Questa settimana per la rubrica BL Legalità cercheremo di dare una risposta chiara ad una domanda che spesso mi viene posta quando presso il mio studio si reca un cliente che ha intenzione di separasi oppure di divorziare, nonché oggetto di ricerca continua sui motori di ricerca.
Capita sovente, ed è assolutamente normale viste le varie fasi connesse al particolare percorso di separazione/divorzio, che pur supponendo di aver pensato a tutto, in realtà a qualcosa non si sia pensato. Molto spesso, anche troppo, tra queste dimenticanze rientrano gli assegni familiari che in realtà si chiamano ANF ovvero assegno per il nucleo familiare.
Cosa sono gli ANF?
Una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Come avviene il riconoscimento e la determinazione degli ANF?
Si tiene conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.
La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili.
Cosa accade agli assegni familiari in sede di separazione e divorzio?
Prima di rispondere a questa domanda, anche al fine di comprendere perché questi assegni sono così importanti, occorre precisare che gli stessi non sono sostituivi del mantenimento ma anzi devono essere aggiunti allo stesso indipendentemente dall’ammontare del mantenimento stesso.
La suddetta precisazione consente di comprendere a pieno l’importanza dell’assegno familiare.
Lo stesso, infatti, si aggiunge al mantenimento e al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo del BLMagazine, .
In caso di separazione e divorzio, tuttavia, la scelta di chi spettano gli assegni familiari deve essere operata in tempo e in modo preciso e puntuale.
Potrebbe accadere che entrambi i genitori abbiano diritto ad ottenere gli assegni familiari e, pertanto, in questo caso l’erogazione sarà al 50% oppure potrebbe accadere che solo uno di loro ne abbia diritto ergo potrebbe fare la richiesta al 100%.
Nel primo caso, in genere la scelta che viene consigliata è quella di far chiedere entrambi i genitori l’assegnazione, in modo da evitare discussioni e problematiche sul punto.
Nel secondo caso, invece, si consiglia di chiedere nel ricorso o nella comparsa di separazione e divorzio l’attribuzione del suddetto assegno.
Il nodo è, infatti, questo.
Gli assegni familiari possono essere chiesti solo dal lavoratore che ne ha diritto ma questi è tenuto a versarli, affinché vengano utilizzati in favore del minore, all’altro coniuge solo se vi è una disposizione in tal senso dell’omologa/provvedimento emesso dal Tribunale.
Cosa dice la giurisprudenza sugli assegni familiari?
La Legge e la giurisprudenza, infatti, prevedono che “ il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell’art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 51, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all’altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest’ultimo sia parte, indipendentemente dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cc, con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato stabilito dalle parti in sede consensuale, ovvero dal giudice in sede giudiziale, deve che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto onto anche di questa particolare entrata”.
La suddetta decisione è stata ricalcata costantemente dalla giurisprudenza poiché trae la sua origine dalla sentenza n. 5135 del 21 Novembre 1989 emessa dalla Corte di Cassazione, sezioni Unite.
In sintesi
Riepilogando e semplificando la risposta alla nostra primissima domanda è gli assegni familiari spettano al lavoratore che ne fa richiesta solo se, nel provvedimento ottenuto a seguito del procedimento di separazione o divorzio, non sia previsto l’obbligo di versare gli stessi in favore dell’altro coniuge.
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