Oggi analizzeremo la sentenza n. 13217/2021 emessa della Corte di Cassazione, , con la quale nuovamente la Corte conferma l’inesistenza e la conseguente inapplicabilità nei Tribunali della PAS.
Questa sentenza, che per la prima volta adduce motivazioni chiare e precise per definire e dichiarare infondata la PAS, fa seguito alle sentenze emesse sempre dalla Corte di Cassazione n. 13274/2019, n. 6919/2016 e n. 7041/2013.
Cosa indica l’acronimo Pas?
Con tale acronimo ci si riferisce all’alienazione parentale, ovvero a quelle situazioni in cui vi sarebbe un processo di rifiuto psicologico da parte di un figlio rivolto ad uno o ad entrambi i genitori per via dell’influenza dell’altro.
Tale alienazione si verificherebbe all’interno dei contesti legati alle separazioni e ai divorzi soprattutto quando tra i coniugi la conflittualità è molto alta relativamente alla custodia dei figli.
Il caso
Il Tribunale di Treviso aveva disposto l’affidamento esclusivo di una minore esclusivamente sulla base dei risultati emersi dalla CTU, consulenza tecnica d’ufficio, che aveva evidenziato come la condotta della madre fosse «finalizzata all’estraneazione della minore dal padre, ovvero ad allontanarla da quest’ultimo».
Nella CTU si faceva espresso riferimento alla PAS tanto che si riteneva che la madre fosse afflitta dalla sindrome della madre malevola che avrebbe portato la stessa a mettere in pratica una serie di azioni e comportamenti allo scopo di danneggiare la figura del padre.
Anche la Corte di Appello di Venezia aveva confermato la sentenza.
La donna decisa a negare questa sindrome decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza.
La decisione della Corte di Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione, che ha confermato le proprie precedenti pronunce, la sindrome della madre malevola citata nella CTU è direttamente riconducibile alla PAS, che per gli Ermellini non ha alcuna validità scientifica ma si fonderebbe sul principio della colpa d’autore, detto anche principio della colpa per il modo di essere.
Il principio, sviluppato negli anni 40 dal modello penale nazista, prevede che debba essere punito non tanto il fatto commesso ma il modo d’essere dell’agente.
Partendo da questo elemento la Corte di Cassazione evidenzia come il fondamento scientifico della PAS sia controverso e come, nel caso analizzato, la CTU si sia basata non su una corretta analisi del carattere della donna ma su valutazioni stigmatizzate.
Afferma la Corte “dagli atti emerge, invece – continua l’ordinanza -, che le asprezze caratteriali della ricorrente sono state valutate in senso fortemente stigmatizzante, come espressione di un’ineluttabile cd irrecuperabile incapacità di esprimere le capacità genitoriali nei confronti della figlia, pur in mancanza di condotte di oggettiva trascuratezza o incuria verso quest’ultima”.
“La pronuncia impugnata appare, dunque, essere espressione di una inammissibile valutazione di tatertyp, ovvero configurando, a carico della ricorrente, nei rapporti con la figlia minore, una sorta di “colpa d’autore” connessa alla postulata sindrome”.
Le indicazioni della Corte di Cassazione sul futuro.
L’importanza dell’ordinanza sta nelle indicazioni che vengono fornite nel merito poiché viene indicata la prassi che dovrà essere seguita dai Giudici in questi casi.
«Il giudice di merito, nell’aderire alle conclusioni dell’accertamento peritale, non può, ove all’elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto (…) a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare».
Perché la PAS ha creato problemi in ambito giuridico ed è stata mal vista?
La PAS diviene un problema soprattutto nelle situazioni di maltrattamento.
Nelle stesse il rischio è quello di non considerare il principio del superiore interesse del minore e di far riferimento al diritto alla genitorialità a prescindere dal contesto, anche quando il contesto è violento. In buona sostanza vi è la tendenza a confondere la la violenza con il conflitto interno a una coppia che si sta separando.
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