotazione della separazione.
Il costo del procedimento è esiguo, poiché dovrebbe essere costituito dal solo pagamento di una marca da bollo pari ad € 16,00 S.E.O.
Questo procedimento non può essere attivato alla presenza di figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti. - La seconda è quella di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita, in cui i coniugi saranno rappresentati ognuno dal proprio legale che, sulla base degli accordi raggiunti, stipuleranno un accordo di negoziazione che sarà depositato presso il Tribunale competente per essere esaminato dal PM nominato.
Il PM apporrà il visto ed entro dieci giorni gli Avvocati dovranno comunicare, via pec, al Comune ove il matrimonio è stato trascritto l’avvenuta separazione che verrà successivamente annotata.
Il costo della procedura risulta essere più basso rispetto alla procedura giudiziale e le tempistiche sono notevolmente ridotte, seppure molto dipenda dal Tribunale adito l’iter non dura più di quattro ( 4 ) mesi.
Non vi sono, in questo caso, ipotesi di esclusione. - L’ultima opzione è quella della separazione consensuale, anche fatta tramite il ricorso ad un singolo Avvocato, innanzi al Tribunale competente sulla base dell’ultima residenza della coppia.
La differenza rispetto alla precedente procedura è che in questo caso il ricorso non viene analizzato da un PM ma viene sottoposto al vaglio del Collegio. La procedura, quindi, risulta più lunga poiché l’assegnazione del fascicolo richiede molto più tempo così come l’individuazione di una data di udienza.
Laddove, come detto in precedenza, non sia possibile trovare un accordo rimane una sola strada percorribile quella della separazione giudiziale. Nessuno può costringere un’altra persona a rimanere sposata.
In questo caso il costo della procedura sale notevolmente e la durata della stessa è imprevedibile soprattutto in caso di richiesta di addebito, di cui parleremo in un futuro articolo.
La scelta di una procedura consensuale rispetto alla procedura giudiziale comporta una riduzione della tempistica per inoltrare la successiva fase di divorzio, del tutto eventuale: potrà sembrare strano ma molte coppie separate al divorzio non arrivano mai.
In caso di separazione consensuale si potrà inoltrare la domanda di divorzio trascorsi sei mesi mentre in caso di separazione giudiziale si dovrà attendere un anno.
Preciso che nella separazione consensuale si può disporre anche l’eventuale assegno di mantenimento, che è diverso dagli “alimenti”, in favore della moglie, ma bisogna ricordare che la Legge è cambiata ergo non è così semplice riuscire ad ottenere il predetto assegno.
Decorsi i sei mesi o l’anno, come detto, si potrà inoltrare la richiesta di divorzio.
Il divorzio
Come annunciato il termine divorzio, sebbene di uso comune, è errato.
Successivamente alla separazione si attiva il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio se la coppia si è sposata in chiesa, mentre si attiva il procedimento della scioglimento del matrimonio se la coppia si è sposata solo in Comune.
Piccola curiosità: si parla di cessazione degli effetti civili poiché la chiesa non riconosce il divorzio, il matrimonio è indissolubile in quanto sacramento. Per la Chiesa bisognerebbe ottenere l’annullamento o comunque rivolgersi alla Sacra Rota.
Anche nella procedura di divorzio valgono le stesse opzione, e le medesime esclusioni, che caratterizzano la procedura di separazione. Si potrà, pertanto, procedere in maniera consensuale, o più precisamente concordata, oppure in modo giudiziale.
Tra le procedure concordate troviamo nuovamente la possibilità di recarsi in Comune oppure la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.
Esiste un’ultima domanda che mi viene posta spesso: quali sono i diritti che si perdono definitivamente col divorzio?
Gli ex coniugi non avranno più nulla in comune, ergo saranno due estranei. Non dovranno più prestarsi reciproca assistenza, eccezion fatta per il mantenimento laddove previsto, la moglie non potrà più utilizzare il cognome del marito né erediterà alcunché.
Si ha diritto alla pensione di reversibilità? Solo in alcuni casi. Per ottenerla occorre che il coniuge sopravvissuto doveva essere titolare di un assegno mensile, sottolineo mensile, al mantenimento, non si deve essere risposato e la reversibilità deve essere legata ad un lavoro svolto dal coniuge defunto in costanza di matrimonio.
Si ha diritto al TFR? Come in precedenza il diritto al TFR dipende dalla presenza di alcuni presupposti. Il divorzio deve essere effettivo, deve essere stato disposto l’assegno divorzile, l’ex coniuge non si deve essere risposato.
In questi casi l’ex può pretendere una percentuale sul TFR, il 40 %, dell’indennità, che va calcolata nel periodo in cui la coppia era sposata e tenuto conto del periodo in cui la coppia era semplicemente separata.
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