Il tema delle adozioni ai single e alle coppie di fatto è sempre stato controverso e scottante.
Da una parte chi continuava a sostenere come la Legge sulle adozioni, L. 184/83, fosse chiara nel prevedere che solo le coppie sposate possono adottare un bambino, dall’altra chi affermava che quello che conta veramente è l’interesse del bambino a vivere un ambiente sereno, in un ambiente “familiare” anche se costituito da una sola persona.
Questa diversità di opinione, ha caratterizzato anche le posizioni assunte dal Parlamento, dove dal novembre 2018 è depositata una petizione con cui si voleva modificare la suddetta Legge e che non è ancora stata calendarizzata, e dall’altra la Corte di Cassazione che con sempre più pronunce invitata il Parlamento a disciplinare in maniera diversa la materia.
Da anni la Corte di Cassazione, evidenziando che non esiste nessun limite al riguardo nella Convenzione di Strasburgo sui fanciulli del 1967, invita il Parlamento ad estendere esplicitamente la possibilità di adottare anche ai single.
L’Ordinanza 17100 Corte di Cassazione 26/06/2016
In questo contrasto assume una fondamentale importanza l’ordinanza n. 17100 emessa nella Giornata di ieri dalla Corte di Cassazione.
La Corte ha statuito sul caso di un bambino che fu allontanato dai genitori subito dopo la nascita. Il bimbo era ed è affetto da tetraparesi spastica ed oggi, grazie alle cure della sua mamma adottiva ha compiuto sette anni
Di lui, subito dopo l’allontanamento, si è presa cura un‘infermiera pediatrica di 62 anni, che ha chiesto di poter adottare il bimbo dopo che il Tribunale di Napoli aveva constatato lo stato di abbandono in cui il piccolo versava e la totale inadeguatezza dei genitori naturali di prendersi cura di lui.
I genitori naturali del bambino si opponevano alla richiesta della donna e contestavano il fatto che questa fosse single ed avesse, per giunta, un’età decisamente avanzata.
La I sezione Civile della Corte di Cassazione, confermando quella che era stata la decisione del Tribunale di Napoli e della Corte di Appello, ha ribadito che l’adozione in casi particolari è consentita tanto ai single quanto alle coppie di fatto. Sottolineando che “è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando (e non certo tra quest’ultimo e i genitori naturali), come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con i soggetti che se ne prendono cura”.
L’art. 44 della legge n. 184 del 1983, lett. d), integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura.
L’importanza di questa sentenza è chiara poiché ancora una volta conferma la spinta sociale e l’attenzione della comunità alle esigenze dei bambini ed apre ai concetti di nuova famiglia.
La famiglia è ovunque vi sia amore.
La Rassegna Stampa del CRS - CRS - Centro per la Riforma dello Stato